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Document 31992R1603
Council Regulation (EEC) No 1603/92 of 15 June 1992 authorizing an enhanced aid system for the formation of producers' organizations in the French overseas departments, in the Canary Islands, in Madeira and in the Azores
Regolamento (CEE) n. 1603/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre
Regolamento (CEE) n. 1603/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre
GU L 173 del 27.6.1992, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/1997
Regolamento (CEE) n. 1603/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0099
REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , visto il parere del Comitato economico e sociale(3) , considerando che i programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM), delle isole Canarie (POSEICAN), di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), stabiliti rispettivamente con le decisioni 89/687/CEE(4) , 91/314/CEE(5) e 91/315/CEE(6) , sono finalizzati alla creazione di un quadro propizio all'applicazione delle politiche comuni in queste regioni ultraperiferiche; che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, i suddetti programmi specifici prevedono provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti della pesca; considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(7) , gli Stati membri possono accordare aiuti destinati ad incoraggiare la costituzione ed a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori; considerando che, in queste condizioni, è opportuno autorizzare la Francia, la Spagna e il Portogallo ad accordare, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre, aiuti potenziati per la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni di produttori, durante un periodo transitorio; considerando l'importanza socioeconomica, turistica ed ecologica della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche della Comunità europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, la Francia, la Spagna ed il Portogallo sono autorizzati ad accordare gli aiuti di cui al paragrafo 1 di detto articolo, durante i cinque anni che seguono la data del loro riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tali aiuti sono accordati secondo le modalità seguenti: - il loro importo non può superare per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno rispettivamente il 5 %, il 4 %, il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata oggetto dell'attività dell'organizzazione di produttori, ogni importo essendo aumentato dell'1 % se si tratta di produttori artigianali che utilizzano imbarcazioni di lunghezza inferiore a 9 metri; - tali aiuti non devono tuttavia superare l'80 %, il primo anno, il 70 %, il secondo anno, il 60 %, il terzo anno, il 40 %, il quarto anno e il 20 %, il quinto anno, delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori; - gli aiuti sono versati durante i sette anni successivi alla data di riconoscimento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 13. (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. (5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10. (7) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.