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Document 31991R3746

Regolamento (CEE) n. 3746/91 della Commissione del 18 dicembre 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

GU L 352 del 21.12.1991, p. 53–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3746/oj

31991R3746

Regolamento (CEE) n. 3746/91 della Commissione del 18 dicembre 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 21/12/1991 pag. 0053 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0226


REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 14 octies,

visto il regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (4), prevede, all'articolo 2, una differenziazione degli importi massimi, per ettaro e per anno, dell'aiuto a favore delle azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale e dell'aiuto per altre azioni, da un lato, e l'aumento degli importi massimi dell'aiuto per le azioni di estirpazione suddette, dall'altro; che occorre trarne le necessarie conseguenze ai sensi del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2286/91 (6);

considerando che queste nuove disposizioni si applicano, a determinate condizioni, ai piani approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2145/91, ossia prima del 23 luglio 1991; che le domande relative agli adeguamenti o alle revisioni dei piani necessari a tal fine debbono essere presentate, per motivi di corretta gestione amministrativa, entro una certa data limite;

considerando che il nuovo importo massimo dell'aiuto di 475 ecu per ettaro all'anno per le azioni di estirpazione è previsto per un periodo quinquennale; che, sebbene tale periodo decorra dal 1o settembre 1993 per i piani approvati prima del 23 luglio 1991, occorre tuttavia precisare che la superficie massima interessata da questo importo non può essere superata per tutto il periodo d'applicazione del piano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. Per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati entro il 23 luglio 1991, le domande di modifica sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre 1992.

Per questi stessi piani, il periodo di cinque anni previsto per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 decorre dal 1o settembre 1993, senza tuttavia che la superficie interessata dalle azioni previste ed eseguite dopo la data iniziale di approvazione del piano possano superare il 40 % della superficie totale del frutteto. »

2) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6. (5) GU n. L 207 del 18. 7. 1989, pag. 19. (6) GU n. L 209 del 3. 7. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19

Ragione sociale dell'organizzazione di produttori:

Indirizzo amministrativo:

(via, n., località, tel., telex):

Banca e numero di conto sul quale deve essere versato l'aiuto:

Riconoscimento specifico ai sensi dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72:

Data: N. della decisione:

Superficie totale del frutteto interessata dal(i) piano(i):

Periodo di riferimento dal:

al:

Data di approvazione del piano:

Elenco dei lavori effettuati nel corso del periodo dal al

che corrispondono al . . . anno d'esecuzione

a) che potrebbero beneficiare dell'importo di 475 ecu di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91

Tipo di azione Costo unitario per ettaro Superficie (*) Importo (moneta nazionale) 1. Estirpazione/nuovo impianto fattura n. del (o documenti giustificativi) fattura n. del fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Riconversione varietale (sovrainnesto) fattura n. del (o documenti giustificativi) fattura n. del fattura n. del fattura n. del Totale Superfici che hanno beneficiato delle azioni di cui al punto a) nel corso degli anni precedenti Totale generale (A)

A/S % 40 %

(*) Solamente le superfici sulle quali le azioni vengono eseguite in modo completo possono venir considerate ai fini del versamento degli aiuti.

b) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione

Tipo di azione Elenco delle azioni Costo unitario per ettaro Superficie interessata Importo 1. Azioni fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Azioni fattura n. del fattura n. del 3. Azioni fattura n. del fattura n. del Totale (A)

c) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione

Tipo di azione Elenco delle azioni Costo unitario per ettaro Superficie interessata Importo 1. Azioni fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Azioni fattura n. del fattura n. del 3. Azioni fattura n. del fattura n. del Totale (A)

Totale della spesa per il periodo di riferimento

Riservato allo Stato membro Domanda pervenuta il A. Spese ammissibili 1. Totale delle spese dichiarate 2. Totale degli importi non ammissibili del piano 3. (1 2) spese da prendere in considerazione B. Importo massimo ammesso 1. ECU: 2. Tasso dell'1. 9. 19 . . 3. Superficie totale 4. (1 × 2 × 3) Importo totale ammissibile C. Importo da pagare

Pagato il: »

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