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Document 31983R0172

Regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

GU L 24 del 27.1.1983, pp. 30–67 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/172/oj

31983R0172

Regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1983 pag. 0030 - 0067


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 172/83 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1983

che fissa , per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità , il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità , la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri , nonchù le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

considerando che , per proteggere i fondali di pesca e le popolazioni ittiche e per sfruttare in modo equilibrato le risorse alieutiche , è opportuno , nell ' interesse sia dei pescatori , fissare annualmente , per le varie specie che necessitano di una limitazione delle catture , il totale delle catture ammesse ( TAC ) per popolazione o gruppo di popolazioni , nonchù la parte disponibile per la Comunità , nell ' osservanza degli impegni assunti con i paesi terzi ;

considerando che , ai fini di una efficace gestione dei TAC , occorre stabilire le condizioni cui sono soggette le operazioni di pesca ;

considerando che , ai fini di un ' efficace gestione , occorre ripartire equamente tra gli Stati membri la totalità delle possibilità di catture disponibili per la Comunità nel 1982 ;

considerando che , ai fini di un ' equa ripartizione delle risorse disponibili , occorre tener conto in particolare delle attività di pesca tradizionali , delle esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall ' industria della pesca e dalle industrie connesse , nonchù delle perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi ;

considerando che , per le popolazioni soggette ad un ' attività di pesca ancora in via di sviluppo e per le quali i dati scientifici sono scarsi o inesistenti , come il sugarello , il melù e il merluzzo norvegese , non appare opportuno stabilire contingenti ;

considerando che , per le popolazioni di aringhe , le proposte di contingenti per il 1982 devono necessariamente essere fondate su una base « specifica » e non possono servire come riferimento per i prossimi anni ;

considerando che la ripartizione del TAC per i gamberetti nella zona della Guyana francese è stata fissata dal regolamento ( CEE ) n . 1177/82 del Consiglio , dell ' 11 maggio 1982 , che stabilisce un regime di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera di alcuni Stati terzi nella zona delle 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana ( 3 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento fissa il 1982 , per alcune popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca comunitaria , il totale delle catture per popolazione o gruppo di popolazioni , la parte disponibile per la Comunità , la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri , nonchù le condizioni specifiche cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse .

2 . Le sottozone , le divisioni o le sottodivisioni della NAFO citate nel presente regolamento sono descritte all ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 3179/78 del Consiglio , del 28 dicembre 1978 , relativo alla conclusione , da parte della Comunità economica europea , della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 654/81 ( 5 ) .

La delimitazione del zone CIEM citate nel presente regolamento è descritta in una comunicazione della Commission ( 6 ) .

3 . A norma del presente regolamento , lo Skagerrak è limitato ad ovest da una linea tracciata dal faro di Hantsholm al faro di Lindesnes , e a sud da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla costa più vicina della Svezia .

A norma del presente regolamento , il Kattegat è limitato a nord da una linea tracciata del faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla costa più vicina della Svezia , e a sud una linea tracciata da Capo Hasenoere al Capo Gniben , da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen .

Articolo 2

Il totale delle catture ammesse ( TAC ) per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche presenti nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri , cui si applica la normativa comunitaria della pesca , nonchù la parte disponibile per la Comunità , sono fissati , per il 1982 , nell ' allegato I .

Articolo 3

L ' allegato II indica come è ripartita tra gli Stati membri da parte del volume globale delle catture ammesse disponibile per la Comunità nel 1982 , distinta per popolazione o gruppo di popolazioni presenti nella zona di pesca della Comunità .

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni di cui alle note in calce dell ' allegato I e agli articoli 5 e 6 e all ' articolo 8 , paragrafo 1 e paragrafo 2 , lettere a ) e b ) i ) , del presente regolamento , tutte le catture di specie per le quali sono fissati i contingenti per il 1982 possono essere conservate a bordo o sbarcate unicamente nel limite dei contingenti assegnati allo Stato membro interessato .

Articolo 5

Qualora a uno Stato membro non sia assegnato un contingente positivo di merluzzo bianco nelle zone CIEM XIV e/o NAFO 1 , gli si applicano le seguenti disposizioni :

- le catture accessorie di merluzzo bianco in dette zone non devono superare il 10 % in peso delle catture di sebasto per i pescherecci dotati di reti a strascico , il 10 % in pes delle catture di halibut e di halibut della Groenlandia per i pescherecci che usano i palangresi e il 3 % in peso delle altre specie . Le catture accessorie sono calcolate a norma dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 171/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( 7 ) , ma non meno di 48 ore dopo che il peschereccio avrà cominciato ad operare nelle acque della Groenlandia . Le catture accessorie non possono dedotte dai TAC ;

- la pesca del sebasto è vietata nella parte della zona NAFO 1 delimitata da una linea che , partendo dal punto di intersezione delle linee di base ad ovest della Groenlandia con il parallelo nord 65° 30' N si dirige ad ovest al punto 64° 30' N , 55° 00' W , quindi a sud al punti 61° 30' N , 50° 30' W , e successivamente ad est al punto d ' intersezione delle linee di base ad ovest della Groenlandia con il parallelo 61° 30' N .

