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Document 21987A0720(02)

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

GU L 198 del 20.7.1987, p. 11–409 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1987/369/oj

Related Council decision

21987A0720(02)

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 20/07/1987 pag. 0011 - 0409
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 12 pag. 0012


PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (fatto a Bruxelles il 24 giugno 1986)

LE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE che istituisce il consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950,

e LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO l'opportunità che la convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983, entri in vigore il 1o gennaio 1988;

CONSIDERANDO che, se non ci sarà una modifica dell'articolo 13 della convenzione, la data dell'entrata in vigore di detta convenzione rimarrà incerta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983 e in appresso denominata «convenzione», è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente convenzione entra in vigore il 1o gennaio immediatamente successivo, dopo almeno tre mesi, alla data in cui perlomeno diciassette Stati o unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 l'avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non anteriormente al 1o gennaio 1988.»

Articolo 2

A. Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione sempreché perlomeno diciassette Stati o unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 della convenzione abbiano depositato il loro strumento di accettazione del protocollo presso il segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.

Tuttavia, nessuno Stato o unione doganale o economica può depositare il proprio strumento di accettazione del presente protocollo se non ha firmato anteriormente o non firma contemporaneamente la convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato né deposita contemporaneamente il proprio strumento di ratifica o di adesione alla convenzione.

B. Lo Stato o l'unione doganale o economica che diventi parte contraente della convenzione dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo A è parte contraente della convenzione emendata dal protocollo.

ALLEGATO NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO

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REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) e 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, «mutatis mutandis», dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi: a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 03.01, 03.06 o 03.07;

b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 30.02;

c) gli animali della voce 95.08.

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CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 02.01 a 02.08 e la voce 02.10, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b) le budella, le vesciche e gli stomachi di animali (voce 05.04), nonché il sangue di animali (voci 05.11 o 30.02);

c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 02.09 (capitolo 15).

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CAPITOLO 3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Nota

1. Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi marini (voce 01.06) e le loro carni (voci 02.08 o 02.10);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5) ; le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 23.01);

c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 16.04).

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CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE ; UOVA DI VOLATILI ; MIELE NATURALE ; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 04.06, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti: a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, del 5 % o più;

b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all'85 %;

c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

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CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o disseccato) e dalle budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;

b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 05.05, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 05.11 (capitoli 41 o 43);

c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 96.03).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (voce 05.01).

3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

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SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi il 3 % in peso.

CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 06.01, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 06.03 o 06.04. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 97.01.

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CAPITOLO 7 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 12.14.

2. Nelle voci da 07.09 a 07.12 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

3. La voce 07.12 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 07.01 a 07.11, secchi, esclusi: a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 07.13);

b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 11.02 a 11.04;

c) le farine, i semolini e i fiocchi di patate (voce 11.05);

d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce 07.13 (voce 11.06).

4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 09.04).

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CAPITOLO 8 FRUTTA COMMESTIBILI ; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

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CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 09.04 a 09.10 sono da classificare come segue: a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 09.04 a 09.10 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 21.03, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 12.11.

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CAPITOLO 10 CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presentati, anche in spighe o su stelo.

b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato, convertito o in rotture, resta compreso nella voce 10.06.

2. La voce 10.05 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoce

1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

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CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE ; MALTO ; AMIDI E FECOLE ; INULINA ; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 09.01 o 21.01, secondo il caso);

b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 19.01;

c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 19.04;

d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 20.01, 20.04 o 20.05;

e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco: a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 23.02.

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 11.01 o 11.02 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 11.03 o 11.04. >PIC FILE= "T0040057">

3. Ai sensi della voce 11.03 sono considerati come «semole» e «semolini», i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni: a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso;

b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso.

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CAPITOLO 12 SEMI E FRUITI OLEOSI ; SEMI, SEMENTI E FRUITI DIVERSI ; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce 12.07 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 08.01 o 08.02 e le olive (capitoli 7 o 20).

2. La voce 12.08 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 23.04 a 23.06.

3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 12.09.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa: a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

c) i cereali (capitolo 10);

d) i prodotti delle voci da 12.01 a 12.07 o della voce 12.11.

4. La voce 12.11 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie : basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi: a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 38.08.

5. Per l'applicazione della voce 12.12, il termine «alghe» non comprende: a) i microrganismi monocellulari morti della voce 21.02;

b) le colture di microrganismi della voce 30.02;

c) i concimi delle voci 31.01 o 31.05.

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CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRAITI VEGETALI

Nota

1. La voce 13.02 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi: a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 17.04);

b) gli estratti di malto (voce 19.01);

c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 21.01);

d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonché le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);

e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 29.14 o 29.38;

f) i medicamenti delle voci 30.03 o 30.04 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 30.06);

g) gli estratti per concia o per tinta (voci 32.01 o 32.03);

h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);

ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 40.01).

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CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2. La voce 14.01 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 44.04).

3. Non rientra nella voce 14.02 la lana di legno (voce 44.05).

4. Non rientrano nella voce 14.03 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 96.03).

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SEZIONE III GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili, della voce 02.09;

b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 18.04);

c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 04.05 (generalmente capitolo 21);

d) i ciccioli (voce 23.01) e i residui delle voci da 23.04 a 23.06;

e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

f) il fatturato (factis) (voce 40.02).

2. La voce 15.09 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 15.10).

3. La voce 15.18 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4. Le paste di saponificazione (soap-stocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce 15.22.

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SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI ; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.

2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 19.02, né alle preparazioni delle voci 21.03 o 21.04.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602.10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602.10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 16.02.

2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 16.04 o 16.05 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

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CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (n. 18.06);

b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 29.40;

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle voci 1701.11 e 1701.12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

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CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 e 30.04.

2. La voce 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

>PIC FILE= "T0040075"> CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE ; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 19.02, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 23.09);

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. In questo capitolo, per «farine» e «semolini» si intendono le farine e i semolini di cereali del capitolo 11 e le altre farine, semolini e polveri, di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale esse rientrano.

3. La voce 19.04 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più dell'8 % di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 18.06 (voce 18.06).

