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Document 31992R1539
Commission Regulation (EEC) No 1539/92 of 3 June 1992 amending the quantitative limits set by Council Regulation (EEC) No 4136/86 on common rules for imports of certain textile products originating in third countries
REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
GU L 163 del 17.6.1992, p. 9–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi -
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0009 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/92 (2), in particolare l'articolo 17, considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Romania sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 20 settembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/536/CEE (3) e 92/184/CEE (4), considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 21 novembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/496/CEE (5) e 92/184/CEE; considerando che gli accordi sopra citati prevedono la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi; considerando che la Romania e la Bulgaria hanno accettato le offerte, volte a migliorare l'accesso al mercato comunitario, fatte dalla Comunità in base alle richieste specifiche presentate da questi paesi nell'ambito del programma d'azione PHARE e che, nei verbali concordati del 9 ottobre 1991 per la Romania e del 21 novembre 1991 per la Bulgaria, si è deciso di aumentare i limiti quantitativi CEE 1991 e 1992 per un certo numero di categorie di cui all'allegato II di ciascuno dei summenzionati accordi; considerando che detti verbali concordati si applicano provvisoriamente a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni 92/186/CEE (6) e 92/185/CEE (7); considerando che occorre pertanto modificare i limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati, per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria, conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 191. (7) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 188. ALLEGATO « ALLEGATO III Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1) Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Anni Limiti quantitativi annui 2 Tessuti di cotone Bulgaria Tonnellate 1991 1992 2 090 2 122 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Bulgaria 1 000 pezzi 1991 1992 1 682 1 720 5 Maglie Bulgaria 1 000 pezzi 1991 1992 1 953 1 983 6 Pantaloni tessuti Bulgaria 1 000 pezzi 1991 1992 695 713 Romania 1991 1992 5 030 5 152 7 Bluse Romania 1 000 pezzi 1991 1992 882 898 8 Camicie, escluse quelle a maglia Romania 1 000 pezzi 1991 1992 7 458 7 600 17 Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo Romania 1 000 pezzi 1991 1992 1 171 1 210 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Romania Tonnellate 1991 1992 1 146 1 198 26 Abiti interi per donna Romania 1 000 pezzi 1991 1992 1 204 1 237 FR IT 29 Abiti a giacca, per donna Romania 1 000 pezzi 1991 1992 151 157 151 157 ALLEGATO IV Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Stati membri Unità Limiti quantitativi annui 1991 1992 2 Tessuti di cotone Bulgaria D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE Tonnellate 649 258 387 118 187 13 165 215 81 17 2 090 664 262 391 121 191 13 165 216 82 17 2 122 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Bulgaria D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 839 194 198 101 200 11 30 22 70 17 1 682 844 200 208 106 207 12 31 23 71 18 1 720 5 Maglie Bulgaria D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 696 348 223 153 335 18 45 24 92 19 1 953 700 358 229 155 339 18 46 25 93 20 1 983 6 Pantaloni tessuti Bulgaria D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 346 86 86 39 70 3 14 9 36 6 695 352 90 90 40 72 3 14 9 37 6 713 Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 755 1 162 2 080 433 442 23 37 23 57 18 5 030 779 1 191 2 108 442 459 24 39 25 65 20 5 152 7 Bluse Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 201 434 78 35 72 1 25 8 24 4 882 204 439 82 36 74 1 25 8 25 4 898 8 Camicie, escluse quelle a maglia Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 3 853 944 892 390 974 33 219 36 95 22 7 458 3 886 973 922 402 996 35 221 38 103 24 7 600 17 Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 330 210 177 104 271 5 23 12 34 5 1 171 339 216 182 109 278 5 25 13 37 6 1 210 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE Tonnellate 378 174 134 88 233 3 63 16 47 10 1 146 385 185 143 96 243 3 63 17 52 11 1 198 26 Abiti interi per donna Romania D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 1 000 pezzi 288 157 113 327 202 5 19 14 66 13 1 204 295 163 119 327 210 5 20 15 69 14 1 237 29 Abiti a giacca, per donna Romania F I 1 000 pezzi 151 151 157 157 » (1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 369/92 del Consiglio (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag 6).