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Document 31988R4112

    Regolamento (CEE) n. 4112/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

    GU L 361 del 29.12.1988, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4112/oj

    31988R4112

    Regolamento (CEE) n. 4112/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1988 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0048
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0048
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua estone capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 03 tomo 08 pag. 169 - 170


    Regolamento (CEE) n. 4112/88 del Consiglio

    del 21 dicembre 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/87 [2], in particolare l'articolo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/84 [4], ha stabilito norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore destinati alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale all'interno della Comunità ovvero all'esportazione nei paesi terzi;

    considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto dell'istituzione della nomenclatura combinata con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3468/88 [6];

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 315/68 ha stabilito le condizioni di commercializzazione, all'interno della Comunità, per i prodotti con una destinazione diversa da quella di cui al primo comma dello stesso paragrafo; che, alla luce dell'esperienza acquisita, emerge l'opportunità di applicare le norme di commercializzazione in vigore alle esportazioni nei paesi terzi di prodotti non destinati alla vendita al consumatore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 315/68 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 1

    Sono fissate norme di qualità per i bulbi, i tuberi, le radici tuberose, le zampe e i rizomi allo stato di riposo vegetativo del codice NC 060110.

    Dette norme di qualità sono definite in allegato.";

    2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. Se non sono conformi alle norme di qualità, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono:

    - all'interno della Comunità

    i) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita, in ogni fase della commercializzazione, in imballaggi destinati al consumatore per il proprio fabbisogno personale,

    ii) essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore, né da commercianti né direttamente dai produttori;

    - essere ammessi all'esportazione nei paesi terzi per la vendita al consumatore per il proprio fabbisogno personale.

    I prodotti di cui all'articolo 1 aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma possono essere commercializzati all'interno della Comunità, oppure essere ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi, soltanto se:

    a) rispondono alle disposizioni stabilite in allegato, al titolo II, primo comma;

    b) ogni imballaggio reca, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

    - identificazione del venditore:

    nome e indirizzo o identificazione simbolica;

    - natura del prodotto:

    "prodotti non ammessi alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale", dicitura eventualmente completata dalla seguente: "prodotti destinati alla moltiplicazione".;

    c) gli imballaggi sono nettamente diversi da quelli per la vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. Papandreou

    [1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

    [2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.

    [3] GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.

    [4] GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1.

    [5] GU n. L 256 del 7. 7. 1987, pag. 1.

    [6] GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 50.

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