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Document 31985R2249

Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione del 2 agosto 1985 recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore di sottoprodotti nella varie fasi di trasformazione del riso

GU L 210 del 7.8.1985, p. 13–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2009; abrog. impl. da 32008R1312

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2249/oj

31985R2249

Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione del 2 agosto 1985 recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore di sottoprodotti nella varie fasi di trasformazione del riso

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0066
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0066
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0239


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1985

recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore di sottoprodotti nella varie fasi di trasformazione del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2), in particolare l'arti- colo 19,

considerando che il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/84 (4), ha fissato, nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le spese di lavorazione da prendere in considerazione per taluni stadi della trasformazione; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi, le spese di lavorazione relative a tali stadi della trasformazione hanno subito variazioni di cui tener conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 467/67/CEE, l'importo di « 45,00 ECU » è sostituito da « 47,13 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 148 del 5. 6. 1984, pag. 16.

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