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Document 31985D0372

85/372/CEE: Decisione della Commissione del 25 luglio 1985 riguardante una fase di definizione di un' azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni - Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l' Europa (RACE)

GU L 210 del 7.8.1985, p. 24–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/372/oj

31985D0372

85/372/CEE: Decisione della Commissione del 25 luglio 1985 riguardante una fase di definizione di un' azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni - Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l' Europa (RACE)

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1985 pag. 0024 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 2 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0017


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

riguardante una fase di definizione di un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni - Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l'Europa (RACE)

(85/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e più strette relazioni fra gli stati membri;

considerando che i capi di stato e di governo negli incontri di Stoccarda, Atene, Fontainebleau e Bruxelles hanno dato risalto all'importanza delle telecomunicazioni in quanto fattore fondamentale di crescita economica e sviluppo sociale;

considerando che il Parlamento europeo, nel valutare la situazione e lo sviluppo delle telecomunicazioni, ha insistito sul ruolo cruciale che le telecomunicazioni svolgono per il futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Comunità;

considerando che il 17 dicembre 1984 il Consiglio ha espresso il suo accordo sulle linee essenziali di una politica comunitaria per le telecomunicazioni, ivi compreso l'obiettivo di sviluppare servizi e reti di telecomunicazioni avanzate mediante azioni a livello comunitario;

considerando che, con l'emergere di nuovi servizi e la progressiva convergenza delle telecomunicazioni, del trattamento dei dati e dei servizi destinati al pubblico, l'evoluzione tende verso una rete integrata a larga banda su scala europea (comunicazioni integrate a larga banda, IBC), adeguata alle necessità di una vasta gamma di utenti e fornitori di servizi;

considerando che lo sviluppo delle telecomunicazioni recherà beneficio alla competitività internazionale delle economie europee in generale e dell'industria delle telecomunicazioni in particolare;

considerando che, per far fronte all'esigenza di sfruttare appieno il potenziale economico e commerciale delle telecomunicazioni, la Commissione ha presentato un programma d'azione che il Consiglio ha riconosciuto debba formare la base degli ulteriori lavori;

considerando che la ricerca e lo sviluppo possono fornire un importante contributo, particolarmente nell'agevolare l'evoluzione verso le future comunicazioni integrate a larga banda (IBC) sia nei collegamenti transnazionali sia a livello regionale e locale;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 25 luglio 1983 (3), ha approvato il principio dei programmi quadro per la ricerca, lo sviluppo e la

dimostrazione comunitari, nonché gli obiettivi tecnici e scientifici per il periodo 1984-1987 e ha riconosciuto in particolare l'importanza di promuovere la competitività industriale;

considerando che il Consiglio, nella sessione del 4 giugno 1985, ha riconosciuto l'importanza di una rapida attuazione della fase di definizione del programma RACE (Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l'Europa) per predisporre un quadro europeo per lo sviluppo di futuri sistemi avanzati di telecomunicazione e per promuovere la cooperazione tecnica ed industriale;

considerando che la costituzione o il consolidamento di un potenziale industriale specificamente europeo in queste tecnologie è un'urgente necessità; che deve risolversi a favore dei gestori delle reti, degli istituti di ricerca, delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e di altri organismi della Comunità che sono meglio qualificati per conseguire tali obiettivi;

considerando che non sarà possibile definire ed esaminare un programma R & S comunitario in questo settore finché non si disporrà delle conclusioni della fase di definizione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici richiesti per l'adozione della presente decisione;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvata una fase di definizione di un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni descritte nell'allegato, per la durata massima di diciotto mesi a decorrere dal 1o luglio 1985.

2. L'attività servirà essenzialmente a definire obiettivi precisi e ad impostare una collaborazione tecnologica a livello comunitario, di concerto con azioni pubbliche e private nel settore delle tecnologie delle telecomunicazioni avviate a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

1. La fase di definizione consiste di due parti. La parte I comprende il lavoro di analisi necessario alla definizione di un modello di riferimento per le comunicazioni integrate a larga banda (IBC) che dovrà essere svolto da organizzazioni, gruppi e altri organismi adatti e includendo, ove occorra, lavoro in appalto.

La parte II, da realizzarsi mediante contratti, comprende progetti di valutazione ed esplorazione tecnologiche finalizzati alla precisazione di differenti opzioni tecnologiche e alla determinazione della fattibilità tecnico-economica del modello di riferimento.

I contratti saranno conclusi con enti di gestione di reti, istituti di ricerca, imprese, ivi incluse le piccole e medie imprese, ed altri organismi stabiliti nella Comunità, in appresso denominati « partner ». I relativi lavori saranno svolti nella Comunità.

2. I progetti della parte II saranno eseguiti mediante contratti a compartecipazione finanziaria. I contraenti dovranno addossarsi una quota cospicua dei costi, che di norma dovrebbe essere almeno pari al 50 % della spesa globale per ogni progetto.

