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Doiciméad 31987R4128
Commission Regulation (EEC) No 4128/87 of 9 December 1987 laying down conditions for the entry of flue-cured Virginia type, light air-cured Burley type (including Burley hybrids), light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco, falling within subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49 of the combined nomenclature
Regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata
Regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata
GU L 387 del 31.12.1987, lgh. 1-8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Gan a bheith i bhfeidhm a thuilleadh, Deireadh bailíochta: 01/01/1994; abrogato da 393R2454
Regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 4128/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 10 49 della nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'arti- colo 11, considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/85 (5), il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 (7), ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley,compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 24.01 A della tariffa doganale comune; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3035/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata i tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e di tabacchi «fire cured»; che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni; considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo emittente riconosciuto come tale dal paese di esportazione, fornisca tale assicurazione; considerando che occorre prevedere che i tabacchi aventi caratteristiche uguali a quelle previste nel testo delle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata siano classificati in dette sottovoci anche se non sono accompagnati da un certificato di autenticità, allorché tali tabacchi possono essere immessi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali; considerando che è opportuno escludere la possibilità di rilasciare o di accettare un certificato di autenticità, a causa delle difficoltà che ne deriverebbero in particolare per quanto riguarda l'applicazione della nomenclatura combinata allorché due o più dei tabacchi sopraindicati sono presentati in un medesimo imballaggio immediato; considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni; considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'ammissione nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured», è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento. Tuttavia, i tabacchi di cui al primo comma che beneficiano,al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione da dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata senza presentazione del certificato di autenticità. Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi precitati allorché due o più di essi sono presentati in un medesimo imballaggio immediato. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) tabacchi «flue cured» del tipo Virginia i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; b) tabacchi «light air cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; c) tabacchi «light air cured» del tipo Maryland i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; d) tabacchi «fire cured» i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie del tabacco «fire cured» sono più spesse di quelle del tabacco Burley, «flue cured» o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione. Articolo 2 1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato. 2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente. 3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i tabacchi sono presentati possono esigere la traduzione del certificato. Articolo 3 Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro. Articolo 4 Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsti dall'articolo 9, devono essere presentati, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce. Articolo 5 1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco che figura nell'allegato II. 2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo. Articolo 6 1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se: a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione; b) si impegna a verficare le indicazioni contenute nei certificati; c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati. 2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi. Articolo 7 Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati. Articolo 8 I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emitente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Articolo 9 In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per ..... kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana. Articolo 10 Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è abrogato. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989 i tabacchi sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente SPA:L888UMBI00.94 FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1304 mm; 248 Zeilen; 12245 Zeichen; Bediener: MARK Pr.: B; Kunde: ................................ (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3. (4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26. (7) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>