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Document 31984R2125

Regolamento (CEE) n. 2125/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi

GU L 196 del 26.7.1984, p. 3–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2125/oj

31984R2125

Regolamento (CEE) n. 2125/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0003 - 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/84 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1971/83 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1971/83 (4) la Comunità ha concesso per il 1983 un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi; che tuttavia, per evitare una discontinuità nel programma, che contribuisce in futuro all'attuazione della strategia energetica della Comunità, il Consiglio ha espresso la volontà di collocare tale programma in un contesto pluriennale;

considerando che in queste condizioni è necessario ricondurre il programma per il 1984 e 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1971/83 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

L'importo del nuovo stanziamento che si prevede necessario concedere a norma del presente regolamento per il periodo 1983, 1984, 1985 ammonta a 50 milioni di ECU.

Gli importi del sostegno finanziario da concedere a norma del presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee ».

2. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

(1) GU n. C 261 del 6. 10. 1982, pag. 3.

(2) GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 263.

(3) GU n. C 326 del 12. 12. 1982, pag. 15.

(4) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1.

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