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Document 31992R3760

    Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura

    GU L 389 del 31.12.1992, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32002R2371

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3760/oj

    31992R3760

    Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 389 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0154
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0154


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3760/92 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, il regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (4), si è dimostrato uno strumento valido; che tuttavia alcune riserve in acque comunitarie e non comunitarie hanno continuato a declinare e che pertanto è necessario migliorare ed estendere le attuali misure di conservazione;

    considerando che si deve mirare a uno sfruttamento razionale e responsabile di tutte le risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, riconoscendo l'interesse del settore della pesca a uno sviluppo durevole e a buone condizioni socio-economiche nonché l'interesse dei consumatori, tenendo conto dei vincoli biologici e del rispetto dell'ecosistema marino;

    considerando che è d'uopo gestire le attività di pesca in modo da stabilire un equilibrio tra le risorse disponibili e accessibili e i relativi parametri suscettibili d'influire sulla mortalità dovuta alla pesca, operando caso per caso,

    considerando che per uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse occorre migliorare la selettività dei metodi e degli attrezzi da pesca, mirando a un'utilizzazione ottimale delle potenzialità biologiche e ad una limitazione dei rigetti in mare;

    considerando che, fatti salvi i regimi comunitari specifici di licenze, l'istituzione di un regime generale comunitario di licenze amministrative di pesca relative alla nave, rilasciate e gestite dagli Stati membri, può contribuire a migliorare la regolamentazione dello sfruttamento e la trasparenza;

    considerando che sono opportune disposizioni speciali per la pesca costiera; che a tal fine, in deroga al regolamento (CEE) n. 101/76, del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (5), gli Stati membri devono essere autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 2002, gli attuali limiti di accesso alle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, situate al di sotto di un limite massimo di 12 miglia marine, a partire dalle loro linee di base quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 e per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, al momento della loro adesione;

    considerando che occorre prorogare fino al 31 dicembre 2002 anche la disciplina vigente che stabilisce le norme di accesso per le navi da pesca degli altri Stati membri che operano tradizionalmente nelle acque situate al di sotto di detto limite di 12 miglia;

    considerando che anteriormente a tale data il Consiglio dovrà decidere disposizioni coerenti con queste restrizioni e discipline;

    considerando che è opportuno mantenere le disposizioni specifiche relativamente allo sforzo di pesca in una regione sensibile;

    considerando che è necessario, ai fini di una conservazione efficace, limitare i tassi di sfruttamento per alcune risorse e fissarli su base annuale o/e, se del caso, pluriennale e/o plurispecie; che queste decisioni hanno effetti considerevoli e importanti sullo sviluppo economico e sociale delle regioni degli Stati membri in cui la pesca è un'industria importante e che pertanto dette decisioni dovrebbero essere prese dal Consiglio su proposta della Commissione;

    considerando che per i tipi di risorse per i quali si devono limitare i tassi di sfruttamento, è necessario suddividere fra gli Stati membri le possibilità di pesca comunitarie, sotto forma di disponibilità di pesca assegnate in contingenti e eventualmente in termini di sforzo di pesca;

    considerando che la conservazione e la gestione delle risorse deve contribuire a una maggiore stabilità delle attività di pesca e deve essere valutata sulla base di una ripartizione di riferimento che riflette gli orientamenti adottati dal Consiglio;

    considerando inoltre che la stabilità, vista la situazione biologica temporanea delle risorse, deve salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, segnatamente all'allegato VII;

    considerando che, pertanto, il concetto di relativa stabilità perseguita deve essere inteso in tal senso;

    considerando che le possibilità di pesca comunitarie mai sfruttate in precedenza, andrebbero assegnate tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

    considerando che il settore della pesca comunitaria deve essere ristrutturato allo scopo di conformarlo alle risorse disponibili ed accessibili e che si deve tener conto delle caratteristiche di ogni tipo di pesca nonché delle sue eventuali conseguenze economiche e sociali; che gli orientamenti per la ristrutturazione dell'industria comunitaria della pesca debbono essere stabiliti a livello comunitario;