Articolo 6

Qualora a uno Stato membro non sia assegnato un contingente positivo di halibut nelle zone CIEM XIV e/o NAFO 1 , le sue catture accessorie di halibut non devono superare il 3 % in peso delle catture di altre specie .

Le catture accessorie saranno calcolate a norma dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 171/83 , man non meno di 48 ore dopo che il peschereccio avrà iniziato ad operare nelle acque della Groenlandia . Le catture accessorie non saranno dedotte dai TAC .

Articolo 7

Per proteggere la popolazione « orientale » di sgombri , la pesca dello sgombro è vietata nella divisione CIEM VI a ) a nord di 58° 00' nord , dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre .

Articolo 8

1 . Se il TAC per l ' aringa è fissato a zero , è vietato lo sbarco di catture accessorie di aringhe , salvo che siano inestricabilmente mischiate alle catture di altre specie . In tal caso , il livello massimo consentito delle catture accessorie è fissato al 10 % nella pesca dello spratto e al 5 % nella pesca di altre specie .

Le catture accessorie di aringhe inestricabilmente mischiate non devono essere sottoposte a cernita nù a bordo del peschereccio nù allo sbarco .

2 . Se il TAC per l ' aringa è superiore a zero , si applicano le disposizioni che seguono :

a ) Skagerrak/Kattegat

i ) Il livello massimo consentito per le catture accessorie di aringhe inestricabilmente mischiate a pesci di altre specie è fissato al 10 % nella pesca dello spratto e al 5 % nella pesca di altre specie , in caso di impiego di reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm .

ii ) Il livello massimo consentito per le catture accessorie è calcolato in riferimento alla parte , espressa in peso , rappresentata dalle aringhe nelle catture esistenti a bordo o al momento rappresentativo di tali catture superiore a 100 kg .

b ) Altre zone ad eccezione del Mar Baltico - divisioni CIEM III b ) , c ) d )

i ) Il livello massimo consentito per le catture accessorie di aringhe inestricabilmente mischiate a pesci di altre speci è fissato al 10 % nella pesca dello spratto e al 5 % nella pesca di altre specie ;

Le catture accessorie di aringhe inestricabilmente mischiate non devono essere sottoposte a cernita nù a bordo del peschereccio nù allo sbarco .

ii ) A bordo dei pescherecci è vietato l ' uso di cernitrici meccaniche per le aringhe salvo che i pescherecci utilizzino per la pesca delle aringhe una rete , di qualsiasi tipo , avente maglie di dimensione non inferiore a 32 mm .

3 . Esaurito un contingente , è vietato sbarcare catture accessorie di aringhe separate dalle altre specie .

4 . La pesca diretta delle aringhe è vietata nello Skagerrak dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre . Questa disposizione non vale per la pesca all ' interno di una zona di 2 miglia nautiche a partire dalle linee di base esercitata da pescherecci lunghi non oltre 90 piedi e dotati di attrezzi diversi dalle reti a strascico .

5 .

6 . La pesca dell ' aringa è vietata tutto l ' anno entro 53° 00' e 55° 00' di latitudine nord delle acque situate entro le coste orientali dell ' Irlanda e dell ' Irlanda del Nord e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base .

7 . La pesca dell ' aringa nel mare d ' Irlanda ( CIEM VII a ) è vietata tutto l ' anno entro 53° 20' di latitudine nord , una linea tracciata fra Mull of Galloway ( Scozia ) e Point of Ayr ( Isola di Man ) nelle acque situate fra le coste occidentali della Scozia , dell ' Inghilterra e del Galles ed una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base ; e dal 20 settembre al 15 novembre nella parte del mare d ' Irlanda ( CIEM VII a ) situata al nord di 53° 30' N . Tuttavia per quanto riguarda Logan Bay , la pesca dell ' aringa è chiusa tutto l ' anno .

8 . Fatto salvo il disposto dei paragrafi 6 e 7 , nella zona CIEM VII a ) ( riserva di Mourne ) , la pesca dell ' aringa può essere esercitata soltanto da pescherecci con base nei porti adiacenti a detta zona , a condizione che il solo metodo di pesca impiegato sia quello con reti alla deriva aventi maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm a maglie stirate purchù la definizione dei pescherecci in oggetto sia sottoposta all ' approvazione della Commissione .

Articolo 9

1 .

2 . la pesca dello spratto è vietata dal 1° luglio al 31 ottobre nei rettangoli statistici CIEM 42F7 e 41F7 de dal 1° ottobre al 31 marzo nei rettangoli statistici CIEM 41E6 e 39E8 nonchù nelle parti interne del Moray a ovest di 3° 30' longitudine ovest .

