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Document 31990D0242
90/242/EEC: Council Decision of 21 May 1990 introducing a Community financial measure for the eradication of brucellosis in sheep and goats
90/242/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini
90/242/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini
GU L 140 del 1.6.1990, p. 123–127
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
90/242/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0123 - 0127
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0203
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1990 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (90/242/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il persistere della brucellosi degli ovini e caprini, specialmente negli Stati membri del bacino mediterraneo, costituisce un grave pericolo per la salute delle persone e degli animali; considerando che il persistere di detta malattia ostacola la libera circolazione di ovini e caprini; considerando che l'eradicazione della malattia costituisce un'esigenza inderogabile ai fini della realizzazione - per quanto riguarda gli scambi di ovini e caprini e dei relativi prodotti e sottoprodotti - del mercato interno negli ovini e nei caprini, nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e, di conseguenza, per migliorare il livello di vita della popolazione che esercita la sua attività in questo settore; considerando che gli Stati membri interessati devono presentare un piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini; considerando che è inoltre necessario stabilire le condizioni in materia di macellazione, isolamento, pulizia e disinfezione e per quanto riguarda l'utilizzazione di taluni prodotti animali; considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato sotto forma di rimborso agli Stati membri di parte del premio di macellazione versato ai proprietari di ovini e caprini infetti a titolo di compensazione per la macellazione degli animali in questione; considerando che i piani di eradicazione devono comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che le suddette misure devono poter essere adottate ed adeguate in funzione dell'evoluzione della situazione, secondo una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che gli Stati membri devono essere tenuti regolarmente informati sullo svolgimento delle misure intraprese, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono presentare, nel trimestre successivo alla notifica della presente decisione, un piano di eradicazione della brucellosi (Brucella melitensis) degli ovini e dei caprini. Articolo 2 Ai fini della presente decisione: 1) si intendono per: a) « ovini e caprini », gli animali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine (4); b) « prova ufficiale della brucellosi », qualsiasi prova sierologica del tipo descritto nell'allegato o qualsiasi altra prova riconosciuta dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 12 della presente decisione; 2) si applicano, qualora necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE (2). Articolo 3 Il piano di cui all'articolo 1 deve: 1) indicare le autorità centrali cui spetta l'applicazione ed il coordinamento del piano; 2) garantire che la presenza, accertata o sospetta, della brucellosi sia obbligatoriamente ed immediatamente notificata all'autorità competente; 3) disporre la compilazione di un registro delle aziende che praticano l'allevamento ovino e caprino; 4) essere concepito in modo tale che, una volta ultimato, le aziende siano classificate come ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi; 5) vietare il trattamento terapeutico della brucellosi; 6) indicare chiaramente le zone del territorio nelle quali è effettuata la vaccinazione contro la brucellosi e le zone in cui essa è vietata; 7) precisare il numero e l'ubicazione delle aziende e degli animali che devono essere sottoposti a prove durante ciascuno degli anni di durata del piano; 8) specificare le dotazioni finanziarie nazionali per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e la ripartizione delle dotazioni tra le varie voci, in particolare indicando i costi unitari stimati delle indennità di macellazioni, nonché i costi globali stimati su base annua per l'esecuzione delle operazioni; 9) istituire un sistema di individuazione che consenta il controllo dei movimenti di ovini e caprini; 10) disporre l'immediata ed adeguata compensazione dei proprietari degli ovini e dei caprini macellati, in quanto risultati positivi ad una prova ufficiale della brucellosi o sospettati, da parte dell'autorità competente, di essere infetti; 11) garantire che le autorità competenti provvedano, qualora in un'azienda sia presente un animale che si sospetta infetto dalla brucellosi, ad eseguire al più presto indagini necessarie allo scopo di confermare od escludere la presenza della malattia. In attesa degli esiti di tali indagini, le autorità competenti impongono: - che l'azienda sia posta sotto controllo ufficiale, - il divieto di entrata o di uscita dall'azienda di animali, tranne nei casi autorizzati dalle autorità competenti a scopo di macellazione immediata, - l'isolamento, nell'azienda, degli animali sospetti; 12) garantire che le imposizioni di cui al punto 11) non vengano annullate finché non sia stata ufficialmente esclusa la