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Document 31988R3638

Regolamento (CEE) n. 3638/88 della Commissione del 22 novembre 1988 relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

GU L 317 del 24.11.1988, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3638/oj

31988R3638

Regolamento (CEE) n. 3638/88 della Commissione del 22 novembre 1988 relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 24/11/1988 pag. 0011 - 0011


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3638/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1988

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88 (4), prevede dei contingenti di nasello per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 novembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1988.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 17 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

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