4. Per l'applicazione della voce 19.04, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

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CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

b) le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 21.04.

2. Non rientrano nelle voci 20.07 e 20.08 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 17.04) o i prodotti di cioccolata (voce 18.06).

3. Le voci 20.01, 20.04 e 20.05 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 11.05 o 11.06 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 20.02.

5. Ai sensi della voce 20.09 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera lo 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005.10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005.10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 20.05.

2. Ai sensi della sottovoce 2007.10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007.10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 20.07.

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CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 07.12;

b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 09.01);

c) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 09.04 a 09.10;

d) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 21.03 o 21.04, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

e) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) è superiore allo 0,5 % vol. (voce 22.08);

f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 30.03 o 30.04;

g) gli enzimi preparati della voce 35.07.

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 21.01.

3. Ai sensi della voce 21.04, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

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CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) l'acqua di mare (voce 25.01);

b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 28.51);

c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10 % di acido acetico (voce 29.15);

d) i medicamenti delle voci 30.03 o 30.04;

e) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 oC.

3. Ai sensi della voce 22.02 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera lo 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 22.03 a 22.06 oppure nella voce 22.08.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204.10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 oC, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

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CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; ALIMENTI PREPARATI PER GLI AMMALI

Nota

1. Rientrano nella voce 23.09 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

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CAPITOLO 24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

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SEZIONE V PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25 SALE ; ZOLFO ; TERRE E PIETRE ; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Con riserva delle eccezioni, esplicite o implicite, risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2. Questo capitolo non comprende: a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 28.02);

b) le terre coloranti contenenti, in peso, il 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3, (voce 28.21);

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 68.01) ; i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 68.02) ; le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 68.03);

f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 71.02 o 71.03);

g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23 ; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 90.01);

h) i gessi per bigliardi (voce 95.04)

ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 96.09).

3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 25.17 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 25.17.

4. La voce 25.30 comprende in particolare : la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse ; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro ; gli ossidi di ferro micacei naturali ; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) ; l'ambra (succino) naturale ; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate ; il giavazzo ; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio ; avanzi e cocci di materiali ceramici.

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CAPITOLO 26 MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 25.17);

b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 25.19);

c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;

d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 68.06);

e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (voce 71.12);

f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2. Ai sensi delle voci da 26.01 a 26.17, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 28.44 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. Rientrano nella voce 26.20 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

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CAPITOLO 27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE ; SOSTANZE BITUMINOSE ; CERE MINERALI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente ; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 27.11;

b) i medicamenti delle voci 30.03 o 30.04;

c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 33.01, 33.02 o 38.05.

2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 27.10, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla, alla temperatura di 300 oC, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701.11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore al 14 %.

2. Ai sensi della sottovoce 2701.12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

3. Ai sensi delle sottovoci 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 e 2707.60 per «benzoli», «toluoli», «xiloli», «naftaleni» e «fenoli» si intendono prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più del 50 % di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

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SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 28.44 o 28.45, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

b) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 28.43 o 28.46 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, da 33.03 a 33.07, 35.06, 37.07 o 38.08 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b) presentati nello stesso tempo;

c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI ; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 28.31), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 28.36), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 28.37), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 28.38), ai prodotti organici compresi nelle voci da 28.43 a 28.46 ed ai carburi (voce 28.49), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito : a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 28.11);

b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 28.12);

c) il disolfuro di carbonio (voce 28.13);

d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 28.42);

e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 28.47), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 28.51), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende: a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 32.06;

e) la grafite artificiale (voce 38.01), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 38.13 ; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 38.23 ; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23;

f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 71.02 a 71.05), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;

h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 28.11.

5. Le voci da 28.26 a 28.42 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio. Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 28.42.

6. La voce 28.44 comprende soltanto: a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermets), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo;

e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 28.44 e 28.45 per «isotopi» s'intendono: - i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

- le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7. Rientrano nella voce 28.48 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più del 15 % di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 38.18.

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CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

c) i prodotti delle voci da 29.36 a 29.39, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 29.40 e i prodotti della voce 29.41 anche di costituzione chimica definita;

d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

e) le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

f) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici : sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della voce 15.04, nonché la glicerina (voce 15.20);

b) l'alcole etilico (voci 22.07 o 22.08);

c) il metano e il propano (voce 27.11);

d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

e) l'urea (voci 31.02 o 31.05);

f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 32.03), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 32.04), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 32.12);

g) gli enzimi (voce 35.07);

h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 36.06);

ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 38.13 ; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 38.23;

k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 90.01).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da 29.04 a 29.06, da 29.08 a 29.11, e da 29.13 a 29.20, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce 29.29, i gruppi «nitrati» o nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 e 29.22 o per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 29.05 a 29.20.

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28: 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 29.42, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 29.42 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce che gli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo e della glicerina (voce 29.05);

e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli gli acidi corrispondenti.

6. I composti delle voci 29.30 e 29.31 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 29.30 (tiocomposti organici) e 29.31 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 29.32, 29.33 e 29.34 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la strutura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

Nota di sottovoce

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

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CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV);

b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 25.20);

c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 33.01);

d) le preparazioni delle voci da 33.03 a 33.07, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

e) i saponi e gli altri prodotti della voce 34.01, con aggiunta di sostanze medicamentose;

f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 34.07);

g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 35.02).

2. Ai sensi delle voci 30.03 e 30.04 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati: a) come «prodotti non miscelati»: 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

3) gli estratti vegetali semplici della voce 13.02, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

b) come «prodotti miscelati»: 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

3. Nella voce 30.06 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura: a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b) le laminarie sterili;

c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;

d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria ; i cementi per la ricostruzione ossea;

g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni o di spermicidi.

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CAPITOLO 31 CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) il sangue animale della voce 05.11;

b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 38.23 ; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 90.01).

2. La voce 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05: A. I seguenti prodotti: 1) il nitrato di sodio, anche puro;

2) il nitrato di ammonio, anche puro;

3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

4) il solfato di ammonio, anche puro;

5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

8) l'urea, anche pura.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3. La voce 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05: A. I seguenti prodotti: 1) le scorie di defosforazione;

2) i fosfati naturali della voce 25.10, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce 31.04 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 31.05: A. I seguenti prodotti: 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3) il solfato di potassio, anche puro;

4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 31.05.