presenza o la sospetta presenza della brucellosi nell'azienda interessata; 13) garantire che, ove la presenza della brucellosi in un'azienda sia ufficialmente confermata, le autorità competenti prendano adeguati provvedimenti per evitare qualsiasi possibilità di diffusione della malattia, in particolare disponendo che: a) siano vietate l'entrata o l'uscita di animali dal gregge interessato, salvo i casi autorizzati dalle autorità competenti a scopo di macellazione immediata; b) gli animali in cui è stata ufficialmente constatata la presenza della brucellosi, gli animali sottoposti alla prova di cui alla lettera c) e risultati positivi, gli animali che possono essere stati da essi infettati e gli animali ritenuti infetti dall'autorità competente siano isolati e marchiati, in attesa di essere macellati conformemente all'articolo 4; c) gli altri animali siano sottoposti immediatamente ad una prova ufficiale della brucellosi; d) il latte proveniente da animali infetti di un'azienda infetta sia adeguatamente isolato e possa essere utilizzato solo nella stessa azienda e previo trattamento termico adeguato per farne un alimento per animali o per la produzione di formaggio; e) il latte proveniente da animali non infetti di un'azienda infetta possa lasciare quest'ultima solo previo appropriato trattamento termico; f) le carcasse, le mezzene, i quarti, i pezzi e le interiora di animali infetti, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali, siano trattati in modo da evitare possibilità di contaminazione; g) i feti, gli animali nati morti o gli animali giovani morti in conseguenza della brucellosi e le placente siano diligentemente eliminati e distrutti immediatamente, salvo qualora debbano essere sottoposti ad analisi; h) la paglia, lo strame o qualsiasi altro materiale e sostanza che sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano eliminati immediatamente, bruciandoli o seppellendoli, dopo averli imbevuti di un disinfettante approvato dall'autorità competente o, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere utilizzati; i) i regolamenti ufficiali in materia di controllo degli stabilimenti quali gli impianti di distruzione delle carcasse garantiscano l'assenza di rischi che il materiale prodotto possa diffondere la brucellosi; j) il letame proveniente dai ripari o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia immagazzinato in luoghi inaccessibili agli animali dell'azienda, trattato con un disinfettante appropriato, approvato dall'autorità competente, e tenuto in deposito per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticolture. L'impiego di disinfettante non è richiesto qualora il letame sia coperto di uno strato di terra. Il liquame proveniente dai ripari e da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame. Articolo 4 Gli Stati membri provvedono a che gli animali in cui la presenza della brucellosi è stata confermata da una prova ufficiale della brucellosi e gli animali considerati colpiti dalle autorità competenti, a seguito di esami batteriologici, anatamo-patologici, allergici o sierologici, siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale, al proprietario od alla persona che ha in consegna gli animali, dei risultati della prova, nonché dell'obbligo cui è tenuto, nell'ambito del piano di eradicazione, di fare macellare entro lo stesso termine gli ovini e/o i caprini in questione. La Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 12, a portare a 45 giorni il termine per la macellazione previsto al primo comma, per tener conto delle difficoltà connesse con talune situazioni geografiche. Articolo 5 Il piano di cui all'articolo 1 deve inoltre garantire che: 1) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di ripopolare il gregge, i ripari e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale. I pascoli che sono stati frequentati dagli animali in questione non possono essere utilizzati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla rimozione degli animali stessi; 2) tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature siano puliti e disinfettati dopo il trasporto di animali da un'azienda infetta o di materiali o sostanze che siano venuti a contatto con detti animali. Le zone di carico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso; 3) il disinfettante da utilizzare e la sua concentrazione siano approvati dall'autorità competente; 4) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di provvedere al ripopolamento del gregge, nessun animale possa entrare o lasciare l'azienda infetta, tranne nei casi autorizzati dall'autorità competente a scopo di immediata macellazione; 5) le prove ufficiali della brucellosi siano effettuate nell'azienda infetta interessata per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia; 6) l'azienda infetta non sia ripopolata con animali da allevamento finché gli animali di oltre sei mesi rimanenti nell'azienda a scopo di allevamento siano stati sottoposti con esito negativo ad una o più prove ufficiali della brucellosi. Tuttavia, per gli ovini e i caprini che sono stati vaccinati, quando tutti gli animali di un'azienda sono stati vaccinati prima dell'età di 7 mesi con un vaccino REV 1 o qualsiasi altro vaccino autorizzato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12, tali prove potranno essere effettuate soltanto su animali di età superiore