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Document 41984A0297

    84/297/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

    GU L 146 del 31.5.1984, p. 1–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
    GU C 169 del 8.7.2005, p. 23–25 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1984/297/oj

    41984A0297

    84/297/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 31/05/1984 pag. 0001 - 0016
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0072
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0072


    ++++

    CONVENZIONE

    relativa all ' adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

    ( 84/297/CEE )

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

    CONSIDERANDO che , divenendo membro della Comunità , la Repubblica ellenica si è impegnata ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ,

    HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

    SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

    Paul DE KEERSMAEKER

    segretario di Stato per gli affari europei e l ' agricoltura ,

    assistente del ministro degli affari esteri

    SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA :

    Uffe ELLEMANN-JENSEN

    ministro degli affari esteri della Danimarca

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

    Hans-Werner LAUTENSCHLAGER

    ministro aggiunto agli affari esteri della Repubblica federale di Germania

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

    Theodoros PANGALOS

    sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

    Roland DUMAS

    ministro degli affari europei della Repubblica francese

    IL PRESIDENTE DELL ' IRLANDA :

    Peter BARRY

    ministro degli affari esteri dell ' Irlanda

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

    Giulio ANDREOTTI

    ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

    SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

    Colette FLESCH

    ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

    W . F . van EEKELEN

    sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi

    H . J . Ch . RUTTEN

    ambasciatore straordinario e plenipotenziario

    rappresentante permanente dei Paesi Bassi

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

    The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q . C . , M . P .

    segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth

    I QUALI , riuniti in sede di Consiglio , dopo aver scambiato i loro pieni riconosciuti in buona e debita forma ,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

    Articolo 1

    La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 .

    Articolo 2

    Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese , francese , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca .

    Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione . Il testo redatto in lingua greca fa fede alla stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali .

    Articolo 3

    La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari . Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee .

    Articolo 4

    La presente convenzione entrerà in vigore , tra gli Stati che l ' avranno ratificata , il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell ' ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali .

    Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente , la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica .

    Articolo 5

    Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari :

    a ) il deposito di ogni strumento di ratifica ;

    b ) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti .

    Articolo 6

    La presente convenzione , redatta in un unico esemplare nelle lingue danese , francese , greca , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca , gli otto testi facenti ugualmente fede , sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee . Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari .

    In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti , debitamente a ciò autorizzati , hanno apposto le loro firma alla presente convenzione .

    Fatto a Lussemburgo , addì dieci aprile millenovecentotantaquattro .

    ALLEGATO

    Il presente testo è disponibile in greco

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