3 . Ai fini del presente regolamento , i rettangoli CIEM 41F7 e 42F7 sono delimitati da una linea che , partendo dal punto d ' intersezione della costa occidentale della Danimarca a 56° 00' latitudine nord , si dirige a ovest sino a 7° 00' longitudine est , quindi a nord fino a 57° 00' latitudine nord e successivamente a est fino alla costa occidentale della Danimarca .

Il rettangolo CIEM 41E6 riguarda le acque interne del Firth of Forth ed è limitato dalla longitudine 3° 00' ovest .

Il rettangolo CIEM 39E8 è delimitato da una linea che , partendo dal punto d ' intersezione della costa orientale dell ' Inghilterra a 55° 00ù latitudine nord , si dirige a est sino a 1° 00' longitudine ovest quindi a nord sino a 55° 30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese .

Articolo 10

Per la pesca dello sgombro , dello spratto e dell ' aringa l ' impiego di reti a strascico e di ciancioli e vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat della mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica .

Articolo 11

1 . La data di apertura della pesca del salmone nella zona NAFO 1 è fissata al 25 agosto .

2 . Per la pesca del salmone zona NAFO 1 possono essere utilizzate soltanto reti aventi maglie di dimensione non inferiore a 140 mm , con una tolleranza di ± 5 % ; ciò significa che tutte le maglie misurate d ' una rete devono nei limiti del 5 % di 140 mm .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 25 gennaio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . C 228 dell ' 1 . 9 . 1982 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 138 del 19 . 5 . 1982 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 378 del 30 . 12 . 1978 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 69 del 14 . 3 . 1981 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . C 140 del 3 . 6 . 1982 , pag . 3 .

( 7 ) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO I

TAC previsti per il 1982 per popolazione e per settore - Parti disponibili per la Comunità

Specie * Divisione ICES o zona NAFO * TAC 1982 ( in tonnellate ) * Parti disponibili per la Comunità per il 1982 ( in tonnellate ) *

Merluzzo bianco * III a ) Skagerrak * 20 000 ( 1 ) * 16 500 *

Merluzzo bianco * III a ) Kattegat * 16 400 * 9 900 *

Merluzzo bianco * III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 117 000 * 115 000 *

Merluzzo bianco * IV , II a ) ( zona CEE ) * 255 000 * 244 100 *

Merluzzo bianco * VI , V b ) ( zona CEE ) * 31 500 * 31 500 *

Merluzzo bianco * VII eccetto VII a ) , VIII ( zona CEE ) * 15 700 * 15 700 *

Merluzzo bianco * VII a ) * 15 000 * 15 000 *

Merluzzo bianco * XIV ( zona CEE ) , V a ) ( zona CEE ) , XII ( zona CEE ) * 15 000 * 15 000 *

Merluzzo bianco * NAFO * 62 000 ( * ) * 62 000 ( * ) *

Merluzzo bianco * NAFO 3 Ps * 28 000 * 5 170 *

Eglefino * III a ) , III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 10 400 ( + ) * 9 100 *

Eglefino * IV , II a ) ( zona CEE ) * 180 000 * 150 100 *

Eglefino * VI , V b ) ( zona CEE ) * 38 000 ( + ) * 38 000 *

Eglefino * VII , VIII ( zona CEE ) * 4 500 ( + ) * 4 500 *

Merluzzo carbonaro * II a ) ( zona CEE ); , III a ) , IV , III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 128 000 * 67 940 *

Merluzzo carbonaro * VI , V b ) ( zona CEE ) * 26 000 ( + ) * 26 000 *

Merluzzo carbonaro * VII , VIII ( zona CEE ) * 7 820 ( + ) * 7 820 *

Merlano * III a ) Skagerrak * 4 650 ( + ) 3 850 *

Merlano * III a ) Kattegat * 17 500 ( + ) * 15 800 *

Merlano * III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 2 600 ( + ) * 2 600 *

