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Document 31990R1429
Commission Regulation (EEC) No 1429/90 of 29 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1062/87 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario
REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario
GU L 137 del 30.5.1990, p. 21–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 30/05/1990 pag. 0021 - 0023
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (2), in particolare l'articolo 57; considerando che il regolamento (CEE) n. 474/90 ha modificato il regolamento (CEE) n. 222/77 abolendo l'obbligo di esibire un avviso di passaggio all'attraversamento delle frontiere interne della Comunità e adeguando in conformità le norme relative alla riscossione ed alla determinazione dell'importo delle imposizioni esigibili in caso di mancata presentazione delle merci a destinazione, nonché dello Stato membro competente a riscuoterle; considerando che, ai fini dell'operatività di tali norme, sono necessarie talune misure di attuazione, in particolare per la determinazione del termine entro il quale deve essere comprovata la regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa; considerando che il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1159/89 (4), contiene tra l'altro disposizioni di applicazione del regime di transito comunitario e deve essere quindi completato in conformità; considerando inoltre che il predetto regolamento (CEE) n. 1062/87 fissa, tra l'altro, le modalità di applicazione del sistema di esonero dalla garanzia alle operazioni di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 40 bis del regolamento (CEE) n. 222/77, e stabilisce l'elenco delle merci che presentano ingenti rischi e per le quali non si applica l'esonero dalla garanzia; considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcune di queste merci non presentano rischi tali da giustificarne l'inclusione in detto elenco; che quest'ultimo deve pertanto essere modificato in conformità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « circolazione delle merci », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue: 1. Dopo l'articolo 11, sono inseriti il titolo I bis e gli articoli 11 bis e 11 ter seguenti: « TITOLO I bis DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Articolo 11 bis 1. L'ufficio di partenza dà notifica all'obbligato principale, quanto prima possibile e comunque entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario del fatto che le merci facenti parte di una spedizione non sono state presentate all'ufficio di destinazione e non è accertabile il luogo in cui è stata commessa l'infrazione o l'irregolarità. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all'ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Tale termine è di tre mesi, a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. Se allo scadere di tale termine la prova di cui sopra non è addotta, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi interessati. Qualora tale Stato membro con coincida con quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo in proposito lo Stato membro competente. Articolo 11 ter La prova della regolarità dell'operazione di transito ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 222/77 è fornita con soddisfazione delle autorità competenti: a) mediante l'esibizione di un documento certificato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione ovvero, nei casi in cui si applica l'articolo 71, ad un destinatario autorizzato; questo documento deve contenere l'identificazione di tali merci; oppure b) mediante l'esibizione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'orga nismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri; questo documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione. » 2. L'articolo 19 ter è sostituito dal testo seguente: « Articolo 19 ter Le merci che presentano ingenti rischi e per le quali non è applicabile l'esonero dalla garanzia, a norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 222/77, sono riportate nell'elenco contenuto nell'allegato XIII. » 3. L'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 1062/87 come allegato XIII. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 100. ALLEGATO « ALLEGATO XIII ELENCO DELLE MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI E ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESONERO DALLA GARANZIA 1.2 // // // 1 // 2 // // // Numero di voce del sistema armonizzato // Designazione delle merci // // // ex 09.01 // Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato // ex 09.01 // Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato // 09.02 // Tè // ex 21.01 // Estratti, essenze o concentrati di caffè // ex 21.01 // Estratti, essenze o concentrati di tè // 22.04 // Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, diversi da quelli della voce n. 20.09 // 22.05 // Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche // ex 22.07 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico eguale o superiore a 80 % vol // ex 22.08 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol // ex 22.08 // Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche // ex 24.02 // Sigarette // ex 24.02 // Sigaretti // ex 24.02 // Sigari // ex 24.03 // Tabacco da fumo // ex 27.10 // Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas // 33.03 // Profumi e acque da toletta » // //