6. Ai sensi della voce 31.05 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo o potassio.

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CAPITOLO 32 ESTRAITI PER CONCIA O PER TINTA ; TANNINI E LORO DERIVATI ; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI ; PITTURE E VERNICI ; MASTICI ; INCHIOSTRI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 32.03 o 32.04, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 32.06), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 32.07 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto, della voce 32.12;

b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 29.36 a 29.39, 29.41 e da 35.01 a 35.04;

c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 27.15).

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 32.04.

3. Rientrano ugualmente nelle voci da 32.03 a 32.06, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 32.06, i pigmenti della voce 25.30 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 32.12), né le altre preparazioni previste nelle voci da 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 o 32.15.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 39.01 a 39.13 sono comprese nella voce 32.08 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce 32.12, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti: a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

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CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce 22.08;

b) i saponi e gli altri prodotti della voce 34.01;

c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 38.05.

2. Le voci da 33.03 a 33.07 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

3. Ai sensi della voce 33.07, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti : i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche ; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione ; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti ; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali ; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti ; prodotti per toletta preparati per animali.

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CAPITOLO 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E ; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi i utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 15.17);

b) i composti isolati di costituzione chimica definita;

c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 33.05, 33.06 o 33.07).

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 287A0720(02).1

2. Ai sensi della voce 34.01, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio : disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 34.05 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3. Ai sensi della voce 34.02, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione dello 0,5 % a 20 gradi Celsius e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura: a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile ; e

b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 x 10-2 N/m (45 dine/cm) o meno.

4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 34.03, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 34.04, si applica soltanto: A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 34.04 non comprende: a) i prodotti delle voci 15.16, 15.19 o 34.02, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce 15.21;

c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 27.12, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 34.05, 38.09, ecc.).

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CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI ; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI ; COLLE ; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i lieviti (voce 21.02);

b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 32.02);

d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

e) le proteine indurite (voce 39.13);

f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 35.05, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore al 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore al 10 %, rientrano nella voce 17.02.

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CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2. Ai sensi della voce 36.06 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente: a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

>PIC FILE= "T0040139"> CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né i materiali di scarto.

2. In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica ad un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.

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CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti: 1) la grafite artificiale (voce 38.01);

2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 38.08;

3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 38.13);

4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);

b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce 21.06);

c) i medicamenti (voci 30.03 o 30.04).

2. Sono compresi nella voce 38.23, e non in altra voce della nomenclatura: a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

b) gli oli di flemma ; l'olio di Dippel;

c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio : i coni di Seger).

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SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE ; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b) presentati nello stesso tempo;

c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2. Eccettuati gli articoli delle voci 39.18 o 39.19, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1. Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 39.01 a 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende: a) le cere delle voci 27.12 o 34.04;

b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

c) l'eparina e suoi sali (voce 30.01);

d) i fogli per l'impressione a caldo della voce 32.12;

e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 34.02;

f) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 38.06);

g) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

h) gli articoli di selleria o finimenti (voce 42.01), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 42.02;

ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

k) i rivestimenti murali della voce 48.14;

l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

m) gli oggetti della sezione XII (per esempio : calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti) ;

n) le minuterie di fantasia della voce 71.17;

o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio : strumenti musicali e loro parti);

t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

v) altri oggetti del capitolo 96 (per esempio : spazzole, bottoni, chiusure a strappo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

3. Rientrano nelle voci da 39.01 a 39.11 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie: a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 oC, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 39.01 e 39.02);

b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 39.11);

c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d) i siliconi (voce 39.10);

e) i resoli (voce 39.09) e gli altri prepolimeri.

4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice ; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.

Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede il 95 % o più, in peso, del tenore totale di polimero.

5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6. Ai sensi delle voci da 39.01 a 39.14 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme: a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7. La voce 39.15 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 39.01 a 39.14).

8. Ai sensi della voce 39.17 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio : i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9. Ai sensi della voce 39.18 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10. Ai sensi delle voci 39.20 e 39.21 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11. La voce n. 39.25 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II: a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c) grondaie e loro accessori;

d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio : nei magazzini, laboratori, depositi);

h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Nota di sottovoce

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questi copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale «altri» nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.

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CAPITOLO 40 GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no : gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 40.11 a 40.13.

3. Nelle voci da 40.01 a 40.03 e nella voce 40.05, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti: a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);

b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 40.02 si riferisce: a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 oC e 29 oC, possono senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione ; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

b) ai tioplasti (TM);

c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite precedente alla lettera a).

5. a) Le voci 40.01 e 40.02 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione: 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 40.01 e 40.02, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi: 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;

2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati) agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6. Ai sensi della voce 40.04 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, a seguito di taglio usura o altri motivi.

7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 40.08.

8. La voce n. 40.10 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9. Ai sensi delle voci 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare. non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 40.08 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

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SEZIONE VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; ARTICOLI DI SELLERIA E FINIMENTI ; ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI ; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 05.11);

b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 05.05 o 67.01, secondo i casi);

c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 41.11.

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CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI ; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI ; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 30.06);

b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria o da pellicceria artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 43.03 o 43.04, secondo il caso);

c) gli articoli di rete confezionati della voce 56.08;

d) gli oggetti del capitolo 64;

e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 66.02;

g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 71.17);

h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 92.09);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi d'illuminazione);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 96.06.

2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 42.02 non comprende: a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per un uso prolungato (voce 39.23);

b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 46.02);

c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).

3. Ai sensi della voce 42.03, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 91.13).

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CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI ; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 43.01, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2. Questo capitolo non comprende: a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 05.05 o 67.01, secondo il caso);

b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 42.03);

d) gli oggetti del capitolo 64;

e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3. Rientrano nella voce 43.03 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4. Rientrano nelle voci 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2), foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente, voci 58.01 o 60.01).

