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Document 31992R1600

    Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

    GU L 173 del 27.6.1992, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2001; abrogato da 32001R1453

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1600/oj

    31992R1600

    Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0001 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0175
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0175


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

    considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)(4) , definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono queste due regioni dell'estrema periferia;

    considerando che la posizione geografica eccezionale di queste regioni rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dei due arcipelaghi, impone a questi ultimi oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione i prodotti in causa provenienti direttamente dai paesi terzi;

    considerando che, per mantenere la competitività nei due arcipelaghi dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, sia al fine di realizzare pienamente l'obiettivo perseguito dal POSEIMA, quello cioè di ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, sia al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre, a favore delle regioni di cui trattasi, che gli stessi prodotti originari del resto della Comunità vengano forniti a condizioni che siano equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali applicati ai prodotti originari dei paesi terzi e che siano determinate sulla base dei prezzi all'esportazione praticati in favore dei paesi terzi; che in taluni casi è necessario prevedere un sistema di certificati all'importazione;

    considerando che i quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato locale e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

    considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

    considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti della Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasformati nei due arcipelaghi che siano tradizionalmente avviati alla rispedizione o alla riesportazione, nei limiti delle correnti di scambio abituali;

    considerando che le condizioni peculiari della produzione agricola a Madera e nelle Azzorre richiedono speciale attenzione e che si rendono necessarie misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

    considerando che, per contribuire a sviluppare le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche dei due arcipelaghi, occorre favorire il miglioramento genetico mediante l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché sostenere il consumo di prodotti lattiero-caseari freschi ottenuti sul posto; che relativamente alle Azzorre, occorre tener presente l'importanza fondamentale che rivestono, sul piano sia economico che sociale, in particolare per i piccoli produttori, la produzione lattiera e l'allevamento; che, al fine di garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali in questo settore produttivo, occorre completare le misure suddette con un aiuto al mantenimento della mandria lattiera e con un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;

    considerando che, nel settore ortofrutticolo ed in quello delle piante e dei fiori, è d'uopo prendere provvedimenti per incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che occorre inoltre favorire la commercializzazione delle produzioni tropicali delle regioni in oggetto;

    considerando che, per contribuire al sostegno della produzione interna e per soddisfare le abitudini di consumo locali, è opportuno istituire aiuti per talune colture e produzioni specifiche;

    considerando che, per quanto concerne Madera, siffatte misure devono favorire la produzione di patate alimentari, la produzione di canna da zucchero, nonché la trasformazione delle canne in sciroppo di zucchero e rum agricolo; che occorre pure sostenere la fabbricazione secondo i metodi tradizionali dei vini liquorosi locali, facilitando l'acquisto di mosti concentrati e di alcole d'origine vinica nel resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini;

    considerando che, per quanto concerne le Azzorre, le suddette misure devono segnatamente contribuire a migliorare le condizioni di produzione della barbabietola da zucchero e la competitività dell'industria zuccheriera locale, nei limiti di determinati quantitativi; che esse devono favorire altresì colture specifiche come quella delle patate da semina, della cicoria o degli ananassi;

    considerando che, per gli stessi scopi sopra indicati, è opportuno, da un lato, rinunciare sia all'applicazione delle misure d'intervento previste dall'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo, sia all'applicazione del regime di premi all'estirpazione, e d'altro lato, concedere un aiuto per i vigneti destinati alla produzione di vini v.q.p.r.d. conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria;

    considerando che la creazione e la promozione di un simbolo grafico possono anche facilitare la commercializzazione dei prodotti specifici di qualità;

    considerando che la situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei due arcipelaghi è contrassegnata da particolari difficoltà, dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati; che è opportuno agevolare l'attuazione di programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi;

    considerando che le strutture delle aziende agricole situate a Madera e nelle Azzorre soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi necessario poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di natura strutturale;

    considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle regioni in questione; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa comunitaria, denominata REGIS, per lo sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, iniziativa che, fra l'altro, contempla la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali e la copertura dei rischi inerenti alle catastrofi naturali;

    considerando inoltre che la coltivazione della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia di Madera; che la problematica relativa a tale coltura è attualmente sottoposta ad esame approfondito sul piano comunitario, a seguito del quale verranno adottate le misure del caso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madera, per quanto riguarda determinati prodotto agricoli.