    considerando che, per assicurare l'appropriata realizzazione della politica comune della pesca, si deve costituire un sistema comunitario di controllo valido per l'intero settore, tenendo conto del principio di proporzionalità;

    considerando che si dovranno prendere disposizioni per l'adozione di misure d'emergenza in caso di seri sconvolgimenti suscettibili di compromettere gli obiettivi della conservazione delle risorse;

    considerando che, per assicurare l'utilizzazione di dati tecnico-scientifici ed economici i quali consentano di valutare la situazione delle zone di pesca nonché la loro prevedibile evoluzione, occorre istituire un comitato a carattere consultivo; che detto comitato a carattere consultivo; che detto comitato deve inoltre presentare relazioni sulle implicazioni economiche della sua consulenza biologica;

    considerando che l'adozione, l'attuazione ed il controllo delle decisioni deve prodursi al livello più appropriato;

    considerando che per agevolare l'attuazione del presente regolamento è necessario stabilire una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

    considerando che, visto il numero delle modifiche da apportare e la loro complessità, il regolamento (CEE) n. 170/83 deve essere abrogato e sostituito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La politica comune della pesca si applica alle attività di sfruttamento concernenti le risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque di pesca comunitarie o da parte di pescherecci comunitari.

    Articolo 2

    1. Per quanto concerne le attività di sfruttamento, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni economiche e sociali appropriate per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l'ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori.

    A tal fine è istituito un regime comunitario di gestione delle attività di sfruttamento volto a garantire un durevole equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca.

    2. Il presente regolamento si prefigge di istituire un quadro per la conservazione e la protezione delle risorse. Gli Stati membri provvedono affinché le attività non commerciali non compromettano la conservazione e la gestione delle risorse soggette alla politica comune della pesca.

    A tal fine e per garantire attività di sfruttamento sostenibili, il presente regolamento definisce un quadro per la regolamentazione dell'accesso, della gestione e del controllo delle attività di sfruttamento, nonché i mezzi e le procedure necessari.

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a) «acque di pesca comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri;

    b) «risorse»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome, durante la loro vita marina;

    c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse;

    d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e registrato nella Comunità;

    e) «tasso di sfruttamento»: il rapporto fra le catture di uno stock in un determinato periodo e lo stock totale;

    f) «sforzo di pesca»: per una nave, il prodotto della sua capacità e della sua attività e, per una flotta o un gruppo di navi, la somma degli sforzi di pesca delle singole navi;

    g) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la Comunità al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi.

    TITOLO 1 Norme di accesso alle acque e alle risorse

    Articolo 4

    1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16.

    2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a:

    a) istituire zone e aree protette in cui le attività di pesca sono vietate o limitate;

    b) limitare i tassi di sfruttamento;

    c) fissare limiti quantitativi per le catture;

    d) limitare il tempo trascorso in mare tenendo conto, ove opportuno, della lontananza delle acque di pesca;

    e) determinare il numero e il tipo dei pescherecci autorizzati a operare;

    f) definire misure tecniche per gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso;

    g) determinare le dimensioni minime o il peso minimo degli esemplari che possono essere catturati;

    h) istituire incentivi anche economici al fine di promuovere una pesca più selettiva.

    Articolo 5

    1. Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio istituisce, secondo la procedura proposta all'articolo 43 del trattato, un regime comunitario applicabile al più tardi dal 1o gennaio 1995, volto a disciplinare le informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca da rilasciare e gestire dagli Stati membri.

    A decorrere dalla data di applicazione del regime comunitario gli Stati membri sono tenuti a porre in atto regimi nazionali di licenze di pesca. Salvo diversa disposizione, tutti i pescherecci comunitari dovranno essere muniti di una licenza di pesca, che accompagna il peschereccio.

    Le disposizioni suddette si applicano fatti salvi i regimi specifici eventualmente vigenti a livello comunitario o i regimi instaurati in virtù di accordi internazionali attuali o futuri.