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SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO ; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO ; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 12.11);

b) i bambù e le altre materie da intreccio della voce 14.01;

c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 14.04);

d) i carboni attivati (voce 38.02);

e) gli oggetti della voce 42.02;

f) i lavori del capitolo 46;

g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : ombrelli, bastoni e loro parti);

ij) i lavori della voce 68.08;

k) le minuterie di fantasia della voce 71.17;

l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio : pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio : le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n) le parti di armi (voce 93.05);

o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);

q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio : pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 96.03 ; o

r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da 44.14 a 44.21, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4. I prodotti delle voci 44.10, 44.11 o 44.12 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 44.09, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5. La voce 44.17 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1 b) e 1 f), il termine «legno» si applica anche al bambù ed alle altre materie di natura legnosa.

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CAPITOLO 45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende: a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, oggetti per sport).

>PIC FILE= "T0040170"> CAPITOLO 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio : rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2. Questo capitolo non comprende: a) i rivestimenti murali della voce 48.14;

b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 56.07);

c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3. Ai sensi della voce 46.01, sono considerati «materiali da intreccio», trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

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SEZIONE X PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE ; AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE ; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE ; AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE

Nota

1. Ai sensi della voce 47.02, «paste chimiche di legno per dissoluzione», si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 oC, è del 92 % o più in peso nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o dell'88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare lo 0,15 %, in peso.

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CAPITOLO 48 CARTA E CARTONE ; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti del capitolo 30;

b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce 32.12;

c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 34.01), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 34.05);

e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 37.01 a 37.04;

f) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 48.14 (capitolo 39);

g) gli oggetti della voce 42.02 (per esempio : oggetti da viaggio);

h) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

ij) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

k) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

l) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 68.05) e la mica applicata su carta o cartone (voce 68.14) ; viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

m) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

n) gli oggetti della voce 92.09;

o) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio : bottoni).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci da 48.01 a 48.05 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 48.03, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso come la patinatura, la spalmatura, l'impregnazione.

3. In questo capitolo è considerata come «carta da giornale» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico, non incollata o molto leggermente incollata, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Bekk, non superi 200 s su ciascun lato, di peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi ed avente tenore di ceneri, non superiore all'8 %, in peso.

4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce 48.02 comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni: - Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m2: a) contenere il 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico, e 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta ;

b) contenere più dell'8 % di ceneri, e 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta;

c) contenere più del 3 % di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più (1);

d) contenere più del 3 % e non più dell'8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % (1) ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m2;

e) contenere almeno il 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più (1) ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m2.

- Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g: a) essere colorati in pasta;

b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più (1), e 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o

2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore al 3 %;

c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % (1), uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore all'8 %.

La voce 48.02 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da tè), la carta-feltro e il cartone feltro.

5. In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

6. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 48.01 a 48.11, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

7. Rientrano nelle voci 48.01, 48.02, da 48.04 a 48.08, 48.10 e 48.11 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme: a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm ; oppure

b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce 48.02.

8. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», si intendono ai sensi della voce 48.14: a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti: 1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio : con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata ; oppure (1) L'indice di bianchezza (fattore di riflessione) si deve misurare con i metodi ELREPHO, GE o con qualsiasi altro metodo equivalente riconosciuto a livello internazionale.

4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 48.15.

9. La voce 48.20 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

10. Rientrano segnalamente nella voce 48.23 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta-pizzo.

11. Esclusi gli articoli delle voci 48.14 o 48.21, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804.11 e 4804.19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Müllen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente : >PIC FILE= "T0040174">

2. Ai sensi delle sottovoci 4804.21 e 4804.29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni: a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 38 ed un allungamento superiore al 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina ;

b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente : >PIC FILE= "T0040175">

3. Ai sensi della sottovoce 4805.10, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) è superiore a 20 kgf con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 oC.

4. Ai sensi. della sottovoce 4805.30, per «carta al solfito per imballaggio», si intende la carta frizionata in cui più del 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 15.

5. Ai sensi della sottovoce 4810.21, per «carta patinata leggera detta "L.W.C."», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno il 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

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CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE ; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 90.23);

c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 97.02), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 97.04, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 49.01, anche se contengono pubblicità.

4. Rientrano ugualmente nella voce 49.01: a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 49.11.

5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 49.01 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio : opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 49.11.

6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

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SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende: a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 05.02), i crini ed i cascami di crini (voce 05.03);

b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 05.01, 67.03 o 67.04) ; tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 59.11;

c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d) l'amianto della voce 25.24, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 68.12 o 68.13;

e) i prodotti delle voci 30.05 o 30.06 (per esempio : ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche);

f) i tessili sensibilizzati delle voci da 37.01 a 37.04;

g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio : paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 43.03 o 43.04;

l) gli oggetti di materie tessili delle voci 42.01 o 42.02;

m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio : l'ovatta di cellulosa);

n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p) i prodotti del capitolo 67;

q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (n. 68.05), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 68.15;

r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, oggetti letterecci, apparechi per l'illuminazione);

t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive).

2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 58.09 o 59.02 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

B. Per l'applicazione di questa regola: a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 51.10) e i filati metallici (voce 56.05) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta ; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati ;

b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]): a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c) di canapa o di lino: 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d) di cocco, a tre capi o più;

e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f) armati di fili di metallo.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c) al pelo di Messina della voce 50.06 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d) ai fili metallici della voce 56.05 ; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 56.06.

4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)) avvolti: a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di: 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali ; oppure

2) 125 g per gli altri filati;

b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di: 1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta ; oppure

2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex ; oppure

3) 500 g per gli altri filati ;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a: 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali ; o

2) 125 g per gli altri filati.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi: 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi ; e

2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés): 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati ; oppure

2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati: 1) in matasse ad aspatura incrociata ; oppure

2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile (per esempio : su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).

5. Nelle voci 52.04, 54.01 e 55.08, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni: a) essere avvolti su supporti (per esempio : bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b) essere apprettati ; e

c) avere di torsione finale «Z».