Merlano * IV , II a ) ( zona CEE ) * 170 000 * 130 800 ( 3 ) *

Merlano * VI , V b ) ( zona CEE ) * 16 400 * 16 400 *

Merlano * VII a ) * 18 170 * 18 170 *

Merlano * VII , eccetto VII a ) * 20 500 ( + ) * 20 500 *

Passera di mare * III a ) Skagerrak * 10 000 ( + ) * 9 400 *

Passera di mare * II a ) Kattegat * 7 000 ( + ) * 6 300 *

Passera di mare * IV , II a ) ( zona CEE ) * 140 000 * 130 000 *

Passera di mare * VI , V b ) ( zona CEE ) * 1 810 ( + ) * 1 810 *

Passera di mare * VII a ) * 4 500 * 4 500 *

Passera di mare * VII v ) , c ) * 200 ( + ) * 200 *

Passera di mare * VII d ) , e ) * 5 500 ( + ) * 5 500 *

Passera di mare * VII f ) , g ) * 1 450 * 1 450 *

Passera di mare * VIII ( zona CEE ) * 250 ( + ) * 250 *

Passera canadese * NAFO 3 Ps * 5 000 * 550 *

Passera lingua di cane * NAFO 3 Ps * 3 000 * 410 *

Sogliola * III a ) , III b ) , c ) , d ) , ( zona CEE ) * 600 ( + ) * 600 *

Sogliola * IV , II a ) ( zona CEE ) * 21 000 * 21 000 *

Sogliola * VI , V b ) ( zona CEE ) * 50 ( + ) * 50 *

Sogliola * VII a ) * 1 600 * 1 600 *

Sogliola * VII b ) , c ) * 60 ( + ) * 60 *

Sogliola * VII d ) * 2 600 ( + ) * 2 600 *

Sogliola * VII e ) * 1 700 ( + ) * 1 700 *

Sogliola * VII f ) , g ) * 1 600 * 1 600 *

Sogliola * VII ( zona CEE ) * 3 100 ( + ) * 3 100 *

Sgombro * III a ) , IV , II a ) ( zona CEE ) , III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 25 000 * 0 *

Sgombro * VI , V b ) ( zona CEE ) , VII , VIII ( zona CEE ) * 401 000 * 375 000 *

Spratto * III a ) * 77 000 ( + ) * 48 000 *

Spratto * III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 3 400 ( + ) * 3 400 *

Spratto * IV , II a ) , ( zona CEE ) * 400 000 ( + ) * 325 000 *

Sugarello * IV , VI , VII , VII ( zona CEE ) * 250 000 ( + ) * 244 000 *

Nasello * III a ) , III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 1 300 ( + ) * 1 300 *

Nasello * IV , II a ) ( zona CEE ) * 2 750 ( + ) * 2 750 *

Nasello * VI , VII , VII ( zona CEE ) , V b ) ( zona CEE ) * 37 750 * 26 250 *

Acciuga * VIII * 32 000 ( + ) * 3 000 *

Gado norvegese * III a ) , IV ( zona CEE ) , II a ) ( zona CEE ) * 371 000 ( + ) * 321 000 *

Melù * IV ( zona CEE ) , VI , VII , XII ( zona CEE ) , XIV ( zona CEE ) * 580 000 ( + ) * 415 000 *

Cicerello * XIV ( zona CEE ) , V a ) ( zona CEE ) * 0 * 0 ( 4 ) *

Cicerello * NAFO 1 * 0 * 0 ( 4 ) *

Scorfano di Norvegia * V ( zona CEE ) , XIV ( zona CEE ) * 43 500 * 43 000 *

Scorfano di Norvegia * NAFO 1 * 10 000 * 9 500 *

Scorfano di Norvegia * NAFO 3 Ps * 18 000 * 2 000 *

Halibut della Groenlandia * V ( zona CEE ) , XIV ( zona CEE ) * 3 950 * 3 200 *

Halibut della Groenlandia * NAFO 1 * 20 000 * 7 250 ( 5 ) *

Halibut * XIV ( zona CEE ) * 220 ( + ) * 220 *

Halibut * NAFO 1 * 1 000 ( + ) * 1 000 *

Gamberi e gamberetti * XIV ( zona CEE ) , V ( zona CEE ) * 5 500 ( + ) * 3 050 *

Gamberi e gamberetti * NAFO 1 * 30 000 * 28 650 *

Gamberi e gamberetti * Guiana francese * ( 6 ) * ( 6 ) *

Aringa * III a ) * 60 000 * 25 400 *

Aringa * III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 34 900 * 33 900 *

Aringa * IV a ) , II a ) ( zona CEE ) * 0 * 0 *

Aringa * IV b ) * 0 * 0 *

Aringa * IV c ) ( escl . ris . Blackwater ) , VII d ) * 72 000 * 68 000 ( 7 ) *

Aringa * IV c ) ( ris . Blackwater ) ( 8 ) * 0 ( ** ) * 0 ( ** ) ( 9 ) *

Aringa * VI a ) ( nord ) ( 10 ) , VI b ) , V b ) ( zona CEE ) * 80 000 * 66 200 *

Aringa * VI a ) ( sud ) ( 11 ) , VII b ) , c ) * 11 000 * 11 000 *

Aringa * VI a ) , Riserva di Clyde ( 12 ) * 2 500 * 2 500 *

Aringa * VII a ) ( 13 ) , Riserva di Mourne ( 14 ) * 600 * 600 *

Aringa * VII a ) ( 13 ) , Riserva di Manx ( 15 ) * 3 200 * 3 200 *

Aringa * VII e ) * 500 ( + ) * 500 *

Aringa * VII f ) * 0 * 0 *

Aringa * VII g ) , k ) ( 16 ) * 8 100 * 8 100 ( 17 ) *

Lupa di mare * NAFO 1 * 6 000 * 6 000 *

Mallotus villosus * II b ) * 0 * 0 *

Mallotus villosus * XIV ( zona CEE ) , V ( zona CEE ) * 10 000 * 0 *

Salmone * III b ) , c ) , d ) ( zona CEE ) * 920 * 920 *

Salmone * NAFO 1 : Ad ovest di 44° Ovest * - * 1 253 *

Note

( 1 ) Tranne 1 600 tonnellate attribuite alla zona costiera norvegese .

