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Document 31984R2136
Commission Regulation (EEC) No 2136/84 of 25 July 1984 amending Regulation (EEC) No 1054/78 as a result of amendments to Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine
Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
GU L 196 del 26.7.1984, p. 22–22
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 2136/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0022 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0189
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/84 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito delle modifiche del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 6, considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/84 (4), prevede disposizioni particolari per quanto riguarda l'applicazione dei tassi rappresentativi nel settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (6), prevede che il regime dei prezzi si applica durante lo stesso periodo di quello preso in considerazione per la campagna di commercializzazione, che inizia il 1o settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo; che occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 337/79; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 Nel caso di una modifica del tasso rappresentativo durante la campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nell'ambito delle seguenti operazioni se le condizioni o le modalità di applicazione per tali operazioni sono state decise prima che decorrano gli effetti del nuovo tasso: a) le distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79; b) gli aiuti di cui agli articoli 14 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79; c) l'aiuto al ricollocamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33. (2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40. (4) GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.