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Document 31990L0211

Direttiva 90/211/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

GU L 112 del 3.5.1990, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/211/oj

31990L0211

Direttiva 90/211/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1990 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0051


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

(90/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE (4) prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento;

considerando che è altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica;

considerando che è quindi opportuno modificare l'articolo 24 ter della direttiva 80/390/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/345/CEE (6);

considerando che il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica non comporta di per sé il diritto all'ammissione alla quotazione ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'inizio dell'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE sono aggiunte le parole seguenti:

« Fatto salvo l'articolo 24 ter, paragrafo 1, ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 24 ter, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se è presentata una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri ed i valori mobiliari sono stati oggetto di un prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in qualsivoglia Stato membro in conformità degli articoli 7, 8 o 12 della direttiva 89/298/CEE (*), nei tre mesi che precedono la richiesta di ammissione, il prospetto di offerta pubblica, salvo eventuale traduzione, è riconosciuto quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale nello Stato o negli Stati membri in cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di quello o di quegli Stati membri e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici al mercato del paese di ammissione, relativi in particolare al regime fiscale dei

redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente in detto paese e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

(*) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8. »

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 17 aprile 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

(1) GU n. C 101 del 22. 4. 1989, pag. 13.

(2) GU n. C 304 dell'8. 12. 1989, pag. 34, e GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 40.

(3) GU n. C 201 del 7. 8. 1989, pag. 5.

(4) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8.

(5) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 81.

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