( 2 ) Tranne una stima di 5 600 tonnellate di catture accessorie a scopo industriale .

( 3 ) Tranne una stima di 22 180 tonnellate di catture accessorie a scopo industriale .

( 4 ) Fatte eccezione di talune possibilità di catture a fini sperimentali .

( 5 ) 12 000 tonnellate non ripartite .

( 6 ) Vedi regolamento ( CEE ) n . 1177/82 .

( 7 ) Per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 28 febbraio 1983 .

( 8 ) Zona marittima del ' estuario del Tamigi tra Felixtowe e Notrh Foreland , entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito .

( 9 ) TAC e quote per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983 .

( 10 ) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a ) , a nord del 56° 00' di latitudine nord e nella parte di VI a ) situata a est di 7° 00' di longitudine ovest e a nord di 55° 00' di latitudine nord , escluso il Clyde , quale definito nella nota 12 .

( 11 ) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a ) a sud di 56° 00' latitudine nord e a ovest di 7° 00' di longitudine ovest .

( 12 ) Regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point .

( 13 ) La divisione CIEM VII a ) è ridotta della zona aggiunta al Mare Celtico delimitato :

- a nord da 52° 30' di latitudine nord ,

- a sud da 52° 00' di latitudine nord ,

- a ovest dalla costa dell ' Irlanda ,

- a est dalla costa del Regno Unito .

( 14 ) Si tratta della popolazione di aringhe all ' interno di 12 miglia a est delle coste dell ' Irlanda e dell ' Irlanda del Nord entro 53° 00' e 55° 00' di latitudine nord .

( 15 ) Si tratta della popolazione di aringhe presente nel mare d ' Irlanda [ CIEM VII a ) ] , esclusa la zona citata nella nota 14 .

( 16 ) Aumentata della zona delimitata :

- a nord da 52° 30' di latitudine nord ,

- a sud da 52° 00' di latitudine nord ,

- a ovest dalla costa dell ' Irlanda ,

- a est dalla costa del Regno Unito .

( 17 ) Dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983 .

( + ) TAC precauzionale .

( * ) Soluzione ad hoc per il 1982 .

( ** ) Con riserva di riesame dopo una nuova estimazione scientifica .

ALLEGATO II

Riserva * Specie * Regione geografica * Zona CIEM/NAFO * Stato membro * Contingente 1982 in tonnellate *

Merluzzo bianco * Skagerrak * III a ) * Belgio * 50 ( 1 ) *

* * * Danimarca * 15 950 ( 2 ) *

* * * Germania * 400 ( 1 ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 100 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 16 500 *

Merluzzo bianco * Kattegat * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 9 700 ( 3 ) *

* * * Germania * 200 ( 1 ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 9 900 *

Merluzzo bianco * Baltico * III b ) ,, c ) , d ) ( zona CEE ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 90 000 ( * ) *

* * * Germania * 25 000 ( * ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 115 000 *

Merluzzo bianco * Mare del Nord * IV * Belgio * 8 700 *

* Mar di Norvegia * II a ) * Danimarca * 50 000 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 31 700 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 10 750 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 28 250 *

* * * Regno Unito * 114 700 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 244 100 * *

Merluzzo bianco * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * 100 *

* Rockall * V b ) * Danimarca * *

* a sud delle faeroeer * ( zona CEE ) * Germania * 930 *

* * * Grecia *

* * * Francia * 10 000 *

* * * Irlanda * 3 900 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 16 570 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 31 500 * *

Merluzzo bianco * Canale di Bristol * VII eccetto * Belgio * 700 *

* ad ovest ed a sud dell ' Irlanda * VII a ) * Danimarca * *

* Manica * VIII * Germania * *

* Golfo di Guascogna * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * * Francia * 12 000 *

* * * Irlanda * 1 600 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 100 *

* * * Regno Unito * 1 300 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 15 700 *

Merluzzo bianco * Mare d ' Irlanda * VII a ) * Belgio * 400 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 1 100 *

* * * Irlanda * 7 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 100 *

* * * Regno Unito * 6 400 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 15 000 *

Merluzzo bianco * ad est della Groenlandia * XIV * Belgio * *

* Islanda a nord delle Azzorre * ( zona CEE V a ) * Danimarca * 3 500 ( 4 ) *

* * ( zona CEE ) * Germania * 100 000 *

* * XII * Grecia * *

* * ( zona CEE ) * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 1 500 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 15 000 *