    TITOLO I REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

    Articolo 2

    Per i prodotti agricoli destinati al consumo umano e alla trasformazione, elencati nell'allegato I per le Azzorre e nell'allegato II per Madera, vengono elaborati, per ogni campagna, bilanci previsionali di approvvigionamento. Questi ultimi possono essere riveduti nel corso della cam- pagna, in base all'andamento del fabbisogno locale. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di bilanci di previsione distinti.

    Articolo 3

    1. In caso d'importazione diretta nelle Azzorre e a Madera di prodotti originari di paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento, non viene applicato alcun prelievo o dazio doganale, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

    2. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate conformemente all'articolo 2, e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dalla Comunità, l'approvvigionamento delle summenzionate regioni viene assicurato anche mediante la fornitura di prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi in virtù delle misure d'intervento o disponibili sul mercato comunitario; detta fornitura deve essere realizzata a condizioni che equivalgano per l'utilizzatore finale al vantaggio consistente nell'esenzione dai dazi d'importazione per i prodotti originari di paesi terzi.

    Le condizioni di tali forniture vengono stabilite prendendo in considerazione i costi delle varie fonti di approvvigionamento ed i prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi.

    3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, il regime di cui al presente articolo viene applicato tenendo conto, in particolare:

    - delle necessità specifiche delle regioni in causa e, qualora si tratti di prodotti destinati alla trasformazione, dei rispettivi requisiti qualitativi;

    - delle correnti di scambio tradizionalmente esistenti con il resto della Comunità.

    4. Per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

    L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1785/81 non è applicabile alle Azzorre.

    Articolo 4

    1. Sono concessi aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera dei seguenti prodotti originari della Comunità:

    a) riproduttori di razza pura della specie bovina, di cui al codice NC 0102 10 00;

    b) riproduttori di razza pura della specie suina, di cui al codice NC 0103 10 00;

    c) riproduttori di razza pura della specie ovina e caprina, di cui ai codici NC 0104 10 10 e 0104 20 10;

    d) pulcini da moltiplicazione o da selezione, di cui al codice NC ex 0105 11 00;

    e) uova da cova, altre, destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da selezione, di cui al codice NC ex 0407 00 19.

    2. Le condizioni per poter beneficiare dei suddetti aiuti tengono conto delle necessità delle Azzorre e di Madera in materia di avviamento dei singoli comparti, soprattutto per quanto riguarda le razze meglio acclimatate in tali regioni.

    Gli aiuti sono erogati per la fornitura di animali che soddisfano i requisiti della regolamentazione comunitaria.

    3. Gli aiuti vengono calcolati prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

    a) le condizioni di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, determinate dalla rispettiva posizione geografica;

    b) i prezzi degli animali e dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

    c) l'eventuale franchigia dai dazi doganali e/o dai prelievi all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

    d) le implicazioni economiche degli aiuti in programma.

    Articolo 5

    1. Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dal 1992/1993 al 1995/1996:

    a) i dazi doganali e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(5) , non vengono applicati all'importazione diretta a Madera, a fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago;

    b) è concesso un aiuto per la fornitura a Madera, in condizioni di approvvigionamento equivalenti, dei bovini di cui alla lettera a) originari del resto della Comunità.

    2. Il quantitativo di animali che beneficiano delle misure menzionate nel presente articolo viene determinato, sulla base di un bilancio periodico, in misura decrescente per tener conto dello sviluppo della produzione locale.

    3. Al più tardi sei mesi prima della fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure contemplate nel presente articolo, eventualmente corredata di proposte adeguate.

    Articolo 6

    Nel quadro del regime specifico di approvvigionamento oggetto del presente titolo, gli importi compensativi adesione di cui all'articolo 240 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo non sono applicabili ai prodotti provenienti dal resto della Comunità, né ai prodotti importati direttamente in provenienza dai paesi terzi.

    Articolo 7

    Il beneficio del regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico consistente nell'esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale, ovvero nell'aiuto comunitario, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

    Articolo 8

    I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento istituito dal presente titolo non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità.

    In caso di trasformazione di detti prodotti nelle Azzorre o a Madera, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

    Articolo 9

    Non sono concesse restituzioni all'esportazione a partire dalle Azzorre o da Madera di prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento istituito dal presente titolo o di prodotti ottenuti dalla trasformazione dei primi.

