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Document 31984D0373

84/373/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Leeds & Northrup - Fixed Temperature Standard, model 8411" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

GU L 196 del 26.7.1984, p. 50–50 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/373/oj

31984D0373

84/373/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Leeds & Northrup - Fixed Temperature Standard, model 8411" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0050 - 0050


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Leeds & Northrup - Fixed Temperature Standard, model 8411 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/373/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 27 dicembre 1983, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Leeds & Northrup - Fixed Temperature Standard, model 8411 », ordinato il 28 marzo 1982 e destinato ad essere utilizzato per la taratura della temperatura e per ottenere un punto fisso di temperatura preciso e stabile, da utilizzarsi come riferimento nei processi differenziali di misurazione della temperatura in continuo, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 5 giugno 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un forno per la taratura; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione, la riproducibilità e la stabilità, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che, dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri, risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Leeds & Northrup - Fixed Tepereature Standard, model 8411 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 27 dicembre 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.

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