Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R2127

Regolamento (CEE) n. 2127/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune

GU L 196 del 26.7.1984, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2127/oj

31984R2127

Regolamento (CEE) n. 2127/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0005 - 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/84 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1984

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3056/83 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1984, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo di 220 tonnellate per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il periodo considerato, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonta attualmente a 165 tonnellate; che è opportuno dunque aumentare il volume del contingente tariffario; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione occorre destinare alla riserva comunitaria una parte del volume supplementare e ripartire il saldo tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3056/83 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune, è portato da 220 a 385 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 155 tonnellate, è ripartita come segue fra gli Stati membri seguente:

Germania 35 tonnellate,

Italia 120 tonnellate.

2. La seconda parte, pari a 10 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3056/83 è così portata da 36 a 46 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

(1) GU n. L 304 del 5. 11. 1983, pag. 17.

Top