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Document 21989A1207(01)

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sulla modifica dell' accordo del 20 settembre 1977 negoziato ai sensi dell' articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi

GU L 357 del 7.12.1989, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

Related Council decision

21989A1207(01)

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sulla modifica dell' accordo del 20 settembre 1977 negoziato ai sensi dell' articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi -

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 07/12/1989 pag. 0024


*****

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla modifica dell'accordo del 20 settembre 1977 negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi

A. Nota della Repubblica d'Austria

Signor . . .,

facendo riferimento all'accordo del 20 settembre 1977 tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, realtivo a taluni formaggi, e tenuto conto del fatto che, in seguito all'entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, è necessario adeguare tale accordo alla tariffa doganale austriaca entrata in vigore il 1o gennaio 1988, mi pregio comunicarLe quanto segue:

1) All'atto della trasposizione dei dazi convenzionali austriaci nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul mercato (GATT), le concessioni doganali austriache di cui al paragrafo 1, lettera a) e all'allegato I, parte B dell'accordo del 20 settembre 1977 sono state trasferite linearmente alla voce 0406 della nuova tariffa doganale. Questi dazi consolidati figurano nell'elenco XXXII-Austria in vigore dal 1o gennaio 1988, riportato nel secondo protocollo di Ginevra (1987) del GATT, segnatamente alle sottovoci:

0406 20 A 1 a, 0406 20 A 2 a, 0406 20 B 1 a,

0406 30 B 1 a,

0406 40 B 1 a, 0406 40 B 1 b, 0406 40 B 2 a,

0406 90 A 1 a, 0406 90 A 1 b, 0406 90 A 1 c, 0406 90 A 2 a,

0406 90 A 2 b, 0406 90 A 2 c,

0406 90 B 1 a, 0406 90 B 1 b e 0406 90 B 2 a.

Questi dazi convenzionali vengono applicati come in precedenza solo dietro presentazione di un certificato di qualità e di origine riconosciuto. Non è pertanto necessario prevedere un accordo supplementare per l'adeguamento delle precedenti denominazioni tariffarie, poiché i diritti convenzionali della Comunità economica europea per questi tipi di formaggi sono pienamente tutelati dalla nuova versione dell'elenco XXXII-Austria del GATT.

2) In luogo delle norme di cui al paragrafo 1, lettera b) e all'allegato II dell'accordo del 20 settembre 1977, per alcuni formaggi si applica attualmente il regime adottato con l'accordo del 31 luglio 1987 tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea per una disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi. Gli elenchi contenuti in tale accordo, che fanno riferimento alla tariffa doganale, sono stati adeguati attraverso la decisione n. 6/88 della Commissione mista, del 16 dicembre 1988, nel quadro delle modifiche dell'accordo di libero scambio CEE-Austria e di taluni altri accordi conclusi in questo contesto tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

3) In seguito all'adattamento alla nomenclatura del sistema armonizzato e allo scopo di salvaguardare la situazione convenzionale rispetto alla Comunità economica europea per quanto riguarda i formaggi, il testo del paragrafo 1, lettera c) dell'accordo del 20 settembre 1977 è sostituito dal testo seguente:

« c) all'importazione dei seguenti formaggi prodotti con latte di vacca, originari e provenienti dalla Comunità economica europea, esclusi quelli oggetto dell'accordo del 31 luglio 1987 relativo ad una disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi, l'Austria applicherà, a condizione che le spedizioni siano accompagnate da un titolo di qualità e di origine riconosciuto, i seguenti oneri all'importazione:

1.2.3 // // // // Voce/Sottovoce della tariffa doganale austriaca // Designazione delle merci // Oneri all'importazione in scellini per 100 kg // // // // 0406 // // // ex 10 A 1 b ex 10 A 2 b ex 20 A 1 b ex 20 A 1 c ex 20 A 2 b ex 20 A 2 c ex 90 A 1 d ex 90 A 1 e ex 90 A 1 f ex 90 A 2 d ex 90 A 2 e ex 90 A 2 f // Formaggi con un tenore di acqua della materia non grassa superiore al 62 %, in peso, anche grattuggiati o in polvere // 500.- » // // //

4) Il presente scambio di lettere entra in vigore non appena le parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Le relative disposizioni si applicheranno dal 1o gennaio 1988.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente nota.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda considerazione.

