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Document 31992D0013

    Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada

    GU L 6 del 11.1.1992, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1992; abrog. impl. da 393D0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/13/oj

    31992D0013

    Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/1992 pag. 0047 - 0048


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (92/13/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

    viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

    considerando tuttavia che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

    considerando tuttavia, che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 77/93/CEE, possono essere autorizzate deroghe a tale norma, sempreché sia accertato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

    considerando altresì che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe alla norma che prescrive il certificato fitosanitario, qualora siano fornite garanzie equivalenti e sempreché sia accertato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

    considerando che attualmente viene introdotto nella Comunità legname di conifere originario del Canada; che in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che le capacità di essiccazione in forno risultano per ora limitate nel Canada;

    considerando che, per quanto concerne il Canada, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni attualmente disponibili, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;

    considerando che, con decisioni 90/505/CEE (3) e 91/635/CEE (4), la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario del Canada, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impiego dei suddetti « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

    considerando che il Regno Unito ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che il legname importato a norma della decisione 90/505/CEE presentava alcune perforazioni; che in detto legname non è stata però accertata la presenza né di Monochamus né di Bursaphelenchus xylophilus; che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;

    considerando che la decisione 91/635/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1991;

    considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;

    considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione del Bursaphelenchus xylophilus e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

    considerando che non si dispone ancora di tutti i risultati di tale ricerca;

    considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato, della durata di un anno;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 90/505/CEE è modificata come segue:

    Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 1992, ultima data valida per l'ingresso nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 63. (4) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 32.

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