    Articolo 10

    Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(6) , o agli articoli corrispondenti dei regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione. Tali modalità comprendono, fra l'altro:

    - l'elaborazione e le eventuali revisioni dei bilanci periodici,

    - gli importi degli aiuti accordati per l'approvvigionamento a partire dal resto della Comunità,

    - le disposizioni volte a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente, se del caso, fino allo stadio dell'utilizzatore finale e, se necessario, un sistema di certificati all'importazione.

    Per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato(7) , le suddette modalità sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    TITOLO II MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DELLE AZZORRE E DI MADERA Sezione 1 Misure comuni ad entrambe le regioni

    Articolo 11

    1. È concesso un aiuto per ettaro ai produttori e alle associazioni od organizzazioni di produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti, finalizzato all'incremento ed alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento qualitativo degli ortofrutticoli, dei fiori e delle piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché del tè di cui al capitolo 9 della stessa.

    Detti programmi devono mirare segnatamente allo sviluppo delle produzioni tropicali. Le iniziative sostenute devono mirare in particolare a sviluppare la produzione e la qualità dei prodotti mediante una riconversione varietale e miglioramenti colturali. Tali iniziative devono inquadrarsi in programmi della durata minima di tre anni.

    L'aiuto è concesso per programmi che interessino una superficie minima di 0,3 ettari.

    2. L'importo dell'aiuto comunitario è pari al massimo a 500 ecu per ettaro. Esso viene versato se il finanziamento pubblico dello Stato membro ammonta ad almeno 300 ecu per ettaro e se l'apporto dei produttori, singoli o associati, è di almeno 200 ecu per ettaro. Qualora la partecipazione dello Stato membro e l'apporto dei produttori siano inferiori agli importi indicati, l'aiuto comunitario viene proporzionalmente ridotto.

    L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma e per un periodo massimo di tre anni.

    3. Qualora il programma di iniziative sia presentato e realizzato da un'associazione o un'organizzazione di produttori e preveda, per la sua attuazione, il ricorso a un'assistenza tecnica, l'aiuto viene maggiorato di 100 ecu per ettaro. Questa maggiorazione è concessa per programmi che investano una superficie minima di 2 ettari.

    4. Tale aiuto non è applicabile alla produzione a Madera delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, né alla produzione nelle Azzorre degli ananassi e delle patate da semina di cui al codice NC ex 0701 10 00. Esso non è applicabile neppure alla produzione delle banane a Madera, in attesa che vengano esaminati tutti i problemi inerenti a questo settore, nel rispetto degli obiettivi definiti all'allegato, titolo V, punto 13, della decisione 91/315/CEE.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(8) .

    Articolo 12

    1. È concesso un aiuto comunitario per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti tropicali raccolti nelle due regioni, compresi fra i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.

    I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori ovvero associazioni o unioni di produttori, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

    2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

    3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti delle Azzorre o di Madera nell'ambito dei contratti di cui al paragrafo 1.

    4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi creati allo scopo di commercializzare i prodotti delle due regioni e costituiti da produttori delle regioni stesse o dalle relative associazioni o unioni, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi del rispettivo consorzio, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    Articolo 13

    1. La Comunità partecipa per un massimo di 100 000 ecu al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli, soprattutto tropicali, trasformati nelle due regioni.

    Tale studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore; esso analizza segnatamente i dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospetta le condizioni e la possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale ed internazionale, tenendo conto dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

    2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(9) .

    Sezione 2 Misure a favore delle produzioni di Madera

    Articolo 14

    1. Sono concessi gli aiuti previsti ai paragrafi 2 e 3 per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Quest'ultimo viene elaborato prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti a norma dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 5.

    2. È previsto un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in un'integrazione di 40 ecu per capo del premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68. L'integrazione può essere concessa per animali di un peso minimo da stabilirsi secondo la procedura descritta al paragrafo 4.

    3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80(10) . L'importo dell'integrazione è pari a 40 ecu per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

    4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissate, nella misura necessaria, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 15

    1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente.

    L'importo dell'aiuto è di 7 ecu per 100 kg di latte intero, detto importo viene ritoccato secondo la procedura di cui al paragrafo 2, onde garantire uno smercio regolare dei summenzionati prodotti sul mercato locale.

