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Document 31984R2136

Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo

GU L 196 del 26.7.1984, p. 22–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2136/oj

31984R2136

Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0022 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0189


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/84 (4), prevede disposizioni particolari per quanto riguarda l'applicazione dei tassi rappresentativi nel settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (6), prevede che il regime dei prezzi si applica durante lo stesso periodo di quello preso in considerazione per la campagna di commercializzazione, che inizia il 1o settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo; che occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Nel caso di una modifica del tasso rappresentativo durante la campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nell'ambito delle seguenti operazioni se le condizioni o le modalità di applicazione per tali operazioni sono state decise prima che decorrano gli effetti del nuovo tasso:

a) le distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;

b) gli aiuti di cui agli articoli 14 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79;

c) l'aiuto al ricollocamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

(4) GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

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