6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti : >PIC FILE= "T0040185">

7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono: a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati ; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili ;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

f) i manufatti di stoffe a maglia ottenuti in forma, presentati in pezze di più singoli.

8. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli da 50 a 55 o nei capitoli da 56 a 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 7. Non rientrano nei capitoli dal 50 al 55 i manufatti da classificare nei capitoli dal 56 al 59.

9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per: a) «Filati di elastomeri»

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

b) «Filati greggi»

i filati: 1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio ; oppure

2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio : diossido di titanio).

c) «Filati imbianchiti»

i filati: 1) che hanno subìto un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco ; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite ; oppure

3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

d) «Filati a colori (tinti o stampati)»

i filati: 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati, o fabbricati con fibre tinte o stampate ; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini ; oppure

3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati ; oppure

4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.

e) «Tessuti greggi»

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace.

f) «Tessuti imbianchiti»

i tessuti: 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza ; oppure

2) costituiti da filati imbianchiti ; oppure

3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

g) «Tessuti tinti»

i tessuti: 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza ; oppure

2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.

h) «Tessuti di filati di diversi colori»

i tessuti (diversi da quelli stampati): 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive ; oppure

2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori ; oppure

3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione.)

ij) «Tessuti stampati»

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik.)

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

k) «Armatura a tela»

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 costituito dalle stesse materie.

B. Per l'applicazione di questa regola: a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 58.10. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50 SETA

>PIC FILE= "T0040186"> CAPITOLO 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per: a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b) peli fini, i peli di alpagà, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 05.02) ed i crini (voce 05.03).

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CAPITOLO 52 COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209.42 e 5211.42, per «tessuti detti "denim"» si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata o raso di 4, ad effetto di ordito, di cui i fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.

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CAPITOLO 53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI ; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

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CAPITOLO 54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente: a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

2. Sono esclusi dalle voci 54.02 e 54.03 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

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CAPITOLO 55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 55.01 e 55.02 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

d) solo per i fasci di filamenti sintetici : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi al 100 % della loro lunghezza;

e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 55.03 o 55.04.

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CAPITOLO 56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE ; FILATI SPECIALI ; SPAGO, CORDE E FUNI ; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio : di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 34.01, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 34.05, di ammorbidente per tessili della voce 38.09), quando queste materie tessili servono di supporto;

b) i prodotti tessili della voce 58.11;

c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 68.05);

d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 68.14);

e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3. Le voci 56.02 e 56.03 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 56.03, si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 56.02 e 56.03 non comprendono tuttavia: a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4. La voce 56.04 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) o, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

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CAPITOLO 57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

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CAPITOLO 58 TESSUTI SPECIALI ; SUPERFICI TESSILI «TUFTED» ; PIZZI ; ARAZZI ; PASSAMANERIA ; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2. Nella voce 58.01 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3. Ai sensi della voce 58.03 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4. Nella voce 58.04 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 56.08.

5. Ai sensi della voce 58.06, per «nastri», «galloni e simili», si intendono: a) - i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose;

- le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute:

b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 58.08.

6. Il termine «ricami» della voce 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 58.10 gli arazzi fatti all'ago (voce 58.05).

7. Oltre i prodotti della voce 58.09, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

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CAPITOLO 59 TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI ; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 58.03 e 58.06, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 58.08 ed alle stoffe a maglia della voce 60.02.

2. La voce 59.03 comprende: a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi: 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60) ; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 oC e 30 oC (generalmente capitolo 39);

3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo ; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

6) i prodotti tessili della voce 58.11;

b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 56.04.

3. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 59.05, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 48.14) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 59.07).

4. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 59.06 si intendono: a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia: - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2 ; oppure

- di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più del 50 % di materie tessili;

b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 56.04;

c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma;

d) i fogli, le lastre o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce più di un semplice supporto, diversi dai prodotti tessili della voce 58.11.

5. La voce 59.07 non comprende: a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60) ; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 44.08);

f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 68.05);

g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 68.14);

h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6. La voce 59.10 non comprende: a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 40.10);

7. La voce 59.11 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI: a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 59.08 a 59.10); - i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e di manufatti simili per altri usi tecnici;

- i veli e le tele per buratti;

- i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

- i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

- i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

- i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 59.08 a 59.10) (tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio : a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi).

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CAPITOLO 60 STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i pizzi all'uncinetto della voce 58.04;

b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 58.07;

c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 60.01.

2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3. Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

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CAPITOLO 61 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2. Questo capitolo non comprende: a) i manufatti della voce 62.12;

b) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09;

c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 90.21).

3. Ai sensi delle voci 61.03 e 61.04: a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto: - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna, una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine;

- di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short», oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte: - i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

- gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti, fatti di seta o di tessuto che imita la seta;

b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 61.07, 61.08 e 61.09) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione ; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 61.12.

4. Le voci 61.05 e 61.06 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm x 10 cm. La voce 61.05 non comprende gli indumenti senza maniche.

5. Per l'interpretazione della voce 61.11: a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm ; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 61.11 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 61.11.

6. Ai sensi della voce 61.12 per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci», si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono: a) sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo ; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi;

b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendento due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

- di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 287A0720(02).2

7. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 61.13, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 61.11, sono da classificare nella voce 61.13.

8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.

9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

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CAPITOLO 62 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 62.12).

2. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09;

b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 90.21).

3. Ai sensi delle voci 62.03 e 62.04: a) Per «vestiti o completi» ed «abiti a giacca» (tailleurs) si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto: - di un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone, senza bretelle né pettorine;

- di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un «vestito o di un completo» o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni, e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte: - i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente di drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta, e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

- gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b) Per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 62.07 o 62.08) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 62.11.

4. Per l'interpretazione della voce 62.09: a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm ; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce ;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 62.09 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 62.09.

5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 62.10 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 62.09, vanno classificati nella voce 62.10.

6. Ai sensi della voce 62.11 per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci», si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono: a) sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un sol pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo ; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

- di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 62.13, i manufatti della voce 62.14 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 62.14.

8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.