    L'aiuto viene versato alle latterie. Il beneficio di esso è subordinato alla condizione che il vantaggio ottenuto si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore.

    2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(11) .

    Articolo 16

    1. Ogni anno è concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90.

    L'aiuto è concesso per la coltivazione e la raccolta delle patate su una superficie non superiore a 2 000 ettari all'anno.

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 500 ecu per ettaro all'anno.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi(12) .

    Articolo 17

    1. Nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato dalle autorità portoghesi ai fini del miglioramento delle piantagioni, è concesso un aiuto forfettario per ettaro a favore della coltura della canna da zucchero.

    2. L'aiuto è erogato ai singoli produttori oppure alle associazioni od organizzazioni di produttori. A partire dal sesto anno di applicazione, esso viene corrisposto esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori.

    3. Il finanziamento comunitario dell'aiuto copre per il 60 % le spese sovvenzionabili, se il finanziamento pubblico dello Stato membro è almeno pari al 15 %; se è inferiore, l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente.

    Articolo 18

    1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna in sciroppo di zucchero («mel de cana») o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose(13) .

    L'aiuto è versato, secondo il caso, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che questi abbia pagato al produttore di canna un prezzo minimo da stabilirsi.

    2. L'aiuto è concesso per la produzione di un quantitativo massimo annuale di 250 tonnellate per lo sciroppo di zucchero e di 2 500 ettolitri di alcole a 71,8° per il rum agricolo.

    Articolo 19

    Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 17 e 18, il prezzo minimo da pagare al produttore e le modalità d'applicazione degli articoli precitati sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(14) .

    Articolo 20

    Il titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(15) ed il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole(16) non sono applicabili all'arcipelago di Madera.

    Articolo 21

    1. Sono concessi aiuti per sostenere la fabbricazione dei vini liquorosi di Madera, nei limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di questa regione.

    2. È concesso un aiuto per l'acquisto, nel resto della Comunità, di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione al fine di edulcorare i vini liquorosi di cui sopra.

    L'importo dell'aiuto viene fissato prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

    a) le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento di Madera, determinati dalla sua posizione geografica;

    b) i prezzi dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

    c) le implicazioni economiche dell'aiuto.

    3. È concesso un aiuto per l'acquisto presso gli organismi d'intervento di alcole vinico ottenuto mediante distillazione a norma degli articoli 35 e seguenti del regolamento (CEE) n. 822/87.

    L'importo dell'aiuto viene determinato mediante gara.

    Le condizioni di questo smaltimento specifico vengono stabilite in modo da non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose nella Comunità.

    4. Non sono concesse restituzioni per l'esportazione di mosti e alcole vinico a partire da Madera.

    5. È concesso un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera, limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 20 000 ettolitri. Tale aiuto è accordato per vini liquorosi il cui invecchiamento non sia inferiore a cinque anni; per ogni partita, esso viene versato per la durata di tre campagne.

    L'importo dell'aiuto è pari a 0,020 ecu per ettolitro al giorno.

    Articolo 22

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d.

    L'aiuto è concesso per le superfici:

    a) coltivate a viti di varietà incluse nell'elenco delle varietà idonee alla produzione di vini v.q.p.r.d. ed appartenenti alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87, e

    b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo, espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(17) .

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 400 ecu per ettaro.

    A decorrere dall'inizio della campagna 1997/1998, l'aiuto viene corrisposto esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori.

    Articolo 23

    Le modalità d'applicazione degli articoli 21 e 22 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Sezione 3 Misure a favore delle produzioni delle Azzorre

    Articolo 24

    1. Sono concessi aiuti per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.

    2. Per l'ingrasso dei bovini maschi è accordata un'integrazione del premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; essa può essere concessa per animali di un peso da stabilirsi.

    L'importo dell'integrazione è di 40 ecu per capo.

    3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80.

    L'importo dell'integrazione è pari a 40 ecu per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

    4. È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78 000 capi.

    Il premio è versato all'allevatore; l'importo di esso è pari a 80 ecu per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.

    5. È concesso un aiuto per l'ammasso privato dei seguenti formaggi di fabbricazione tradizionale:

    - St Jorge di almeno tre mesi d'età

    - Ila di almeno 45 giorni d'età.