Merluzzo bianco * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * 62 000 ( ** ) *

* * * Totale CEE * 62 000 ( ** ) *

Merluzzo bianco * S . Pierre e Miquelon * NAFO 3 Ps * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * Grecia * *

* * * Francia * 5 170 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 5 170 *

Eglefino * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * 50 ( 1 ) *

* Baltico * III b ) , c ) , d ) * Danimarca * 8 500 ( 5 ) *

* * ( zona CEE ) * Germania * 540 ( 1 ) *

* * * Grecia * *

* * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 10 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale EEC * 9 100 *

Eglefino * Mare del Nord * IV * Belgio * 1 600 *

* Mar di Norvegia * II a ) * Danimarca * 11 000 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 7 000 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 12 200 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 1 200 *

* * * Regno Unito * 117 100 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 150 100 * *

Eglefino * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * V b ) * Danimarca * *

* a sud delle faeroeer * ( zona CEE ) * Germania * 100 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 4 200 *

* * * Irlanda * 3 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 30 700 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 38 000 * *

Eglefino * Mare d ' Irlanda * VII * Belgio * 50 *

* Canale di Bristol * VII a ) * Danimarca * *

* ad ovest ed a sud dell ' Irlanda , * ( zona CEE ) * Germania * *

* Manica * Grecia * *

* Golf di Guascogna * * Francia * 3 000 *

* * * Irlanda * 1 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 450 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 4 500 *

Merluzzo carbonaro * Skagerrak e Kattegat * III a ) , IV , * Belgio * 50 ( 1 ) *

* Mare del Nord * II a ) * Danimarca * 5 940 ( 5 ) *

* Mare di Norvegia * ( zona CEE ) * Germania * 15 000 ( 1 ) *

* Baltico * III b ) , c ) , d ) * Grecia * *

* * ( zona CEE ) * Francia * 35 300 ( 1 ) *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 150 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * 11 500 ( 1 ) *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 67 940 *

Merluzzo carbonaro * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * V b ) ( zona CEE ) * Danimarca * *

* a sud delle Faeroeer * * Germania * 1 900 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 18 870 *

* * * Irlanda * 630 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 4 600 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 26 000 *

Merluzzo carbonaro * Mare d ' Irlanda * VII * Belgio * 20 *

* Canale di Bristol * VIII * Danimarca * *

* ad ovest e a sud dell ' Irlanda * ( zona CEE ) * Germania * *

* Manica * * Grecia * *

* Golfo di Guascogna * * Francia * 4 400 *

* * * Irlanda * 2 200 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 1 200 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 7 820 *

Merlano * Skagerrak * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 3 780 ( 2 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 70 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 850 *

Merlano * Kattegat * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 15 800 ( 3 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 15 800 *

Merlano * Baltico * III b ) , c ) , d ) * Belgio * *

* * ( zona CEE ) * Danimarca * 2 500 *

* * * Germania * 100 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 2 600 *

Merlano * Mare del Nord * IV * Belgio * 4 000 *

* Mare di Norvegia * II a ) * Danimarca * 17 300 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 4 500 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 26 000 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 10 000 *

* * * Regno Unito * 69 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 130 800 ( 6 ) *

Merlano * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * V b ) * Danimarca * *

* a sud delle Faeroeer * ( zona CEE ) * Germania * 100 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 2 000 *

* * * Irlanda * 4 900 *

* * * Italia * *

* * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 9 400 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * totale CEE * 16 400 *

Merlano * Mare d ' Irlanda * VII a ) * Belgio * 100 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 1 250 *

* * * Irlanda * 7 200 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 20 *

* * * Regno Unito * 9 600 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 18 170 *

Merlano * Manica * VII ( eccetto VII a ) * Belgio * 200 *

* ad ovest dell ' Irlanda Canale di Bristol * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 12 300 *

* * * Irlanda * 5 700 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 100 *

* * * Regno Unito * 2 200 *

* * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 20 500 *

Passera di mare * Skagerrak * III a ) * Belgio * 60 ( 1 ) *

* * * Danimarca * 7 800 ( 2 ) *

* * * Germania * 40 ( 1 ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 1 500 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 9 400 *

Passera di mare * Kattegat * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 6 230 ( 3 ) *

* * * Germania * 70 ( 1 ) *

* * * Grecia *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 6 300 *

Passera di mare * Mare del Nord * IV * Belgio * 8 000 *

* Mare di Norvegia * II a ) * Danimarca * 26 000 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 7 500 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 1 500 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 50 000 *

* * * Regno Unito * 37 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 130 000 *

Passera di mare * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * V b ) * Danimarca * *

* a sud delle Faeroeer * ( zona CEE ) * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 50 *

* * * Irlanda * 660 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 1 100 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * Totale CEE * 1 810 *

Passera di mare * Mare d ' Irlanda * VII a ) * Belgio * 230 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 100 *

* * * Irlanda * 1 800 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 70 *

* * * Regno Unito * 2 300 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 4 500 *

