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Document 31986D0085

    86/85/CEE: Decisione del Consiglio del 6 marzo 1986 che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose

    GU L 77 del 22.3.1986, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2000; abrogato da 32000D2850

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/85/oj

    31986D0085

    86/85/CEE: Decisione del Consiglio del 6 marzo 1986 che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0033 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0113
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0113


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 6 marzo 1986

    che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose

    (86/85/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 213 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che studi intrapresi dalla Commissione, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (4), hanno mostrato la possibilità di creare un sistema comunitario di informazione per il controllo e la riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose;

    considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 81/971/CEE del 3 dicembre 1981 che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (5);

    considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 81/420/CEE, del 19 maggio 1981, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (6), e la decisione 84/358/CEE, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (7);

    considerando che le conoscenze scientifiche sulle proprietà e sul comportamento delle sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi in caso di spandimento in mare sono ancora limitate e che occorre pertanto procedere progressivamente all'instaurazione del sistema di informazione, in particolare in funzione dell'evoluzione delle conoscenze;

    considerando che informazioni concernenti le proprietà ed il comportamento delle sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi aiuteranno gli stati membri a valutare, in caso di incidente, la natura del rischio e a definire i mezzi e i metodi più appropriati per la lotta contro l'inquinamento;

    considerando che è pertanto opportuno ampliare il campo di applicazione della decisione 81/971/CEE segnatamente al fine di redigere un inventario dei mezzi di intervento in caso di spandimento in mare di sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi;

    considerando che il sistema di informazione consentirà alla Commissione di svolgere alcuni compiti previsti dalla precitata risoluzione del 26 giugno 1978 e dal programma di azione ad essa allegato;

    considerando che detto sistema di informazione pare necessario per realizzare uno degli obiettivi della Comunità in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose; che il trattato non ha previsto tutti i poteri di azione richiesti a tal fine e che occorre dunque ricorrere anche all'articolo 235 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. È instaurato un sistema di informazione per permettere alle autorità competenti degli stati membri di disporre dei dati necessari al controllo e alla riduzione dell'inquinamento causato da considerevoli spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose.

    2. Detto sistema consta di:

    a) un elenco dei piani di intervento nazionali e congiunti, per lottare contro l'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi, contenente una descrizione succinta del loro contenuto, nonché l'indicazione delle autorità competenti in materia;

    b) un inventario dei mezzi di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi (allegato I);

    c) una raccolta di dati sulle proprietà degli idrocarburi e sul loro comportamento nonché sui metodi di trattamento e sull'utilizzazione finale delle miscele acqua-idrocarburi-materie solide, recuperate in mare e lungo le coste (allegato II);

    d) un inventario, che sarà redatto progressivamente dalla Commissione, sui mezzi di intervento in caso di spandimento in mare di sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi (allegato III).

    3. Inoltre la Commissione elaborerà progressivamente e in base all'esperienza acquisita, una raccolta delle informazioni riguardanti le proprietà di sostanze o di gruppi di sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi e il loro comportamento.

    Articolo 2

    1. Gli stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli allegati e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per la prima volta entro i dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. In seguito, gli stati membri procedono ogni anno, nel mese di gennaio, all'aggiornamento delle informazioni menzionate nel paragrafo 1.

    Inoltre, gli stati membri comunicano quanto prima alla Commissione le modifiche sostanziali di dette informazioni.

    Articolo 3

    La Commissione è responsabile dell'attuazione del sistema di informazione.

    La Commissione assicura che nella fase di diffusione ogni stato membro riceva una copia di tutte le informazioni introdotte nel sistema.

    Articolo 4

    Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni stato membro designa l'autorità o le autorità competenti a raccogliere ed a trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2 nonché a ricevere le informazioni di cui all'articolo 3. Esso ne informa la Commissione.

    Articolo 5

    Ogni due anni la Commissione redige e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento del sistema d'informazione e sulla sua utilizzazione da parte degli stati membri.

    Articolo 6

    La decisione 81/971/CEE è abrogata.

    Articolo 7

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. WINSEMIUS

    (1) GU n. C 112 del 7. 5. 1985, pag. 5.

    (2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 15.

    (3) GU n. C 118 del 29. 7. 1985, pag. 18.

    (4) GU n. C 162 dell'8. 7. 1978, pag. 1.

    (5) GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 52.

    (6) GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

    (7) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7.

    ALLEGATO I

    INVENTARIO DEI MEZZI DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO MARINO DA

    IDROCARBURI

    Scopo di questo inventario è fornire una prima indicazione dei mezzi disponibili in uno stato membro (1) per la lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi, alcuni dei quali, in caso di incidente e alle condizioni da stabilirsi tra le competenti autorità, potrebbero essere messi a disposizione di un altro stato membro che ne faccia richiesta. Resta inteso che l'indicazione nell'inventario di un mezzo di lotta contro l'inquinamento non comporta l'obbligo di metterlo a disposizione.

    A. CONTENUTO

    L'inventario comprende dati:

    1) sul personale specializzato (numero, qualifica);

    2) sui mezzi meccanici atti a recuperare gli idrocarburi sversati in mare e a prevenire o a combattere l'inquinamento delle coste, e sul personale specializzato destinato a impiegare tali mezzi;

    3) sui mezzi chimici per combattere l'inquinamento marino e per ripulire le coste, e sul personale specializzato destinato a impiegare tali mezzi;

    4) sulle squadre d'intervento;

    5) sulle navi e sugli aerei attrezzati per combattere l'inquinamento;

    6) sui mezzi mobili di stoccaggio provvisorio degli idrocarburi ricuperati;

    7) sui sistemi di alleggerimento delle petroliere.

