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Document 31989R3488
Council Regulation (EEC) No 3488/89 of 21 November 1989 laying down the method of decision for certain provisions laid down for agricultural products in the framework of Mediterranean agreements
Regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei
Regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei
GU L 340 del 23.11.1989, p. 2–3
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In force
Regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 23/11/1989 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0205
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3488/89 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1989 che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che ai termini: - dell'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e l'Algeria (1), nella versione modificata dal protocollo aggiuntivo del 25 giugno 1987 (2), - dell'articolo 21, paragrafo 2 del protocollo del 19 ottobre 1987 che definisce le condizioni e le modalità d'applicazione della seconda fase dell'accordo di associazione tra la Comunità e Cipro (3), - dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco (4), nella versione modificata dal protocollo aggiuntivo del 26 maggio 1988 (5), - dell'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia (6), nella versione modificata dal protocollo aggiuntivo del 26 maggio 1987 (7) e - dell'articolo 22, paragrafo 7 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia (8), nella versione modificata dal protocollo aggiuntivo del 10 dicembre 1987 che introduce un nuovo regime commerciale (9), per i vini di uve fresche del codice NC ex 2204, presentati in recipienti di capacità superiore a due litri, la Comunità può decidere di fissare un prezzo particolare alla frontiera a determinate condizioni; considerando che ai termini: - dell'articolo 20, paragrafo 1 del protocollo del 19 ottobre 1987 che definisce le condizioni e le modalità di applicazione della seconda fase dell'accordo di associazione tra la Comunità e Cipro, - dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo aggiuntivo del 25 giugno 1987 all'accordo di cooperazione tra la Comunità e l'Egitto (10), - dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo aggiuntivo del 15 dicembre 1987 all'accordo tra la Comunità e Israele (11), - dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo aggiuntivo del 26 maggio 1988 all'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco, - dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo aggiuntivo del 26 maggio 1987 all'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia, - dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo complementare del 23 luglio 1987 all'accordo di associazione tra la Comunità e la Turchia (12), la Comunità può decidere una modulazione del prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli originari di questi paesi a determinate condizioni; considerando che occorre che la Commissione prenda le succitate decisioni della Comunità secondo la procedura del comitato di gestione competente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i vini di uve fresche del codice NC ex 2204 29 menzionati in appresso, presentati in recipienti di capacità superiore a due litri, originari dei paesi sottoelencati ed entro i limiti dei contingenti assegnati a ciascun paese, l'eventuale fissazione di un prezzo particolare alla frontiera, in conformità dei protocolli conclusi con detti paesi e in osservanza delle condizioni stabilite dagli stessi è effettuata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (13): a) vini di uve fresche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 15 % vol: 1.2 // // // Paese // Contingente // // // Algeria // 160 000 hl // Cipro // 26 000 hl // Marocco // 75 000 hl // Tunisia // 150 000 hl // Iugoslavia // 516 000 hl // // b) vini liquorosi aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol: 1.2 // // // Paese // Contingente // // // Cipro pag. 91. (13) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Articolo 2 Per la campagna 1990 e per ogni campagna successiva, l'eventuale modulazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli sottoelencati, originari di un paese indicato qui di seguito, in vista del mantenimento delle tradizionali correnti di scambio nel contesto dell'ampliamento, è effettuata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (1), sulla base del bilancio statistico e di ogni elemento pertinente previsto nel protocollo concluso con detti paesi, nel rispetto delle condizioni e dei contingenti stabiliti da detto protocollo: 1.2.3.4 // // // // // Codice NC // Prodotto // Contingente (in tonnellate) // Paese // // // // // // // // // da 0805 10 11 a 0805 10 49 // Arance fresche // 67 000 7 000 293 000 265 000 28 000 // Cipro Egitto Israele Marocco Tunisia // ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 // Mandarini, clementine, ecc., freschi // 14 200 110 000 // Israele Marocco // ex 0805 30 10 // Limoni freschi // 15 000 6 400 12 000 // Cipro Israele Turchia // ex 0806 10 11 ex 0806 10 15 ex 0806 10 59 // Uve fresche da tavola, dall'8 giugno al 4 agosto // 10 500 // Cipro // ex 0702 00 10 ex 0702 00 90 // Pomodori // 86 000 // Marocco // // di cui: aprile maggio // 15 000 10 000 // // // // // Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. PELLETIER // 73 000 hl // // (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2. (3) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2. (4) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (5) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18. (6) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2. (7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36. (8) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (9) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73. (10) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11. (11) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 35. (12) GU n. L 53 del 27. 2. 1988, (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.