Passera di mare * ad ovest dell ' Irlanda * VII b ) , c ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 40 *

* * * Irlanda * 160 *

* * * Italia * 160 *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 200 *

Passera di mare * Manica * VII d ) , e ) * Belgio * 900 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 3 000 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 1 600 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 5 500 *

Passera di mare * Canale di Bristol e sud-est dell ' Irlanda * VII f ) , g ) * Belgio * 360 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 650 *

* * * Irlanda * 100 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 340 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 450 *

Passera di mare * Golfo di Guascogna * VIII ( zona CEE ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 250 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 250 *

Passera di mare * S . Pierre e Miquelon * NAFO 3 Ps * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 550 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 550 *

Passera di mare * S . Pierre e Miquelon * NAFO 3 Ps * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 410 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 410 *

Sogliola * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* Baltico * III b ) , c ) , d ) * Danimarca * 520 ( 5 ) *

* * ( zona CEE ) * Germania * 30 ( 5 ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 50 ( 1 ) *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 600 *

Sogliola * Mare del Nord * IV * Belgio * 1 750 *

* Mare di Norvegia * II a ) * Danimarca * 800 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 1 400 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 350 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 15 800 *

* * * Regno Unito * 900 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 21 000 *

Sogliola * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * V b ) * Danimarca * *

* a sud delle Faeroeer * ( zona CEE ) * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * 40 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 10 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * totale CEE * 50 *

Sogliola * Mare d ' Irlanda * VII a ) * Belgio * 790 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 10 *

* * * Irlanda * 195 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 250 *

* * * Regno Unito * 355 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 600 *

Sogliola * ad ovest dell ' Irlanda * VII b ) , c ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 10 *

* * * Irlanda * 50 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 60 *

Sogliola * Manica orientale * VII d ) * Belgio * 700 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 1 400 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 500 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 2 600 *

Sogliola * Manica occidentale * VII e ) * Belgio * 60 *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 640 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 1 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 700 *

Sogliola * Canale di Bristol * VII f ) , g ) * Belgio * 1 000 *

* a sud-est dell ' Irlanda * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 100 *

* * * Irlanda * 50 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 450 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 600 *

Sogliola * Golfo di Guascogna * VIII * Belgio * 10 *

* * ( zona CEE ) * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 2 990 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 100 *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 100 *

Sgombro * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* Mare del Nord * IV * Danimarca * *

* Baltico * III b ) , c ) , d ) * Germania * *

* Mare di Norvegia * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * II a ) * Francia * *

* * ( zona CEE ) * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Sgombro * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * *

* Rockall * VII * Danimarca * *

* Mare d ' Irlanda * VIII * Germania * 24 000 *

* Canale di Bristol * ( zona CEE ) * Grecia * *

* ad ovest e a sud dell ' Irlanda * V b ) * Francia * 16 000 *

* Manica * ( zona CEE ) * Irlanda * 80 000 *

* Golfo di Guascogna * * Italia * *

* Faeroeer * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 35 000 *

* * * Regno Unito * 220 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 375 000 ( *** ) *

Spratto * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 47 900 ( 5 ) *

* * * Germania * 100 ( 1 ) *

* * * Grecia *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 48 000 *

Spratto * Baltico * III b ) , c ) , d ) , ( zona CEE ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 2 700 *

* * * Germania * 700 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 400 *

Spratto * Mare del Nord * IV * Belgio * *

* Mare del Norvegia * II a ) * Danimarca * *

* * ( zona CEE ) * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * 325 000 *

* * * Totale CEE * 325 000 *

Sugarello * Mare del Nord * IV , VI , VII , VIII * Belgio * *

* ad ovest della Scozia * ( zona CEE ) * Danimarca * *

* Rockall * * Germania * *

* Mare d ' Irlanda * * Grecia * *

* Canale di Bristol * * Francia * *

* ad ovest ed a sud dell ' Irlanda * * Irlanda * *

* Manica * * Italia * *

* Golfo di Guascogna * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * 244 000 *

* * * Totale CEE * 244 000

Nasello * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* Baltico * III b ) , c ) , d ) * Danimarca * 1 300 ( 1 ) *

* * ( zona CEE ) * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 300 *

Nasello * Mare del Nord * IV ) * Belgio * 100 *

* Mare di Norvegia * II a ) * Danimarca * 850 *

* * ( zona CEE ) * Germania * 100 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 800 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 200 *

* * * Regno Unito * 700 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 2 750 *

Nasello * ad ovest della Scozia * VI * Belgio * 150 *

* Rockall * VII * Danimarca * *

* Mare d ' Irlanda * VIII * Germania * *

* Canale di Bristol * ( zona CEE ) * Grecia * *

* ad ovest e a sud dell ' Irlanda * V b ) * Francia * 21 000 *

* Manica * ( zoba CEE ) * Irlanda * 1 300 *

* Golfo di Guascogna * * Italia * *

* Faeroeer * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 3 800 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 26 250 *

