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Document 31987R3367

    Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio del 9 novembre 1987 relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

    GU L 321 del 11.11.1987, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1996; abrog. impl. da 31995R1172

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3367/oj

    31987R3367

    Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio del 9 novembre 1987 relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 11/11/1987 pag. 0003 - 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3367/87 DEL CONSIGLIO

    del 9 novembre 1987

    relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3) ha introdotto una nomenclatura delle merci, denominata « nomenclatura combinata » (NC), che risponde tra l'altro alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità; che la nomenclatura combinata è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri a dette statistiche;

    considerando che è opportuno, segnatamente per motivi di comparabilità, che le statistiche del commercio estero della Comunità e le statistiche del commercio tra gli Stati membri siano elaborate in base alla stessa nomenclatura; che quindi è necessario che la Comunità e gli Stati membri applichino la nomenclatura combinata a queste ultime statistiche;

    considerando che l'applicazione della nomenclatura combinata sia alle statistiche del commercio estero della Comunità sia alle statistiche del commercio fra gli Stati membri rende senza oggetto il regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (4); che è quindi il caso di abrogarlo;

    considerando che l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1445/72 deve essere accompagnata dall'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/84 (6);

    considerando che è opportuno permettere che gli Stati membri creino suddivisioni statistiche nazionali;

    considerando che è opportuno fissare al tempo stesso gli obblighi degli Stati membri in materia di ripartizione in base alla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), stabilita in conformità del regolamento (CEE) n. 2658/87, dei risultati statistici trasmessi alla Commissione per quanto concerne le loro importazioni provenienti da paesi terzi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La nomenclatura combinata (NC) introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri alla statistica del commercio fra gli Stati membri.

    2. Gli Stati membri possono inserire, a partire dalle sottovoci NC, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2658/87, suddivisioni che rispondono ad esigenze statistiche nazionali. Mediante una nona cifra riservata a tale uso, essi corredano tali suddivisioni di codici numerici che le identificano, conformemente al regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio (7).

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 5

    1. Nel veicolo dell'informazione statistica, le merci sono designate secondo la denominazione prescritta dalle disposizioni relative agli scambi delle merci e, fermo restando il paragrafo 2, in modo da poter essere facilmente e rigorosamente classificate nella sottovoce corrispondente della nomenclatura combinata (NC) introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (1).

    2. Le merci devono essere designate conformemente al paragrafo 1 anche quando altre regolamentazioni comunitarie prescrivono che le merci siano designate simultaneamente in base al altre nomenclature.

    3. Per ciascuna specie di merci dev'essere menzionato il numero di codice a otto cifre previsto dalla nomenclatura combinata.

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. »;

    2) all'articolo 7, paragrafo 1 i termini « Per ciascuna rubrica della Nimexe » sono sostituiti dai termini « Fermo restando l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, per sottovoce NC »;

    3) all'articolo 11, lettera a), secondo trattino, i termini « del capitolo 99 della Nimexe » sono sostituiti dai termini « del capitolo 97 della nomenclatura combinata »;

    4) il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 34

    I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1 sono elaborati:

    a) per le esportazioni destinate a paesi terzi e per il commercio fra gli Stati membri, per sottovoce NC, secondo il testo in vigore conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    b) per le importazioni provenienti da paesi terzi, per sottovoce TARIC, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento; a tal fine sono utilizzati i numeri di codice di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 dello stesso regolamento.

    Tuttavia queste disposizioni si applicano senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87. »;

    5) il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 36

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa nel testo in vigore al 1o gennaio di ciascun anno, quale risulta dalle decisioni adottate conformemente all'articolo 41. »;

    6) il testo dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione, e comunque non oltre sei settimane dalla fine del mese di riferimento, i risultati mensili cumulati delle loro statistiche del commercio estero. Tali risultati comprendono i dati elencati nell'articolo 22, paragrafo 1 ed elaborati conformemente all'articolo 34.

    I risultati elaborati in base al codice di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 possono tuttavia essere oggetto di una rilevazione distinta ed essere stabiliti da un servizio nazionale diverso da quello incaricato dall'elaborazione dei risultati in base al codice di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del suddetto regolamento.

    2. Sono disciplinate, ove necessario, conformemente alla procedura prevista all'articolo 41:

    - le modalità di trasmissione, ivi compresi, per la rilevazione distinta stabilita conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione, nonché, ove necessario, le condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione;

    - la fornitura di risultati particolari. »;

    7) all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a) i termini « Tabelle analitiche della Nimexe » sono sostituiti dai termini « Tabelle analitiche della nomenclatura combinata »;

    8) il testo degli articoli 40 e 41 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 40

    1. È istituito un comitato che si occupa del metodo delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, denominato « comitato delle statistiche del commercio estero » e qui di seguito « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    3. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 41

    1. Le disposizioni necessarie:

    a) per l'applicazione del presente regolamento,

    b) per aggiornare ogni anno la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri,

    sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi seguenti.

    2. Il presidente del comitato sottopone a quest'ultimo un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro una scadenza che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In occasione delle votazioni nell'ambito del comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati come stabilito nell'articolo succitato. Il presidente non prende parte al voto.

    3. La Commissione prende misure che sono immediatamente applicabili. Qualora tuttavia non risultino conformi al parere emesso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa stabilite.

    4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine stabilito al paragrafo 3. »

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 1445/72 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. HAAKONSEN

    (1) GU n. C 185 del 15. 7. 1987, pag. 4.

    (2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.

    (5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

    (6) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 10.

    (7) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.

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