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Document 31984R2388
Commission Regulation (EEC) No 2388/84 of 14 August 1984 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal products
Regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine
Regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine
GU L 221 del 18.8.1984, p. 28-29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG)
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 004 pag. 238 - 239
care nu mai este în vigoare, Data încetării: 31/12/2006; abrogato da 32006R1713
Regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 18/08/1984 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2388/84 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1984 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per talune conserve di carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione delle Grecia , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 5 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 565/80 del Consiglio ( 2 ) ha previsto la possibilità di versare un importo alla restituzione non appena un prodotto di base sia posto sotto controllo doganale , al fine di garantire l ' esportazione fuori dalla Comunità previa trasformazione ; considerando che occorre disporre l ' esportazione verso i paesi terzi di conserve di carni bovine fabbricate , nel quadro di detto regime , con carni di origine comunitaria ; considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il regolameento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 3 ) ; considerando che , se queste conserve dovessero essere reimportate nella Comunità , è opportuno esigere il rimborso della restituzione eventualmente concessa alla loro esportazione ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le conserve di cui alla sottovoce 16.02 B III b ) 1 bb ) della tariffa doganale comune rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i paesi terzi beneficiano di una restituzione particolare , se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 565/80 . Articolo 2 Le conserve di cui all ' articolo 1 debbono : - essere fabbricate con carni bovine di origine comunitaria , - contenere 80 % o più di carni bovine , escluse le frattaglie e il grasso , e - essere condizionate in scatole metalliche di peso unitario eguale o inferiore a 500 grammi ( peso lordo ) . Inoltre , il nome dello Stato membro nel quale il prodotto è stato fabbricato deve essere stampigliao in rilievo e per esteso su ciascuna delle scatole , in modo da essere chiaramente leggibile in una delle lingue dello Stato membro di cui trattasi . Articolo 3 Se le conserve della sottovoce 16.02 B III b ) 1 bb ) della tariffa doganale comune , rispondenti alle condizioni previste dall ' articolo 2 , sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l ' immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento ( CEE ) n . 754/76 , le autorità competenti ne autorizzano l ' immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che , indipendentemente dal pagamento dei dazi all ' importazione che sono loro applicabili , l ' importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato . Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità , esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell ' accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 agosto 1984 Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 62 del 7 . 3 . 1980 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 .