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Document 21986A1122(11)

    Accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca

    GU L 328 del 22.11.1986, p. 99–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/559/oj

    Related Council decision

    21986A1122(11)

    Accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0099 - 0112


    ACCORDI in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca

    Scambio di lettere n. 1

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    I. La Confederazione svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.

    Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:

    a) Fiori recisi:

    Il contingente contrattuale di 6 500 quintali accordato dalla Confederazione svizzera alla Comunità è portato a 7 000 quintali.

    b) Vini rossi in fusti:

    I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti, aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.

    II. La Confederazione svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

    È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 20.02.10 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione svizzera ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:

    - il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;

    - successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.

    È convenuto, infine, che la Confederazione svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.

    III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1 000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

    «Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svizzera, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    I. La Confederazione svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.

    Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:

    a) Fiori recisi:

    Il contingente contrattuale di 6 500 quintali accordato dalla Confederazione svizzera alla Comunità è portato a 7 000 quintali.

    b) Vini rossi in fusti:

    I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti, aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.

    II. La Confederazione svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

    È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 20.02.10 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione svizzera ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:

    - il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;

    - successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.

    È convenuto, infine, che la Confederazione svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.

    III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1 000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.».

    Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Scambio di lettere n. 2

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    riferendomi ai protocolli addizionali agli accordi tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché ad altri accordi firmati in data odierna, Le confermo che la Confederazione svizzera ritiene che con l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese le esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera non comprometteranno lo smaltimento, a prezzi equi, della produzione indigena.

    La Confederazione svizzera ha preso nota della volontà comune delle due parti di mentenere tra loro stretti contatti per favorire il flusso armonioso degli scambi durante le campagne di commercializzazione degli ortofrutticoli e, qualora dovessero sorgere problemi di smaltimento, di avviare consultazioni e di prendere eventualmente le misure opportune.

    Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «Riferendomi ai protocolli addizionali agli accordi tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché ad altri accordi firmati in data odierna, Le confermo che la Confederazione svizzera ritiene che con l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese le esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera non comprometteranno lo smaltimento, a prezzi equi, della produzione indigena.

    La Confederazione svizzera ha preso nota della volontà comune delle due parti di mantenere tra loro stretti contatti per favorire il flusso armonioso degli scambi durante le campagne di commercializzazione degli ortofrutticoli e, qualora dovessero sorgere problemi di smaltimento di avviare consultazioni e di prendere eventualmente le misure opportune.

    Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.».

    Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Scambio di lettere n. 3

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . .,

    ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunitá.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    I. Durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Confederazione svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

    a) all'importazione in Spagna:

    Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    Inoltre, l'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare, se dal caso, un valore franco frontiera spagnola. All'inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.

    Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

    b) all'importazione in Portogallo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    L'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alle condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all'importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all'importazione.

    Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    II. La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d'Or».

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Confederazione svizzera sul contenuto della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . .,

    ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

    «ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunitá.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    I. Durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Confederazione svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:

    a) all'importazione in Spagna:

    Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    Inoltre, l'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare, se dal caso, un valore franco frontiera spagnola. All'inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.

    Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

    b) all'importazione in Portogallo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    L'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alle condizione che la Confederazione svizzera si impegni a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all'importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all'importazione.

    Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

    II. La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d'Or».

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Confederazione svizzera sul contenuto della presente lettera. »

    Ho l'onore di informaLa che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    Scambio di lettere n. 4

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.

    Voglia gradire, Signore . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europeeBruxelles, 14 luglio 1986

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . .,

    con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «Ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.».

    Posso confermarLe l'accordo del mio governo.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    Scambio di lettere n. 5

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio informarLa che nell'ambito dell'adeguamento dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, la Comunità continuerà a sospendere, in conformità dello scambio di lettere del 1972, il dazio doganale sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Svizzera:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tale sospensione, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo suddetto, avrà ora una base preferenziale.

    Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, le tariffe applicabili ai prodotti in questione originari della Svizzera sono ridotte progressivamente a zero poiché l'aliquota di base applicata rispettivamente in Spagna e Portogallo è diminuita di 12,5 % il 1° gennaio 1986 e di nuovo di 12,5 % il 1° gennaio di ciascuno dei sette anni successivi.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

    «Mi pregio informarLa che nell'ambito dell'adeguamento dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, la Comunità continuerà a sospendere, in conformità dello scambio di lettere del 1972, il dazio doganale sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Svizzera:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tale sospensione, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo suddetto, avrà ora una base preferenziale.

    Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, le tariffe applicabili ai prodotti in questione originari della Svizzera sono ridotte progressivamente a zero poiché l'aliquota di base applicata rispettivamente in Spagna e Portogallo è diminuita di 12,5 % il 1° gennaio 1986 e di nuovo di 12,5 % il 1° gennaio di ciascuno dei sette anni successivi.».

    Mi pregio comunicarLe che il mio governo ha preso nota di quanto precede.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Confederazione svizzera

    Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

    Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

    a) La Confederazione svizzera applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori sia le concessioni tariffarie risultanti dagli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981, sia quelle risultanti dal presente scambio di lettere. Qualora si tratti di concessioni quantitative, la Confederazione svizzera potrà, in consultazione con la Comunità, stabilire quote per le isole Canarie e Ceuta e Melilla, tenendo conto delle importazioni provenienti da questi territori.

    b) Ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni svizzere, la Comunità e la Confederazione svizzera si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.

    c) Il comitato misto adotterà le modifiche delle regole d'origine eventualmente necessarie per l'applicazione delle lettere a) e b).

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