    L'inventario contiene dati sulle caratteristiche dei mezzi sopra indicati e sulla loro ubicazione. Esso può inoltre contenere dati sul tempo necessario per il loro impiego.

    B. MODALITÀ

    La Commissione prepara una versione preliminare dell'inventario e ne invia una copia agli stati membri. Controlla che le informazioni che le vengono trasmesse siano conformi alle finalità e al contenuto dell'inventario e prende le misure opportune per la realizzazione dell'inventario stesso.

    Gli stati membri:

    - raccolgono e trasmettono alla Commissione le informazioni disponibili che riguardano i dati menzionati nel paragrafo A;

    - forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per l'aggiornamento dell'inventario.

    (1) Esclusi i mezzi e il personale che possono essere adibiti alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza di detto stato membro.

    ALLEGATO II

    RACCOLTA DI DATI SULLE PROPRIETÀ E SUL COMPORTAMENTO DEGLI IDROCARBURI NONCHÉ SUI METODI DI TRATTAMENTO E SULL'UTILIZZAZIONE FINALE DELLE MISCELE ACQUA-IDROCARBURI-MATERIE SOLIDE, RECUPERATE IN MARE E LUNGO LE COSTE

    Tale raccolta ha lo scopo di fornire dati indicativi sugli idrocarburi per facilitare un intervento rapido ed efficace al fine di controllare gli effetti di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi e per limitare l'impatto finale a lungo termine degli stoccaggi di idrocarburi contaminati.

    A. CONTENUTO

    In primo luogo la raccolta consta di dati obiettivi e indicativi:

    - sulle caratteristiche pertinenti degli idrocarburi suscettibili di essere sversati, per esempio: la densità, la tensione superficiale, la viscosità, il tenore di paraffina, il punto di liquefazione, il punto di esplosione e la solubilità;

    - sull'evoluzione nel mare degli idrocarburi in seguito a processi di evaporazione, dissoluzione, emulsionamento, ossidazione e biodegradazione, come pure sulla dispersione degli idrocarburi nell'ambiente naturale;

    - sull'evoluzione degli idrocarburi dovuta ai metodi di trattamento attuati nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi in mare e lungo le coste.

    In secondo luogo la raccolta sintetizza le informazioni esistenti in merito all'impatto degli idrocarburi sulla fauna e sulla flora marine.

    In terzo luogo la raccolta consta di dati:

    - sul modo di funzionamento e sulla descrizione delle installazioni permanenti di trattamento definitivo;

    - sull'utilizzazione finale delle miscele acqua-idrocarburi-materie solide.

    B. MODALITÀ

    La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo A e ne assicura la presentazione e la disponibilità per gli stati membri.

    Gli stati membri:

    - raccolgono i dati disponibili di cui al paragrafo A e li comunicano alla Commissione;

    - indicano alla Commissione le altre fonti di dati che conoscono;

    - forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per l'aggiornamento della raccolta.

    ALLEGATO III

    INVENTARIO DEI MEZZI DI INTERVENTO IN CASO DI SPANDIMENTO IN MARE DI SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI

    Scopo di questo inventario è fornire una prima indicazione dei mezzi disponibili in uno stato membro (1) per intervenire in caso di spandimento in mare di sostanze pericolose, diverse dagli idrocarburi, alcuni dei quali in caso di incidente e alle condizioni da stabilirsi tra le autorità competenti, potrebbero essere messi a disposizione di un altro stato membro che ne faccia richiesta.

    A. CONTENUTO

    L'inventario comprende dati:

    1) sulle risorse umane (personale specializzato, squadre d'intervento ecc.);

    2) sui mezzi materiali che possano essere utilizzati nella varie fasi di intervento nonché per il ripristino delle condizioni iniziali nei luoghi colpiti dagli spandimenti.

    L'inventario contiene dati sulle caratteristiche dei mezzi sopra indicati e sulla loro ubicazione. Esso può inoltre contenere dati sul tempo necessario per il loro impiego.

    B. MODALITÀ

    La Commissione prepara progressivamente questo inventario e a ogni fase ne invia una copia agli stati membri. Essa controlla che le informazioni che le vengono trasmesse siano conformi alle finalità e al contenuto dell'inventario e prende le misure opportune per la realizzazione dell'inventario stesso.

    Gli stati membri:

    - raccolgono e trasmettono alla Commissione le informazioni disponibili ritenute necessarie per la preparazione dell'inventario (vedi dati menzionati nel paragrafo A);

    - forniscono alla Commissione le informazioni disponibili e ritenute necessarie per l'aggiornamento dell'inventario.

    Tuttavia, per un periodo transitorio di due anni, spetta agli stati membri valutare quali informazioni essi considerino necessarie trasmettere alla Commissione per la realizzazione dell'inventario di cui al presente allegato. Tale situazione sarà oggetto di revisione sulla scorta della relazione della Commissione menzionata all'articolo 5 della decisione.

    (1) Esclusi i mezzi e il personale che possono essere adibiti alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza di detto stato membro.

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