9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

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CAPITOLO 63 ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI ; ASSORTIMENTI ; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2. Il sottocapitolo I non comprende: a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

b) gli oggetti da rigattiere della voce 63.09.

3. La voce 63.09 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito: a) gli oggetti di materie tessili: - indumenti ed accessori di abbigliamento, e loro parti,

- coperte,

- biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

- manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 57.01 a 57.05 e dagli arazzi della voce 58.05;

b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti: - presentare tracce apprezzabili di uso, e

- essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

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SEZIONE XII CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE ; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI ; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI ; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le calzature senza suole riportate, di materie tessili (capitoli 61 o 62);

b) le calzature usate della voce 63.09;

c) gli oggetti di amianto (voce 68.12);

d) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 90.21);

e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle) ; i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 64.06, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 96.06).

3. Ai fini dell'applicazione di questo capitolo, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo: a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituise la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle sottovoci 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 e 6404.11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente: a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

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CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 63.09;

b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (voce 68.12);

c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce 65.02 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

>PIC FILE= "T0040239"> CAPITOLO 66 OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le canne metriche e simili (voce 90.17);

b) i bastoni-fucili, bastoni-animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce 66.03 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 66.01 o 66.02. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

>PIC FILE= "T0040240"> CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 59.11);

b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

c) le calzature (capitolo 64);

d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2. La voce 67.01 non comprende: a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 94.04;

b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 67.02.

3. La voce 67.02 non comprende: a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

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SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA, O MATERIE SIMILI ; PRODOTTI CERAMICI ; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti del capitolo 25;

b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 48.10 o 48.11 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

d) gli oggetti del capitolo 71;

e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

f) le pietre litografiche della voce 84.42;

g) gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46, e i pezzi isolanti della voce 85.47;

h) le piccole mole per trapani dentari della voce 90.18;

ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

m) gli oggetti della voce 96.02, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 96.06 (per esempio i bottoni), della voce 96.09 (per esempio : matite di ardesia) o della voce 96.10 (per esempio : ardesia per scrivere o per disegnare);

n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi della voce 68.02 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 25.15 o 25.16, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio : quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

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CAPITOLO 69 PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 69.04 a 69.14 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 69.01 a 69.03.

2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della voce 28.44;

b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

c) i cermet della voce 81.13;

d) gli oggetti del capitolo 82;

e) gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46 e i pezzi isolanti della voce 85.47;

f) i denti artificiali di ceramica della voce 90.21;

g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);

k) gli oggetti della voce 96.06 (per esempio : bottoni) o della voce 96.14 (per esempio : pipe);

l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

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CAPITOLO 70 VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti della voce 32.07 (per esempio : preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : minuterie di fantasia);

c) i cavi di fibre ottiche della voce 85.44, gli isolatori per l'elettricità della voce 85.46 e i pezzi isolanti della voce 85.47;

d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 94.05;

f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci 70.03, 70.04 e 70.05: a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

c) per «strati assorbenti o riflettenti» si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio : ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità.

3. I prodotti considerati nella voce 70.06 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce 70.19, sono considerate come «lana di vetro»: a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore al 60 %;

b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore al 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore al 5 %, o con tenore. in peso, di anidride borica (B2O3) superiore al 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 68.06.

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra selce fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013.21, 7013.31 e 7013.91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore al 24 %.

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SEZIONE XIV PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA ; MONETE

CAPITOLO 71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA ; MONETE

Note

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte: a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite ; oppure

b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Le voci 71.13, 71.14 e 71.15 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio iniziali, monogrammi, ghiere, orli) ; la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

b) La voce 71.16 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Questo capitolo non comprende: a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 28.43);

b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

c) gli oggetti del capitolo 32 (per esempio : lustri liquidi);

d) le borsette, e gli altri oggetti della voce 42.02, e gli oggetti della voce 42.03;

e) gli oggetti delle voci 43.03 e 43.04;

f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

g) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature nonché, gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 68.04 o 68.05, oppure in utensili del capitolo 82 ; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite ; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 85.22);

k) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

l) le armi e loro parti (capitolo 93);

m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

n) gli oggetti del capitolo 96, diversi da quelli delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15 ;

o) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 97.03), gli oggetti da collezione (voce 97.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 97.06). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4. a) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

b) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

c) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue: a) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Ai sensi della voce 71.13, per «minuterie» si intendono: a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio : anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio : portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari);

Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Ai sensi della voce 71.14, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

10. Ai sensi della voce 71.17, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 96.06, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 96.15), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 e 7110.41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110.11 e 7110.19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 71.10 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli : platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

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SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende: a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 32.07 a 32.10, voci 32.12, 32.13 e 32.15);

b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 36.06);

c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 65.06 e 65.07;

d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 66.03;

e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi ; materiale elettrico);

g) le rotaie montate (voce 86.08) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 93.06) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono: a) gli oggetti delle voci 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 o 73.18, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 91.14);

c) gli oggetti delle voci 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 83.06.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 73.15), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74): a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

5. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano: a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;

c) un cermet della voce 81.13 come un solo metallo comune.

6. In questa sezione, si intendono per: a) «Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi.

b) «polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore al 90 % in peso.

CAPITOLO 72 GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come: a) «Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più del 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni: - il 10 % o meno di cromo,

- il 6 % o meno di manganese,

- il 3 % o meno di fosforo,

- l'8 % o meno di silicio,

- il 10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b) «Ghise specolari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più del 6 % e non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c) «Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, il 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti: - più del 10 % di cromo,

- più del 30 % di manganese,

- più del 3 % di fosforo,

- più dell'8 % di silicio,

- più del 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio ; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare il 10 %.

d) «Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 72.03 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, il 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) «Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, l'1,2 % o meno di carbonio e il 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f) «Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti: - lo 0,3 % o più di alluminio,

