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Document 31987D0221

87/221/CEE: Decisione della Commissione del 24 marzo 1987 che fissa il modello del certificato sanitario per i prodotti a base di carne in provenienza dall' Argentina, dal Brasile e dall' Uruguay

GU L 93 del 7.4.1987, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/221/oj

31987D0221

87/221/CEE: Decisione della Commissione del 24 marzo 1987 che fissa il modello del certificato sanitario per i prodotti a base di carne in provenienza dall' Argentina, dal Brasile e dall' Uruguay

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 07/04/1987 pag. 0011 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0085
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0085


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1987

che fissa il modello del certificato sanitario per i prodotti a base di carne in provenienza dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay

(87/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17,

considerando che, a norma dell'articolo 17 della direttiva 77/99/CEE, la Commissione stabilisce, parallelamente all'approvazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati nei paesi terzi per l'importazione di tali prodotti nella Comunità, il modello del certificato sanitario che accompagna i prodotti a base di carne importati nella Comunità;

considerando che la presente decisione si applica in attesa della creazione di un regime comunitario completo per l'importazione dei prodotti a base di carni provenienti dai paesi terzi; che pertanto le importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi restano soggette, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, ad altre normative veterinarie, in particolare in materia di polizia sanitaria;

considerando che, dato che la presente decisione si basa sullo stato attuale della normativa comunitaria in vigore, è necessario che essa sia riveduta non appena la suddetta normativa sarà stata completata;

considerando che la presente decisione si basa sui controlli in loco effettuati in Argentina, in Brasile e in Uruguay; che alla luce di tali controlli è attualmente necessario prendere in considerazione esclusivamente le conserve di carni bovine sottoposte ad un trattamento termico completo e le carni bovine cotte, congelate, che siano state sottoposte ad un trattamento termico con una temperatura, al centro, di almeno 80 °C, provenienti da stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità;

considerando che finora sono state effettuate ispezioni in loco a cura di esperti veterinari degli Stati membri e della Commissine in Argentina, in Brasile e in Uruguay, che il modello del certificato sanitario è già stato stabilito per i prodotti a base di carne provenienti dall'Argentina a dall'Uruguay con decisione 86/472/CEE della Commissione (3); che è possibile l'approvazione di un modello unico, allegato alla presente decisine, valido per tutti e tre i paesi; che occorre pertanto abrogare la decisione 86/472/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello del certificato sanitario che deve accompagnare i prodotti a base di carne provenienti dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay deve essere conforme al modello di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata dopo l'adozione della nuova normativa applicabile ai paesi terzi per i prodotti in questione.

Articolo 3

La decisione 86/472/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 50.

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti a base di carne provenienti dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay

destinati a

(nome dello Stato membro della CEE)

N. (1)

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Rif. (1):

I. Identificazione dei prodotti a base di carne:

Natura dei prodotti: Carni bovine cotte congelate/conserve di carni bovine (2)

Natura del condizionamento:

Numero delle parti o delle unità dell'imballaggio:

Temperatura di magazzinaggio e trasporto (3):

Durata di conservazione (3):

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di fornitura di carni bovine fresche:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di trasformazione autorizzato(i):

III. Destinazione dei prodotti a base di carne:

I prodotti a base di carne sono spediti da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese destinatario)

Con il seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato sanitario (1):

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni bovine sopraindicate, utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne, sono state ottenute, trasportate ed immagazzinate conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE (2) o 72/462/CEE del Consiglio (3);

b) che i suddetti prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalla Comunità;

c) che i veicoli ed attrezzi di trasporto, nonché le condizioni di carico della presente spedizione, sono conformi ai requisiti igienici definiti dalla regolamentazione comunitaria;

d) che la presente spedizione è composta di carni bovine cotte congelate e/o conserve di carni bovine (4).

1.2.3 // // Fatto a , (luogo) // il (data)

Timbro

Firma

(nome in maiuscolo)

(1) Facoltativo.

(2) Cancellare la dicitura inutile.

(3) Completare in caso di carni bovine cotte congelate.

(4) Per i vagoni ed i camion indicare il numero d'immatricolazione; per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(1) Tale attestato non si riferisce alle condizioni di polizia sanitaria.

(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

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