    L'importo dell'aiuto viene calcolato secondo la procedura prevista al paragrafo 6.

    6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite in base alla procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

    Articolo 25

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero, limitatamente a una superficie corrispondente a una produzione annua di 10 000 tonnellate di zucchero bianco.

    L'importo dell'aiuto è pari a 500 ecu per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.

    2. È concesso un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, limitatamente a una produzione globale annua di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato.

    L'importo dell'aiuto è pari a 10 ecu per 100 kg di zucchero raffinato, ma può essere modificato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

    Articolo 26

    1. È concesso un premio integrativo del premio previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(18) , per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., nel limite di 250 tonnellate. Il premio integrativo è versato agli acquirenti definiti nella disposizione testé citata.

    L'importo del premio integrativo è pari a 0,2 ecu per kg di tabacco in foglia.

    Salvo deroga specifica, valgono per il premio integrativo le stesse modalità di applicazione del regime di premi istituito dal regolamento (CEE) n. 727/70.

    2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, nella misura necessaria, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

    Articolo 27

    1. È concesso un aiuto per la produzione di patate da semina di cui al codice NC ex 0701 10 00, limitatamente a una superficie di 200 ettari.

    L'importo dell'aiuto è di 500 ecu per ettaro.

    2. È concesso un aiuto per la produzione di cicoria di cui al codice NC 1212 99 10, limitatamente a una superficie di 400 ettari.

    L'importo dell'aiuto è di 500 ecu per ettaro.

    3. Alle stesse condizioni definite all'articolo 12, è concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione delle patate di cui al paragrafo 1.

    4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

    Articolo 28

    Il titolo III del regolamento (CEE) n. 822/77 ed il regolamento (CEE) n. 1442/88 non sono applicabili alle Azzorre.

    Articolo 29

    1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d.

    L'aiuto è accordato per le superfici che rispondono alle condizioni precisate all'articolo 22, paragrafo 1.

    2. L'importo dell'aiuto è pari a 400 ecu per ettaro. A decorrere dall'inizio della campagna 1997/1998, l'aiuto è corrisposto esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, nella misura necessaria, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Articolo 30

    È concesso un aiuto per la produzione di ananassi di cui al codice NC 0804 30 00, limitatamente a un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate all'anno.

    L'importo dell'aiuto è pari a 1 ecu per kg.

    Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    TITOLO III SIMBOLO GRAFICO

    Articolo 31

    1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle Azzorre e di Madera, in quanto regione ultraperiferica.

    2. La realizzazione del simbolo grafico forma oggetto di gara, indetta dalla Commissione con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. Le condizioni d'impiego del simbolo sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità competenti sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

    L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle autorità competenti.

    4. La Comunità finanzia la realizzazione e la promozione del simbolo grafico.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, nella misura necessaria, secondo la procedura descritta all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune di mercato.

    TITOLO IV MISURE SPECIFICHE Sezione 1 Misure derogatorie in materia strutturale

    Articolo 32

    1. In deroga agli articoli 5, 6, 7 e 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie(19) , gli aiuti agli investimenti a favore delle aziende agricole situate nelle Azzorre e a Madera beneficiano delle condizioni seguenti:

    a) l'autorizzazione a tenere una contabilità semplificata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2328/91, si estende oltre la data del 31 dicembre 1991;

    b) nel settore della suinicoltura, non è richiesta l'osservanza delle condizioni prescritte all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

    c) nel settore delle uova e del pollame, il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 non è applicabile alle aziende agricole a conduzione familiare, sempreché la loro dimensione sia proporzionata all'esigenza di uno sviluppo equilibrato delle regioni in oggetto;

    d) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, le spese occasionate dal primo acquisto di bestiame suino ed avicolo vivo possono essere prese in considerazione nel quadro del regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

    e) per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, il valore dell'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 può essere applicato anche agli altri tipi di investimenti;

    f) in deroga all'articolo 7, paragrafo 2, quinto comma del regolamento (CEE) n. 2328/91, il valore massimo dell'aiuto agli investimenti continua ad essere maggiorato del 10 % anche oltre la data del 31 dicembre 1991.

    Le disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) sono applicabili soltanto a condizione che l'allevamento rispetti le esigenze del benessere degli animali e della tutela dell'ambiente e che la produzione sia destinata al mercato interno delle regioni di cui trattasi.

