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Document 31992R1539

REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 163 del 17.6.1992, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1539/oj

31992R1539

REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0009 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/92 (2), in particolare l'articolo 17,

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Romania sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 20 settembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/536/CEE (3) e 92/184/CEE (4),

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 21 novembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/496/CEE (5) e 92/184/CEE;

considerando che gli accordi sopra citati prevedono la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi;

considerando che la Romania e la Bulgaria hanno accettato le offerte, volte a migliorare l'accesso al mercato comunitario, fatte dalla Comunità in base alle richieste specifiche presentate da questi paesi nell'ambito del programma d'azione PHARE e che, nei verbali concordati del 9 ottobre 1991 per la Romania e del 21 novembre 1991 per la Bulgaria, si è deciso di aumentare i limiti quantitativi CEE 1991 e 1992 per un certo numero di categorie di cui all'allegato II di ciascuno dei summenzionati accordi;

considerando che detti verbali concordati si applicano provvisoriamente a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni 92/186/CEE (6) e 92/185/CEE (7);

considerando che occorre pertanto modificare i limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati, per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 191. (7) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 188.

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)

Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Anni Limiti quantitativi annui 2 Tessuti di cotone Bulgaria Tonnellate 1991

1992 2 090

2 122 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Bulgaria 1 000 pezzi 1991

1992 1 682

1 720 5 Maglie Bulgaria 1 000 pezzi 1991

1992 1 953

1 983 6 Pantaloni tessuti Bulgaria 1 000 pezzi 1991

1992 695

713 Romania 1991

1992 5 030

5 152 7 Bluse Romania 1 000 pezzi 1991

1992 882

898 8 Camicie, escluse quelle a maglia Romania 1 000 pezzi 1991

1992 7 458

7 600 17 Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo Romania 1 000 pezzi 1991

1992 1 171

1 210 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Romania Tonnellate 1991

1992 1 146

1 198 26 Abiti interi per donna Romania 1 000 pezzi 1991

1992 1 204

1 237 FR IT 29 Abiti a giacca, per donna Romania 1 000 pezzi 1991

1992 151

157 151

157

ALLEGATO IV

Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Stati membri Unità Limiti quantitativi annui 1991 1992 2 Tessuti di cotone Bulgaria D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE Tonnellate 649

258

387

118

187

13

165

215

81

17

2 090 664

262

391

121

191

13

165

216

82

17

2 122 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Bulgaria D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 839

194

198

101

200

11

30

22

70

17

1 682 844

200

208

106

207

12

31

23

71

18

1 720 5 Maglie Bulgaria D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 696

348

223

153

335

18

45

24

92

19

1 953 700

358

229

155

339

18

46

25

93

20

1 983 6 Pantaloni tessuti Bulgaria D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 346

86

86

39

70

3

14

9

36

6

695 352

90

90

40

72

3

14

9

37

6

713 Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 755

1 162

2 080

433

442

23

37

23

57

18

5 030 779

1 191

2 108

442

459

24

39

25

65

20

5 152 7 Bluse Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 201

434

78

35

72

1

25

8

24

4

882 204

439

82

36

74

1

25

8

25

4

898 8 Camicie, escluse quelle a maglia Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 3 853

944

892

390

974

33

219

36

95

22

7 458 3 886

973

922

402

996

35

221

38

103

24

7 600 17 Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 330

210

177

104

271

5

23

12

34

5

1 171 339

216

182

109

278

5

25

13

37

6

1 210 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE Tonnellate 378

174

134

88

233

3

63

16

47

10

1 146 385

185

143

96

243

3

63

17

52

11

1 198 26 Abiti interi per donna Romania D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

ES

PT

CEE 1 000 pezzi 288

157

113

327

202

5

19

14

66

13

1 204 295

163

119

327

210

5

20

15

69

14

1 237 29 Abiti a giacca, per donna Romania F

I 1 000 pezzi 151

151 157

157 »

(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 369/92 del Consiglio (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag 6).

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