    2. I regimi di licenze si applicano a tutti i pescherecci comunitari operanti nelle acque di pesca comunitarie o nelle acque di paesi terzi o in alto mare. Le prescrizioni minime comunitarie in materia di informazione si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque di pesca comunitarie nei casi previsti da accordi internazionali.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 2002, il regime definito all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 e a estendere a 12 miglia marine per tutte le acque sotto la loro sovranità o giurisdizione il limite di 6 miglia stabilito in tale articolo.

    2. Oltre alle attività esercitate a titolo di rapporti di vicinato esistenti tra gli Stati membri, le attività di pesca soggette al regime previsto al paragrafo 1 sono disciplinate dalle modalità definite nell'allegato I, che determina, per ogni Stato membro, le zone geografiche della fascia costiera degli altri Stati membri in cui tali attività sono esercitate, nonché le specie cui si riferiscono.

    Articolo 7

    1. Nella regione di cui all'allegato II, le attività di pesca riguardanti specie di particolare importanza per tale regione che siano biologicamente sensibili a motivo delle caratteristiche del loro sfruttamento, esercitate da pescherecci di lunghezza tra perpendicolari non inferiore a 26 metri, ove si tratti di specie demersali diverse dal merluzzo norvegese e dal melù, sono disciplinate da un sistema di licenze gestito dalla Commissione per conto della Comunità e sono soggette a procedure relative alla comunicazione, alle competenti autorità di controllo, delle entrate e delle uscite dalla regione in questione, conformemente alle condizioni stabilite in detto allegato.

    2. Le modalità di applicazione e le procedure per l'istituzione dei sistemi di licenze di pesca e di comunicazione dei movimenti dei pescherecci sono stabilite secondo la procedura definita all'articolo 18.

    Articolo 8

    1. Conformemente all'articolo 2, il tasso di sfruttamento può essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca. Nei casi in cui una limitazione delle catture non risulti appropriata, il tasso di sfruttamento può essere regolato unicamente mediante la limitazione dello sforzo di pesca.

    2. Qualora risulti necessario, in relazione ad un tipo di pesca, limitare i tassi di sfruttamento nelle acque di pesca comunitarie o al di fuori di tali acque per i pescherecci comunitari, le limitazioni sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4.

    3. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato,

    i) può stabilire per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca obiettivi di gestione in relazione alle peculiarità delle risorse in questione, eventualmente su base pluriennale. Ove opportuno, essi sono stabiliti su base multispecifica. Sono precisati obiettivi prioritari ivi compresi, se del caso, il livello delle risorse, i tipi di produzione, le attività e le rese;

    ii) stabilisce inoltre, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca per i quali siano stati definiti obiettivi di gestione, strategie di gestione per il conseguimento di detti obiettivi, comprese le condizioni specifiche per l'esercizio delle attività di sfruttamento;

    iii) attualizza gli obiettivi e le strategie definiti al più tardi un anno prima della fine del periodo fissato per ciascun tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca.

    4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

    i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3;

    ii) ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interesati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni;

    iii) laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della pesca, definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

    iv) può inoltre stabilire, caso per caso, le condizioni di adeguamento delle possibilità di pesca da un anno all'altro;

    v) può, sulla scorta di pareri scientifici, apportare agli obiettivi e alle strategie di gestione gli adeguamenti transitori eventualmente necessari.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate previa notifica alla Commissione.

    2. Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dei criteri di ripartizione da essi adottati e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità di pesca loro assegnate, in conformità del diritto comunitario e della politica comune della pesca.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione delle risorse, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, purché:

    - riguardino popolazioni puramente locali che sono importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato; o - si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato;

    - siano compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 e non siano meno rigorose delle misure adottate in base all'articolo 4.

    2. La Commissione è informata in tempo utile per presentare le sue osservazioni di qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse, secondo la procedura prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

    TITOLO II Gestione e controllo dell'attività di pesca

    Articolo 11

    Tenendo conto del titolo I e secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, il Consiglio stabilisce, su base pluriennale e per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell'intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca. A tal fine l'adeguamento dello sforzo di pesca si incentra prioritariamente sull'adeguamento della capacità alle risorse disponibili e tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali.

