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Document 31986R3891
Commission Regulation (EEC) No 3891/86 of 19 December 1986 amending Regulation (EEC) No 1813/84 laying down detailed rules for applying the differential amounts for colza, rape and sunflower seed
Regolamento (CEE) n. 3891/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità d' applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole
Regolamento (CEE) n. 3891/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità d' applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole
GU L 361 del 20.12.1986, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
Regolamento (CEE) n. 3891/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità d' applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0100
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3891/86 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità d'applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2679/85 (2), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (4), istituisce un regime di controllo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole negli scambi fra gli Stati membri; che la cauzione prevista, nell'ambito di tale regime di controllo, dall'articolo 11 del succitato regolamento viene incamerata se entro il termine di 9 mesi non viene fornita la prova che a tali semi è stata riservata la destinazione prevista; che è pertanto opportuno prevedere, qualora tale prova sia fornita successivamente, un'acquisizione progressiva della cauzione; considerando che è opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento ai fascicoli ancora aperti alla data della sua entrata in vigore; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, se la prova di cui al primo comma viene presentata entro e non oltre il nono mese successivo alla data di scadenza del termine previsto dallo stesso comma, la cauzione è rimborsata, previa deduzione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di tale prova ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta dell'interessato, esso si applica alle pratiche ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (2) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 14. (3) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.