Per il Governo

della Repubblica d'Austria

B. Nota della Comunità

Signor . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

« Facendo riferimento all'accordo del 20 settembre 1977 tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, realtivo a taluni formaggi, e tenuto conto del fatto che, in seguito all'entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, è necessario adeguare tale accordo alla tariffa doganale austriaca entrata in vigore il 1o gennaio 1988, mi pregio comunicarLe quanto segue:

1) All'atto della trasposizione dei dazi convenzionali austriaci nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul mercato (GATT), le concessioni doganali austriache di cui al paragrafo 1, lettera a) e all'allegato I, parte B dell'accordo del 20 settembre 1977 sono state trasferite linearmente alla voce 0406 della nuova tariffa doganale. Questi dazi consolidati figurano nell'elenco XXXII-Austria in vigore dal 1o gennaio 1988, riportato nel secondo protocollo di Ginevra (1987) del GATT, segnatamente alle sottovoci:

0406 20 A 1 a, 0406 20 A 2 a, 0406 20 B 1 a,

0406 30 B 1 a,

0406 40 B 1 a, 0406 40 B 1 b, 0406 40 B 2 a,

0406 90 A 1 a, 0406 90 A 1 b, 0406 90 A 1 c, 0406 90 A 2 a,

0406 90 A 2 b, 0406 90 A 2 c,

0406 90 B 1 a, 0406 90 B 1 b e 0406 90 B 2 a.

Questi dazi convenzionali vengono applicati come in precedenza solo dietro presentazione di un certificato di qualità e di origine riconosciuto. Non è pertanto necessario prevedere un accordo supplementare per l'adeguamento delle precedenti denominazioni tariffarie, poiché i diritti convenzionali della Comunità economica europea per questi tipi di formaggi sono pienamente tutelati dalla nuova versione dell'elenco XXXII-Austria del GATT.

2) In luogo delle norme di cui al paragrafo 1, lettera b) e all'allegato II dell'accordo del 20 settembre 1977, per alcuni formaggi si applica attualmente il regime adottato con l'accordo del 31 luglio 1987 tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea per una disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi. Gli elenchi contenuti in tale accordo, che fanno riferimento alla tariffa doganale, sono stati adeguati attraverso la decisione n. 6/88 della Commissione mista, del 16 dicembre 1988, nel quadro delle modifiche dell'accordo di libero scambio CEE-Austria e di taluni altri accordi conclusi in questo contesto tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

3) In seguito all'adattamento alla nomenclatura del sistema armonizzato e allo scopo di salvaguardare la situazione convenzionale rispetto alla Comunità economica europea per quanto riguarda i formaggi, il testo del paragrafo 1, lettera c) dell'accordo del 20 settembre 1977 è sostituito dal testo seguente:

« c) all'importazione dei seguenti formaggi prodotti con latte di vacca, originari e provenienti dalla Comunità economica europea, esclusi quelli oggetto dell'accordo del 31 luglio 1987 relativo ad una disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi, l'Austria applicherà, a condizione che le spedizioni siano accompagnate da un titolo di qualità e di origine riconosciuto, i seguenti oneri all'importazione:

1.2.3 // // // // Voce/Sottovoce della tariffa doganale austriaca // Designazione delle merci // Oneri all'importazione in scellini per 100 kg // // // // 0406 // // // ex 10 A 1 b ex 10 A 2 b ex 20 A 1 b ex 20 A 1 c ex 20 A 2 b ex 20 A 2 c ex 90 A 1 d ex 90 A 1 e ex 90 A 1 f ex 90 A 2 d ex 90 A 2 e ex 90 A 2 f // Formaggi con un tenore di acqua della materia non grassa superiore al 62 %, in peso, anche grattuggiati o in polvere // 500.- » // // //

4) Il presente scambio di lettere entra in vigore non appena le parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Le relative disposizioni si applicheranno dal 1o gennaio 1988.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente nota. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sul contenuto della Sua nota.

Voglia accettare, Signor . . . . , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del

Consiglio delle Comunità europee

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