    TITOLO III Disposizioni generali

    Articolo 12

    1. Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, istituisce un regime comunitario di controllo che si applica all'intero settore.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Le informazioni richieste sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

    2. Tali informazioni sono trattate dalla Commissione nel rispetto della riservatezza necessaria per la protezione dei dati individuali.

    Articolo 14

    1. La Commissione informa almeno ogni tre anni il Parlamento europeo, il Consiglio e gli organi comunitari che rappresentano il settore in merito all'applicazione delle misure adottate in forza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 8.

    2. Entro il 31 dicembre 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione del settore della pesca nella Comunità e, in particolare, sulla situazione economica e sociale delle regioni costiere, sulla situazione delle risorse e il prevedibile sviluppo delle stesse nonché sull'applicazione del presente regolamento. Sulla base di tale relazione il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2002, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, in merito agli eventuali adeguamenti da apportare, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7, nonché in merito alle eventuali disposizioni adottate in virtù del regime di cui all'articolo 6.

    Articolo 15

    1. In caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure appropriate, di durata non superiore a 6 mesi, che vengono comunicate al Parlamento europeo ed agli Stati membri e sono di immediata applicazione.

    2. In caso di richiesta da parte di uno Stato membro, la Commissione decide in merito entro dieci giorni lavorativi.

    3. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

    4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

    Articolo 16

    La Commissione istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, posto sotto la sua egida. Esso viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione dell'attività di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici e tecnici. Esso presenta inoltre un'analisi delle implicazioni economiche della situazione delle risorse alieutiche. Il comitato riferisce annualmente in merito ai lavori già svolti e a quelli da svolgere, in virtù dell'articolo 41, lettera a) del trattato, in materia di ricerca scientifica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Articolo 17

    È istituito un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 18

    Nei casi in cui si applica la procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 19

    L'attuazione del presente regolamento tiene conto dei regimi specifici derivanti dagli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni internazionali o conclusi dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

    Articolo 20

    1. Il regolamento (CEE) n. 170/83 è abrogato.

    2. I riferimenti fatti alle disposizioni del regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si considerano fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER

    (1) GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 7.

    (2) Parere reso il 15 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (5) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

    ALLEGATO I (1)

    ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO TRA 6 E 12 MIGLIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (2) Rettifica GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 42.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    > SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

    > SPAZIO PER TABELLA>

    ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Tutti i limiti sono calcolati dalle loro linee di base, quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento n. 170/83 o, per gli Stati che hanno aderito dopo tale data alla Comunità, alla data dell'adesione.

    ALLEGATO II

    ZONE SENSIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 ZONA SHETLAND

    A. Delimitazione geografica

    Del punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58°30′ N a 58°30′ N 6°15′ O,

    da 58°30′ N 6°15′ O a 59°30′ N 5°45′ O,

    da 59°30′ N 5°45′ O a 59°30′ N 3°00′ O, seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Orcadi da 59°30′ N 3°00′ O a 61°00′ N 3°00′ O,

    da 61°00′ N 3°00′ O a 61°00′ N 0°00′ , seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Shetland da 61°00′ N 0°00′ a 59°30′ N 0°00′ ,

    da 59°30′ N 0°00′ a 59°30′ N 1°00′ O,

    da 59°30′ N 1°00′ O a 59°00′ N 1°00′ O,

    da 59°00′ N 1°00′ O a 59°00′ N 2°00′ O,

    da 59°00′ N 2°00′ O a 58°30′ N 2°00′ O,

    da 58°30′ N 2°00′ O a 58°30′ N 3°00′ O,

    da 58°30′ N 3°00′ O alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58°30′ N.

    B. Sforzo di pesca autorizzato

    Numero massimo di navi autorizzate a pescare specie demersali (eccettuati merluzzo norvegese e melù (1), aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m (2).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    C. Misure di controllo specifiche

    Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2241/87 (3) e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 (4).

    (1) Le navi che effettuano la pesca del merluzzo norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature di pesca e di specie distinte da quelle succitate.

    (2) Lunghezza tra perpendicolari secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 2930/86 della Commissione (GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1).

    (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

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