a 18 mesi. In talune circostanze particolari la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 12, nell'ambito dell'esame del piano da presentare conformemente all'articolo 6, ad effettuare tali prove su animali di età superiore a 30 mesi; 7) qualora venga diagnosticata la presenza di brucellosi in ovini o caprini che - sono ritornati dal periodo di transumanza, - frequentano regolarmente ovini e caprini di altre aziende segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, tutte le aziende i cui animali abbiano avuto contatti per pascolo, mungitura e transumanza, siano considerate come un'unica vasta azienda infetta e siano sottoposte a prove ufficiali della brucellosi allo scopo di constatare l'avvenuta eliminazione della malattia. Articolo 6 La Commissione esamina i piani elaborati dalle autorità degli Stati membri interessati per accertare se possiedono i requisiti per essere riconosciuti o se debbano esservi apportate modifiche. I piani, comprese le eventuali modifiche, devono essere approvati secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 7 L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del contributo finanziario della Comunità. Articolo 8 1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a titolo di compensazione ai proprietari degli animali macellati conformemente all'articolo 4, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella sua decisione di approvazione dei piani di cui all'articolo 1. 2. L'importo stimato del contributo a carico del bilancio generale delle Comunità europee, da iscrivere nel capitolo concernente le spese relative all'agricoltura, è di 15 milioni di ecu per la durata del periodo di cui al paragrafo 1. Articolo 9 1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato conformemente all'articolo 12, le spese che beneficiano del contributo finanziario della Comunità, limitatamente all'importo di cui all'articolo 8, sono quelle sostenute dagli Stati membri a titolo dell'articolo 4. 2. La Comunità rimborsa agli Stati membri 40 ecu per ogni ovino e caprino macellato nell'ambito del piano di eradicazione. Tuttavia, per venire incontro a talune situazioni particolari, compresa la necessità di potenziare le misure di eradicazione, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 12, aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50 % delle spese occasionate agli Stati membri a titolo dell'indennizzo dei proprietari degli animali per l'abbattimento degli stessi. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 10 1. Le domande di pagamento devono concernere le macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo. 2. La Commissione adotta una decisione sull'aiuto previa consultazione del comitato previsto all'articolo 12. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 11 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), si applicano mutatis mutandis. Articolo 12 1. Qualora si faccia riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (3), in appresso denominato « comitato », è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 13 1. La Commissione procede a regolari controlli sul posto, in collaborazione con le autorità nazionali, per verificare dal punto di vista veterinario l'applicazione dei piani. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni di applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 12. La Commissione provvede regolarmente, almeno una volta all'anno, ad informare gli Stati membri, in seno al comitato, degli sviluppi della situazione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, che inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati, unitamente alle domande di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Comunità, hanno effettuato ispezioni in loco. 2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato in fase di esecuzione, è adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 12, una nuova decisione di approvazione. Articolo 14 Prima della scadenza del periodo di tre anni previsto all'articolo 8, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei piani previsti nella presente decisione, corredata, ove necessario, di proposte per continuare l'armonizzazione delle profilassi nazionali, in merito alle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 51. (2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990. (3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 49. (4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23. ALLEGATO Prova ufficiale per la brucellosi (B. melitensis) 1. Rose Bengal La prova Rose Bengal può essere utilizzata come prova per la vagliatura degli allevamenti ovini o caprini ai fini del rilascio della qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. 2. Fissazione del complemento a) La prova di fissazione del complemento deve essere impiegata per l'esame individuale. b) La prova di fissazione del complemento può essere impiegata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di stabilire la qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. c) Il siero contenente almeno 20 unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo. 3. Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo standard internazionale anti-brucella abortus. 4. Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed essere conforme al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.