- lo 0,0008 % o più di boro,

- lo 0,3 % o più di cromo,

- lo 0,3 % o più di cobalto,

- lo 0,4 % o più di rame,

- lo 0,4 % o più di piombo,

- l'1,65 % o più di manganese,

- lo 0,08 % o più di molibdeno,

- lo 0,3 % o più di nichel,

- lo 0,06 % o più di niobio,

- lo 0,6 % o più di silicio,

- lo 0,05 % o più di titanio,

- lo 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

- lo 0,1 % o più di vanadio,

- lo 0,05 % o più di zirconio,

- 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h) «Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) «Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subìto una grossolana laminazione a caldo ; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subìto una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) «Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij), - arrotolati in spire sovrapposte, o

- non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) «Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) «Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono: - avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

- avere subìto una torsione dopo la laminazione.

n) «Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 73.01 o 73.02.

o) «Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) «Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 73.04.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni in peso qui indicate: - più dello 0,2 % di cromo,

- più dello 0,3 % di rame,

- più dello 0,3 % di nichel,

- più dello 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi : alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) «Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti: - lo 0,08 % o più di zolfo, - lo 0,1 % o più di piombo,

- più dello 0,05 % di selenio,

- più dello 0,01 % di tellurio,

- più dello 0,05 % di bismuto.

c) «Acciai al silicio detti «magnetici»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno lo 0,6 % e non più del 6 % di silicio e non più dello 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, l'1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d) «Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi : molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti lo 0,6 % o più di carbonio e dal 3 al 6 % di cromo;

e) «Acciai silico-manganese»:

gli acciai che contengono, in peso: - lo 0,35 % o più e non più dello 0,7 % di carbonio,

- lo 0,5 % o più e non più dell'1,2 % di manganese e

- lo 0,6 % o più e non più del 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 72.02 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

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CAPITOLO 73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera a 16 mm.

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CAPITOLO 74 RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame del 99,85 % ; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame del 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

>PIC FILE= "T0040275"> b) «Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché: 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente ; oppure

2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %.

c) «Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore al 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più del 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 28.48.

d) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 74.03, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

e) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 74.14 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 74.03), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 74.09 e 74.10 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per: a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti: - lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, al 5 % (vedi leghe a base di rame-nichel-zinco [argentone]);

- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, al 3 % (vedi leghe a base di rame-stagno [bronzo]).

b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore al 10 %.

c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) «Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più dell'1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

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CAPITOLO 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 75.02), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 75.06, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoce

1. In questo capitolo, si intende per: a) «Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno il 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché: 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, l'1,5 %, e

2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

>PIC FILE= "T0040280"> b) «Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore di cobalto superi, in peso, l'1,5 %,

2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure,

3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi l'1 %.

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CAPITOLO 76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati ; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 76.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 76.06 e 76.07 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

>PIC FILE= "T0040283"> b) «Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella ; oppure

2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi il 1 %.

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CAPITOLO 78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per: a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 78.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 78.04 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, «per piombo raffinato»:

il metallo contenente almeno il 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente: >PIC FILE= "T0040287">

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CAPITOLO 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per: a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 79.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 79.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «zinco non legato»:

il metallo contenente almeno il 97,5 %, in peso, di zinco;

b) «leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %;

c) «zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno l'80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno l'85 %, in peso, di zinco metallico.

>PIC FILE= "T0040289"> CAPITOLO 80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) «Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) «Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d) «Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 80.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 80.04 e 80.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (ad esempio, scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) «Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

>PIC FILE= "T0040290"> b) «Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi l'1 %, oppure

2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

>PIC FILE= "T0040291"> CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI ; CERMET ; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

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CAPITOLO 82 UTENSILI E UTENSILERIA ; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI ; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle fucine con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 82.09, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante: a) di metallo comune;

b) di carburi metallici o di cermet;

c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 84.66. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 85.10).

3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 82.11 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 82.15 rientrano in quest'ultima voce.

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CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 o 73.20 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2. Ai sensi della voce 83.02, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

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SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende: a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 40.16);

b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 42.04) o di pelli da pellicceria (voce 43.03);

c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio : capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio : capitoli 39 o 48, sezione XV);

e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 59.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 59.11);

f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 71.02 a 71.04 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 71.16, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 85.22);

g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h) le aste di perforazione (voce 73.04);

ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l) gli oggetti della sezione XVII;

m) gli oggetti del capitolo 90;

n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o) gli utensili intercambiabili della voce 82.07 e le spazzole costituenti elementi di macchine della voce 96.03, nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio : capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 68.04 e 69.09);

p) gli oggetti del capitolo 95.

2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 o 85.47) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 84.85 e 85.48) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 84.79 o 85.43) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine ; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 85.17 quanto delle voci da 85.25 a 85.28 sono da classificare nella voce 85.17.

c) le altre parti rientrano nelle voci 84.85 o 85.48.

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

CAPITOLO 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI ; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b) gli apparecchi, macchine, congegni (per esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);

c) le vetrerie per laboratorio (voce 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 70.19 o 70.20);

d) gli oggetti delle voci 73.21 o 73.22 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, della voce 85.08 e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 85.09;

f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 96.03).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 84.01 a 84.24, sia nelle voci da 84.25 a 84.80, sono da classificare nelle voci da 84.01 a 84.24.

Tuttavia, - non rientrano nella voce 84.19: a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 84.36);

b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 84.37);

c) i diffusori per zuccherifici (voce 84.38);

d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 84.51);

e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria;

- non rientrano nella voce 84.22: a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 84.52);

b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 84.72.

3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 84.56 sia nelle voci da 84.57 a 84.61, 84.64, o 84.65, sono da classificare nella voce 84.56.

4. Rientrano, soltanto, nella voce 84.57 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli (esclusi i torni) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per: a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso) ; oppure

c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5. A. Ai sensi della voce 84.71 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono: a) le macchine numeriche atte a: 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno, immediatamente, i dati immediatamente necessari per l'esenzione di questo o di questi programmi;

2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 287A0720(02).3

B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti: a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 84.71.

Sono escluse dalla voce 84.71 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6. Rientrano nella voce 84.82 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm a capo. Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 73.26.

7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 84.79.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 84.79 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio : trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8482.40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

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CAPITOLO 85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI ; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente ; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b) i lavori di vetro della voce 70.11;

c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 85.01 a 85.04, sia nelle voci 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 o 85.42, sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 85.04.

