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Document 31984R2135
Commission Regulation (EEC) No 2135/84 of 25 July 1984 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries
Regolamento (CEE) n. 2135/84 della Commissione del 25 luglio 1984 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 2135/84 della Commissione del 25 luglio 1984 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
GU L 196 del 26.7.1984, p. 21–21
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1990; abrog. impl. da 31989R3671
Regolamento (CEE) n. 2135/84 della Commissione del 25 luglio 1984 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0021 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0188
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/84 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1984 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3, visto il parere del comitato monetario, considerando che, a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che, in virtù della stessa disposizione, per le monete diverse da quelle mantenute tra di loro all'interno di un divario istantaneo massimo di 2,25 %, si procede all'adeguamento dei tassi speciali almeno due volte all'anno, a date fisse, delle quali una coincide con l'inizio del regime dei prezzi applicabili nel settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 337/79, modificato dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (7), prevede che il regime dei prezzi si applica durante lo stesso periodo di quello preso in considerazione per la campagna di commercializzazione che inizia il 1o settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1393/76, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 337/79; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1393/76 è sostituito dal seguente testo: « 3. Per le monete diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il tasso speciale: a) è fissato con decorrenza dal 1o settembre e dal 1o marzo di ogni anno; b) è uguale al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete di cui al paragrafo 2, risultante dal tasso medio preso in considerazione per il calcolo degli importi compensativi monetari validi, per quanto concerne il tasso speciale in vigore con decorrenza dal: - 1o settembre: il 1o agosto dell'anno in corso; - 1o marzo: il 1o febbraio dell'anno in corso. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63. (7) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.