EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3535

Regolamento (CEE) n. 3535/86 della Commissione del 20 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per le esportazioni verso determinate destinazioni

GU L 326 del 21.11.1986, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3535/oj

31986R3535

Regolamento (CEE) n. 3535/86 della Commissione del 20 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per le esportazioni verso determinate destinazioni

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0017


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per le esportazioni verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/86 (4), ha istituito un regime di vendita di burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione verso determinate destinazioni; che tale regolamento ha fissato al 30 novembre 1986 il termine per il prelievo e la consegna del burro tal quale o previa trasformazione;

considerando che, in conformità della decisione adottata il 31 maggio 1985 nell'ambito dell'accordo internazionale relativo al settore lattiero dal comitato del protocollo relativo alle materie grasse del latte, la deroga che consente esportazioni ad un prezzo inferiore al prezzo minimo resta applicabile sino al 31 dicembre 1986 al più tardi; che, tuttavia, la consegna del burro o del burro trasformato, che è stato oggetto di un contratto di vendita anteriormente al 31 dicembre 1986, può essere effettuata nel corso di un periodo di:

- 15 mesi per vendite sino a 150 000 t di burro,

- 18 mesi per vendite per più di 150 000 t di burro,

che è opportuno adeguare in conformità talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 765/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Si procede, sino al 31 dicembre 1986 ed alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed in giacenza da almeno 18 mesi il giorno del prelievo e fabbricato anteriormente al 1o aprile 1986 ».

2) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il contratto di vendita è concluso al più tardi il 31 dicembre 1986 ».

3) All'articolo 9, paragrafo 4, i termini « regolamento (CEE) n. 3598/85 » sono sostituiti da « regolamento (CEE) n. 1057/86 ».

4) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro attribuito entro un termine:

- di 15 mesi, se si tratta di una vendita sino a 150 000 t di burro;

- di 18 mesi, se si tratta di una vendita superiore a 150 000 t di burro,

a decorrere dalla data del contratto di vendita ».

5) All'articolo 11, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

6) All'articolo 12, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

« 7. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro trasformato conformemente al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato trasformato e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

7) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 15

La consegna verso il paese di destinazione deve avvenire nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai contratti di vendita conclusi a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

(4) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 25.

Top