3. La voce 85.09 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici: a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 84.14), gli idroestrattori - centrifughi per biancheria (voce 84.21), le lavastoviglie (voce 84.22), le macchine per lavare la biancheria (voce 84.50), le macchine per stirare (voci 84.20 o 84.51, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 84.52), le forbici elettriche (voce 85.08) e gli apparecchi elettrotermici (voce 85.16).

4. Ai sensi della voce 85.34 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio : elementi a semiconduttore).

L'espressione «circuiti stampati» non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 85.42.

5. Ai sensi delle voci 85.41 e 85.42, si considerano come: A. «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;

B. «Circuiti integrati e microassiemaggi élettronici»: a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio : silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile ;

b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c) i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 85.41 e 85.42 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 85.23 o 85.24 restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

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SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 95.01, 95.03 o 95.08, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 95.06).

2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto: a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 84.84), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 40.16);

b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

d) gli oggetti della voce 83.06;

e) le macchine ed apparecchi delle voci da 84.01 a 84.79 nonché le loro parti ; gli oggetti delle voci 84.81 o 84.82 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 84.83;

f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

h) gli oggetti del capitolo 91;

ij) le armi (capitolo 93);

k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 94.05;

l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 96.03).

3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

4. I veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei.

Gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli.

5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie: a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli, a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI ; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 44.06 o 68.10);

b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 73.02;

c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 85.30.

2. Rientrano segnatamente nella voce 86.07: a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

e) gli articoli di carrozzeria.

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 86.08: a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

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CAPITOLO 87 VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 87.02 a 87.04 e non nella voce 87.06.

4. La voce 87.12 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 95.01.

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CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

>PIC FILE= "T0040349"> CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche. presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 89.06.

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SEZIONE XVIII STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE ; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ; OROLOGERIA ; STRUMENTI MUSICALI ; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE ; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 40.16), di cuoio naturale o ricostituito (voce 42.04), di materie tessili (voce 59.11);

b) i prodotti refrattari della voce 69.03 ; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 69.09;

c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 83.06 o capitolo 71);

d) gli oggetti di vetro delle voci 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 o 70.17;

e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

f) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 84.13 ; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 84.23) ; gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 84.25 a 84.28) ; le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 84.41) ; i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio : divisori detti «ottici»), della voce 84.66 (diversi dai dispositivi puramente ottici : per esempio : lenti per centrare, allineare) ; le macchine calcolatrici (voce 84.70) ; i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 84.81);

g) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 85.12) ; le lampade elettriche portatili della voce 85.13 ; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 85.19 o 85.20) ; i lettori di suono (pick-up) (voce 85.22), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 85.26) ; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 85.39 ; i cavi di fibre ottiche della voce 85.44;

h) i proiettori della voce 94.05;

ij) gli oggetti del capitolo 95;

k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva ; per esempio : voce 39.23, sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole: a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 84.85, 85.48 o 90.33) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati ;

b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 90.10, 90.13 o 90.31), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 90.33.

3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4. La voce 90.05 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 90.13).

5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 90.13 sia nella voce 90.31, sono classificati in questa ultima voce.

6. La voce 90.32 comprende soltanto: a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione dei fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;

b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.

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CAPITOLO 91 OROLOGERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

b) le catene per orologi (voci 71.13 o 71.17 secondo il caso);

c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 71.15) ; tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 91.14;

d) le sfere per cuscinetti (voci 73.26 o 84.82 secondo il caso);

e) gli oggetti della voce 84.12, costruiti per funzionare senza scappamento;

f) i cuscinetti a sfere (voce 84.82);

g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2. Rientrano nella voce 91.01 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 71.01 a 71.04. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 91.02.

3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

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CAPITOLO 92 STRUMENTI MUSICALI ; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 95.03);

d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 96.03);

e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 97.05 o 97.06);

f) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : per esempio voce 39.24, sezione XV).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 92.02 o 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 92.09 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

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SEZIONE XIX ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93 ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 87.10);

d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 97.05 o 97.06).

2. Ai sensi della voce 93.06 il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 85.26.

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SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94 MOBILI ; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI ; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE ; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI ; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio : specchiere mobili) (voce 70.09);

c) gli oggetti del capitolo 71;

d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 83.03.

e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 84.18 ; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 84.52;

f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 85.18 (voce 85.18), da 85.19 a 85.21 (voce 85.22) o delle voci da 85.25 a 85.28 (voce 85.29);

h) gli oggetti della voce 87.14;

ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 90.18, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 90.18);

k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 95.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 95.04, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 95.05).

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 94.01 a 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri: a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

b) le sedie ed i letti.

3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 94.01 a 94.03, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 94.04 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 94.01 a 94.03.

4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 94.06, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

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CAPITOLO 95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT ; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le candele per alberi di Natale (voce 34.06);

b) gli articoli pirotecnici per divertimento, della voce 36.04;

c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 42.06 o della sezione XI;

d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 42.02, 43.03 o 43.04;

e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 66.02), e loro parti (voce 66.03);

ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli, della voce 70.18;

k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 83.06;

m) i motori elettrici (voce 85.01), i trasformatori elettrici (voce 85.04) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 85.26);

n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

o) le biciclette per ragazzi (voce 87.12);

p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 90.04);

r) i richiami ed i fischietti (voce 92.08);

s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 94.05);

u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

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CAPITOLO 96 LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : parti di ombrelli o di bastoni);

c) le minuterie di fantasia (voce 71.17);

d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 96.01 o 96.02;

f) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : montature per occhiali [voce 90.03], righe [voce 90.17], oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria [voce 90.18]);

g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2. Ai sensi della voce 96.02, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono: a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio : noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3. Ai sensi della voce 96.03, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 96.01 a 96.06 o 96.15 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

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SEZIONE XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende: a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);

b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 59.07), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 97.06;

c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 71.01 a 71.03).

2. Ai sensi della voce 97.02, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rientrano nella voce 97.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.

4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.

b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 97.06 sia nelle voci da 97.01 a 97.05 debbono essere classificati nelle voci da 97.01 a 97.05.

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

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