In casi eccezionali, specificati nell'articolo 6, paragrafo 3, potranno essere decise condizioni diverse da quelle stabilite nel presente paragrafo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

3. L'attività terrà conto dei requisiti relativi allo sviluppo di norme e di specifiche funzionali comuni, nell'interesse dell'industria europea nonché degli utenti e degli enti di gestione europei di reti di telecomunicazioni, in questo campo.

Articolo 3

1. Qualora siano necessari contratti per l'esecuzione della parte I, questi dovranno essere aggiudicati sulla base di bandi di gara ristretti.

2. I contratti relativi alla parte II saranno aggiudicati mediante procedura di bandi di gara pubblici e dovranno prevedere la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti, che non abbiano tutti sede nello stesso stato membro. I bandi di gara pubblici saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. La Comunità contribuirà all'attuazione dell'azione nei limiti degli stanziamenti destinati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee.

2. L'importo degli stanziamenti stimati necessari per il contributo della Comunità alla parte I sarà calcolato in base all'articolo 2, paragrafo 1, e imputato sulla corrispondente parte del bilancio generale delle Comunità europee.

L'importo stimato necessario per la parte II è di 14 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di dodici agenti, e sarà utilizzato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione vigila sulla corretta esecuzione della fase di definizione e predispone le opportune misure di attuazione. Articolo 6

1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5, la Commissione è assistita da un comitato. Il comitato, composto da due rappresentanti per ciascuno stato membro, è istituito dalla Commissione in base alle nomine degli stati membri.

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti a seconda del tipo di questione all'esame.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

I lavori del comitato sono segreti. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo d'applicazione della presente decisione. Inoltre, la Commissione informerà regolarmente, in anticipo, il comitato in merito ai progetti che sono sotto i limiti di cui al paragrafo 3, quarto e quinto trattino.

3. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 7, la Commissione consulta il comitato sui seguenti punti:

- lavori da eseguire nella parte II; questa consultazione deve essere espletata entro e non oltre tre mesi dall'adozione della presente decisione;

- eventuali deroghe alle condizioni generali stabilite negli articoli 2 e 3;

- valutazione del lavoro eseguito relativamente alla parte I da organizzazioni, gruppi e altri organismi appropriati;

- contratti eventualmente necessari per l'esecuzione della parte I, nonché relativo contributo finanziario comunitario qualora i contratti richiedano un contributo comunitario superiore a 100 000 ECU;

- valutazione dei progetti proposti riguardanti la parte II e livello proposto di compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nonché contributi finanziari comunitari per la loro esecuzione qualora tali progetti richiedano un contributo comunitario superiore a 400 000 ECU.

Articolo 7

1. Qualora debba essere seguita la procedura stabilita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato una proposta concernente le misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sulla proposta entro un termine che può essere stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza della questione e che sarà di norma pari ad un mese e comunque non superiore a due mesi. Il parere è adottato a maggioranza qualificata. In seno al comitato i voti degli stati membri sono ponderati in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte al voto.

3. La Commissione attua le misure se la sua proposta è conforme al parere del comitato. Se la proposta non è conforme a tale parere o in mancanza di parere, la Commissione presenta prontamente al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora il Consiglio non deliberi entro un periodo di norma pari ad un mese e comunque non superiore a due mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio:

- la proposta della Commissione si considera respinta, se riguarda questioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino;

- la Commissione può prendere una decisione conforme alla sua proposta, se riguarda questioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, quarto e quinto trattino.

Articolo 8

Per quanto concerne le attività di concertazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli stati membri e la Commissione si scambiano tutte le opportune informazioni cui hanno accesso e che possono divulgare circa le attività svolte nei settori contemplati dalla presente decisione, anche qualora non siano da esse programmate o eseguite.

Detto scambio di informazioni avverrà secondo la procedura che verrà stabilita dalla Commissione previa consultazione del comitato e, a richiesta di chi le fornisce, le informazioni potranno avere carattere riservato.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU n. C 175 del 15. 7. 1985.

(2) GU n. C 188 del 29. 7. 1985, pag. 16.

(3) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

FASE DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA RACE

Sommario dei settori

PARTE I

Definizione di un modello di riferimento IBC

I.1. Elaborazione di un modello di riferimento di rete IBC

I.2. Definizione del contesto di terminali IBC

I.3. Valutazione delle future applicazioni

PARTE II

Valutazione ed esplorazione tecnologiche

II.1. Circuiti integrati ad alta velocità

II.2. Circuiti integrati ad alta complessità

II.3. Optoelettronica integrata

II.4. Commutazione a banda larga

II.5. Componenti ottici passivi

II.6. Componenti per collegamenti a lunga distanza e ad alta velocità di trasferimento

II.7. Software specializzati per comunicazioni

II.8. Tecnologia dei grandi schermi piatti

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