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Document 31992R2760

Regolamento (CEE) n. 2760/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3

GU L 280 del 24.9.1992, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2760/oj

31992R2760

Regolamento (CEE) n. 2760/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 24/09/1992 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/92 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1992 che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1973;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda del 16 dicembre 1988 (2), al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4279/88 (3) destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia;

considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda e il regolamento (CEE) n. 4279/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;

considerando che il 29 luglio 1992 il comitato misto CEE-Islanda ha adottato la decisione n. 2/92 (4) che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4279/88 è prorogato per un periodo indeterminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2. (2) GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 10. (3) GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 29. (4) Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

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