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Document 31991R1943
Council Regulation (EEC) No 1943/91 of 13 June 1991 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CEE) n. 1943/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 1943/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 175 del 4.7.1991, p. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1997
Regolamento (CEE) n. 1943/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/07/1991 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0045
REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è opportuno correggere, nel regolamento (CEE) n. 426/86 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (5), un errore nella classificazione tariffaria relativa ai prodotti della voce 0811 con aggiunta di zucchero; che, in seguito all'evoluzione degli scambi commerciali, è opportuno modificare le designazioni tariffarie dei prodotti e, di conseguenza, il regolamento precitato; considerando che la realizzazione del mercato unico implica la soppressione della possibilità di mantenere in essere, a titolo derogatorio, restrizioni quantitative nazionali o qualsiasi misura d'effetto equivalente; considerando che l'evoluzione degli scambi commerciali impone la revisione dell'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 426/86 è così modificato: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, nelle rubriche « Codice NC » e « Designazione delle merci »: - alla lettera a): il codice NC 0811 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « ex 0811 Frutta non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti »; - alla lettera b): i) il codice NC « ex 0811 » e la designazione « Frutta non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti », sono inseriti prima del codice NC « ex 1302 20 »; ii) il codice NC ex 2005 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10 e delle patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce NC 2005 20 10 ». 2) L'articolo 17, paragrafo 3 è soppresso. 3) All'allegato I, parte A, il codice NC « ex 2002 10 00 » e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « 2002 10 10 Pomodori pelati interi o in pezzi; 2002 10 90 Pomodori non pelati interi o in pezzi; ex 2002 10 90 Crush o pizza sauce ex 2002 90 altri (crush o pizza sauce) ». 4) All'allegato II: i) il codice NC 2008 99 31 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « con un titolo alcolometrico massimo effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas: 2008 99 25 frutti di passiflora o guaiave 2008 99 27 altri »; ii) il codice NC 2008 99 49 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « altri: 2008 99 46 frutti di passiflora, guaiave e tamarindo 2008 99 48 altri »; iii) il codice NC 2008 99 59 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « altri: 2008 99 61 frutti di passiflora e guaiave 2008 99 69 III: altri (crush o pizza sauce) »; 5) All'allegato III: i) il codice NC 2008 99 33 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « altri: 2008 99 32 frutti di passiflora e guaiave 2008 99 34 altri »; ii) il codice NC 2009 80 31 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto: 2009 80 32 frutti di passiflora e guaiave 2009 80 34 altri »; iii) il codice NC 2009 80 91 e la designazione delle merci ad esso relative sono sostituiti da: « aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti superiore al 30 %: 2009 80 83 di frutti di passiflora e guaiave 2009 80 58 altri ». 6) L'allegato IV è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 29. (2) GU n. C 129 del 20. 5. 1991. (3) GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 33. (4) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO IV Codice NC Designazione delle merci 0710 21 00 Piselli (Pisum sativum) anche cotti in acqua o al vapore, congelati 0711 90 50 Funghi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nelle stato in cui sono presentati 0806 20 12 Uve secche « Sultanine » 0806 20 18 0806 20 92 « altre » uve secche 0806 20 98 0811 10 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 0811 20 11 ex 0811 20 19 0811 20 31 Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 0811 90 10 ex 0811 90 30 ex 0811 90 90 Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0812 10 00 Ciliegie temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 0812 20 00 Fragole temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 0812 90 60 Lamponi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 0813 20 00 Prugne secche 0813 30 00 Mele secche 2001 90 50 Funghi preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 2003 10 Funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 2004 90 50 Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati 2005 40 00 ex 2005 59 00 Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati 2005 60 00 Asparagi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2007 99 33 di fragole 2007 99 35 di lamponi ex 2007 99 59 ex 2007 99 90 di fragole e di lamponi 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99 Pere diversamente preparate o conservate 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 91 2008 50 99 Albicocche diversamente preparate o conservate 2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 69 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 60 99 Cillegie diversamente preparate o conservate 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 Pesche diversamente preparate o conservate 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 Fragole diversamente preparate o conservate ex 2008 99 48 ex 2008 99 69 ex 2008 99 99 Lamponi diversamente preparati o conservati ex 2009 80 34 ex 2009 80 39 ex 2009 80 80 ex 2009 80 85 ex 2009 80 93 ex 2009 80 99 Succhi di ciliegie »