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Dokument 31989R0158

REGOLAMENTO (CEE) N. 158/89 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d' oliva originario della Tunisia

GU L 19 del 24.1.1989, str. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/10/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/158/oj

31989R0158

REGOLAMENTO (CEE) N. 158/89 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d' oliva originario della Tunisia -

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 24/01/1989 pag. 0012 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 158/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), firmato il 26 maggio 1987, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del citato protocollo per ciascuna campagna, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del protocollo e il 31 dicembre 1990 e nei limiti di un quantitativo di 46 000 t per campagna, viene riscosso un prelievo speciale sull'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da quel paese nella Comunità; che detto prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire il prezzo franco frontiera in base ai criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo e fissare il livello del prelievo speciale;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo franco frontiera e il prelievo possano essere modificati esclusivamente in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina è pari a 182,71 ECU/100 kg.

Il prelievo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso protocollo è pari a 6,72 ECU/100 kg.

Articolo 2

I suddetti importi sono modificati in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo presi in considerazione a norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

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