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Document 31983R2290

Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

GU L 220 del 11.8.1983, p. 20–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2011; abrogato da 32011R1225

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2290/oj

31983R2290

Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0212
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0212
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0055


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 50 a 59, il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (2); che occorre in conseguenza sostituire il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 in appresso denominato « regolamento di base ».

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario

Articolo 2

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 53 e all'articolo 56 del regolamento di base, in appresso chiamati « oggetti », comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

- prenderli a carico nel proprio inventario;

- utilizzarli esclusivamente a fini non commerciali ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base;

- di facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 3

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esem

plare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri »:

- « Aggetto in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).

Applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 918/83 ».

- « Importafgiftsfrit indfoerte varer (UNESCO).

Anvendelse af artikel 57, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 918/83 ».

- « Abgaben freie Ware (UNESCO).

Anwendung von Artikel 57, Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 ».

- « Eídi eisagómena atelós apó toys eisagogikoýs dasmoýs ( UNESCO).

Efarmogí toy árthroy 57 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83 ».

- « Goods admitted free of import duties (UNESCO).

Implementation of Article 57 (2) or Regulation (EEC) No 918/83 ».

- « Objet en franchise des droits à l'importation (UNESCO).

Application de l'article 57 paragraphe 2 du réglement (CEE) no 918/83 ».

- « Voorwerp met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).

Toepassing van artikel 57, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 918/83 ».

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 54 E 55 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, primo trattino, del regolamento di base si intendono per « caratteristiche tecniche obiettive » di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultanto dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

2. Per effettuare il raffronto previsto dall'articolo 54, terzo trattino, del regolamento di base sono ritenute « essenziali » solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuare.

Per tale raffronto non sono, in particolare, prese in considerazione:

- la concezione tecnica di uno strumento o apparecchio;

- il fatto, per uno strumento o apparecchio, di poter realizzare prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei lavori specifici da effettuare;

- la presentazione esterna di uno strumento o apparecchio;

- il suo valore commerciale;

- la frequenza delle manutenzioni che lo stesso richiede;

- le possibilità del servizio di assistenza alla clientela di cui lo stesso può beneficiare.

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato: a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che possono giustificarne il carattere scientifico;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;

c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio;

f) la descrizione particolareggiata del progetto per la cui realizzazione deve essere utilizzato lo strumento o apparecchio;

g) il prezzo di tale strumento o apparecchio, o il suo valore in dogana;

h) il termine di consegna previsto;

i) la data dell'ordinazione, se lo strumento o apparecchio è già stato ordinato;

j) il nome o la regione sociale e l'indirizzo della o delle imprese comunitarie alle quali sono state chieste informazioni per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per cui viene chiesta la franchigia, il risultato di tali richieste di informazione ed i motivi circostanziati per cui lo strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe idoneo alla realizzazione delle particolari attività scientifiche previste.

A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6 in tutti i casi in cui gli elementi d'informazione di cui essa dispone, sentiti eventualmente gli ambienti economici interessati, le consentono di stabilire se lo strumento o apparecchio debba essere considerato o meno a carattere scientifico, e se esistano o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di prendere la decisione di cui al paragrafo 1, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7.

In attesa dell conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dello strumento o apparecchio di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione, mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

3. Entro due settimane dalla data in cui ha ricevuto la domanda, la Commissione ne trasmette copia con relativa documentazione agli Stati membri.

4. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio di cui trattasi, si ritengono soddifatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia di tale strumento o apparecchio. La Commissione notifica tale situazione allo Stato membro interessato entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

5. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 4, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Secondo i casi, tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto strumento o apparecchio non dovrebbe essere considerato scientifico ovvero deve indicare il tipo esatto dello o degli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità considerati come aventi valore scientifico equivalente a quello per il quale è stata richiesta la franchigia, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della o delle ditte comunitarie in grado di fornirli. In tal caso, deve essere inviata alla Commissione nel più breve termine la documentazione tecnica relativa agli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme delle informazioni ricevute agli Stati membri.

6. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 riveli che lo strumento o apparecchio per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato scientifico e che attualmente non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia. Qualora da tale esame risulti che lo strumento o apparecchio per il quale è chiesta la franchigia non debba essere considerato scientifico, o che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato non soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato entro il termine di due settimane. Tale decisione è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

7. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio oggetto di tale domanda.

Articolo 8

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DELL' ARTICOLO 56 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 9

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), ed essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Inoltre, tale domanda deve indicare:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore

b) l'attestato del richiedente secondo cui gli strumenti o apparecchi per i quali è chiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto o organismo in questione, senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

Articolo 10

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 9.

2. L'autorità competente autorizza l'ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi in questione soltanto qualora sia stato dimostrato che il donatore non trae alcun profitto, diretto o indiretto, di carattere commerciale dal dono offerto all'istituto o all'organismo destinatario.

3. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se lo strumento o apparecchio per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato o no come scientifico, si applica la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafi da 2 a 7.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 si applicano, per quanto di ragione, agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 56 del regolamento di base.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 53, lettera a), del regolamento di base, per « accessori specifici » si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il redimento o le possibilità di impiego.

Articolo 13

Per ottenere l'ammisione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 53 del regolamento di base.

Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 13. 2. La procedura definita all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, si applica, per quanto di ragione, quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario non è in grado di stabilire:

- se lo strumento o apparecchio al quale sono destinati i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici o gli utensili, oggetto della domanda di cui all'articolo 13, possa essere ammesso in franchigia qualora sia esso stesso attualmente importato nella Comunità;

- se siano attualmente fabbricati nella Comunità utensili equivalenti a quelli per i quali è chiesta la franchigia.

Articolo 15

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 3 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1.

Tale elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti citati al comma precedente nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune citata nella domanda. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2. La comunicazione prevista dal paragrafo 1 si effettua nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia rilasciata nel semestre precedente.

Tuttavia, gli Stati membri possono effettuare tale comunicazione per periodi più brevi.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri.

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro comunica del pari alla Commissione l'elenco degli strumenti o apparecchi dei quali ha autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione del disposto dell'articolo 10. In tale elenco sono indicati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, la denominazione alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune di cui alla domanda di franchigia.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia nel semestre precedente. Tuttavia, gli Stati membri possono effettuare tale comunicazione per periodi più brevi.

3. La Commissione comunita gli elenchi agli Stati membri.

Articolo 18

Gli elenchi di cui agli articolo 16 e 17 sono sottoposti all'esame periodico del comitato delle franchigie doganali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2784/79 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

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