    2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2328/91, nelle Azzorre e a Madera l'indennità compensativa di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento può essere concessa per tutte le colture vegetali, purché praticate compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente, nei limiti di un reddito massimo per azienda da stabilirsi.

    Inoltre, le vacche il cui latte è destinato al mercato interno delle due regioni possono essere conteggiate ai fini del calcolo dell'indennità compensativa, limitatamente a 20 capi, in tutte le zone delle regioni stesse definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate(20) .

    3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91, l'indennità compensativa può essere concessa agli imprenditori agricoli che coltivino almeno un ettaro di superficie agricola utile nelle regioni in questione.

    4. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, le Azzorre e Madera sono autorizzate a non applicare oltre la data del 31 dicembre 1994 i regimi di cui al paragrafo 1 di detto articolo.

    5. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88(21) ;

    a) stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo;

    b) può autorizzare il Portogallo ad applicare, per la fissazione del reddito di riferimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91, un coefficiente correttivo al salario lordo medio dei lavoratori non agricoli, coefficiente che non può peraltro essere superiore a 1,7;

    c) può autorizzare il Portogallo ad applicare l'articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 alle aziende associate nelle quali soltanto i due terzi dei membri rispondano alla condizione precisata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento;

    d) può decidere, su richiesta motivata delle autorità portoghesi:

    - di modificare il massimale d'investimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2328/91,

    - in deroga all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90(22) , nonché alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura(23) , di estendere il beneficio di queste misure a taluni prodotti agricoli essenziali importati in provenienza da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati e/o commercializzati siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Azzorre e di Madera;

    - in deroga all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, di estendere il beneficio di tali misure al rum agricolo di cui al codice NC 2208 40 ed ai liquori prodotti a Madera e nelle Azzorre con frutti subtropicali di cui al codice NC 2208 90 55.

    Sezione 2 Misure in campo fitosanitario

    Articolo 33

    1. Le autorità competenti presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

    2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

    3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE(24) . Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

    4. Questa partecipazione può raggiungere il 75 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità competenti. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE.

    TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 34

    Le misure previste dal presente regolamento, eccettuati gli articoli 32 e 33, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio(25) .

    Articolo 35

    1. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte circa le misure di adeguamento necessarie per realizzare gli obiettivi del programma.

    2. Alla fine del terzo anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione generale sulla situazione economica delle Azzorre e di Madera, che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento.

    Sulla scorta delle conclusioni della relazione, la Commissione propone, ogniqualvolta necessario, gli adeguamenti appropriati.

    Articolo 36

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 145 del 6. 6. 1992, pag. 1.

    (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

    (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).

    (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).

    (7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 789/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3).

    (8) GU n. 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).

    (9) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1).

    (10) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

    (11) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86 dell' 1. 4. 1992, pag. 83).

    (12) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1740/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39).

    (13) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

    (14) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 464/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22).

    (15) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6).

    (16) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 833/92 (GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16).

    (17) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3).

    (18) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

    (19) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

    (20) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

    (21) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (22) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

    (23) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

    (24) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/10/CEE (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27).

    (25) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 PER LA REGIONE DELLE AZZORRE

    Denominazione dei prodotti

    Codice NC

    - Cereali:

    - Frumento1001

    - Orzo1003

    - Granturco1005

    - Malto1107

    - Riso1006

    - Zucchero greggio di barbabietola1701 12 10

    ALLEGATO II

    ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 PER LA REGIONE DI MADERA

    Denominazione dei prodotti

    Codice NC

    - Cereali:

    - Frumento1001

    - Orzo1003

    - Granturco1005

    - Malto1107

    - Luppolo1210

    - Riso1006

    - Oli vegetalida ex 1507 a 1516

    - Zuccheri1701

    1702 (esclusi gli isoglucosi)

    - Succhi di frutta concentrati2007 99

    (materie prime)2008

    - Carni bovine

    - fresche o refrigerate0201

    - congelate0202

    - Carni suine0203

    - Prodotti lattiero-caseari:

    - Latte liquido0401

    - Latte in polvereex 0402

    - Burro0405

    - Formaggi0406

    Per le campagne 1992/1993 - 1995/1996

    - Patate da semina0701 10 00

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