Acciuga * Golfo di Guascogna * VIII * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 3 000 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 000 *

Gado norvegese * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* Mare del Nord * IV * Danimarca * *

* Mare di Norvegia * ( zona CEE ) * Germania * *

* * II a ) * Grecia * *

* * ( zona CEE ) * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * 321 000 *

* * * Totale CEE * 321 000 *

Melù * Mare del Nord * IV * Belgio * *

* ad ovest della Scozia * ( zona CEE ) * Danimarca * *

* Rockall * VI , VII * Germania * *

* Mare d ' Irlanda * XIV * Grecia * *

* Canale di Bristol * ( zona CEE ) * Francia * *

* ad ovest e a sud dell ' Irlanda * XII * Irlanda * *

* Manica * ( zona CEE ) * Italia * *

* ad est della Groenlandia * * Lussemburgo * *

* a nord delle Azzorre * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * 415 000 *

* * * Totale CEE * 415 000 *

Cicerello * ad est della Groenlandia * XIV * Belgio * *

* Islanda * ( zona CEE ) * Danimarca * *

* * V a ) * Germania * *

* * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 ( 7 ) *

Cicerello * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 ( 7 ) *

Scorfani * nord-ovest dell ' Islanda * V * Belgio * *

* a sud delle Faeroeer * ( zona CEE ) * Danimarca * 500 ( 2 ) *

* ad est della Groenlandia * XIV * Germania * 42 000 *

* * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * * Francia * 300 *

* * * Irlanda *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 200 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 43 000 *

Scorfani * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * 4 000 ( 8 ) *

* * * Germania * 5 400 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 100 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 9 500 *

Scorfani * S . Pierre Miquelon * NAFO * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 2 000 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 2 000 *

Halibut di Groenlandia * nord-ovest dell ' Islanda * V * Belgio * *

* a sud delle Faeroeer * ( zona CEE ) * Danimarca * 50 *

* ad est della Groenlandia * XIV * Germania * 3 000 *

* * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 150 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 200 *

Halibut di Groenlandia * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * 6 000 ( 8 ) *

* * * Germania * 1 200 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 50 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 7 250 *

Halibut * ad est della Groenlandia * XIV * Belgio * *

* * ( zona CEE ) * Danimarca * 220 ( 8 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 220 *

Halibut * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * 1 000 ( 8 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 000 *

Gamberi e gamberetti * ad ovest della Groenlandia * XIV * Belgio * *

* nord-ovest dell ' Islanda * ( zona CEE ) * Danimarca * 2 525 ( 10 ) *

* a sud delle Faeroeer * V * Germania * *

* * ( zona CEE ) ( 9 ) * Grecia * *

* * * Francia * 525 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 050 * $Gamberi e gamberetti * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * 28 250 ( 10 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 400 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 28 650 *

Gamberi e gamberetti * Guyana francese * * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * ( 11 ) *

Aringa * Skagerrak e Kattegat * III a ) * Belgio * *

* * * Danimarca * 25 000 ( 2 ) ( 3 ) *

* * * Germania * 400 ( 1 ) *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 25 400 *

Aringa * Baltico * III b ) , c ) , d ) * Belgio * *

* * ( zona CEE ) * Danimarca * 18 900 *

* * * Germania * 15 000 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 33 900 *

Aringa * Mare del Nord settentrionale * IV a ) * Belgio * *

* Mare di Norvegia * II a ) ( zona CEE ) * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Aringa * Mare del Nord centrale * IV b ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Aringa * Mare del Nord meridionale * IV c ) r riserva di Blackwater esclusa ), VII d ) * Belgio * 5 000 *

* Manica orientale * * Danimarca * 5 000 *

* * * Germania * 5 000 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 13 000 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 19 000 *

* * * Regno Unito * 21 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 68 000 *

Aringa * Mare del Nord meridionale * ( riserva di Balckwater ) ( 12 ) * IV c ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Aringa * ad ovest della Scozia * VI a ) N : VI a ) al nord del 56° 00' di lattitudine nord e nella zona del VI a ) situata all ' est del 7° 00' di longitudine ovest e al nord del 55° 00' di latitudine nord * Belgio * *

* ( escluso Clyde ) , Rockall , a sud delle Faeroeer * VI b ) V b ) ( zona CEE ) * Danimarca * *

* * * Germania * 7 400 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 1 400 *

* * * Irlanda * 10 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 7 400 *

* * * Regno Unito * 40 000 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 66 200 *

Aringa * ad ovest della Scozia * VI a ) S : VI a ) al sud del 56° 00' di latitudine nord e all ' ovest del 7° 00' di longitudine ovest * Belgio * *

* ( escluso Clyde ad ovest dell ' Irlanda * VII b ) , c ) * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * 10 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 1 000 *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 11 000 *

Aringa * ad ovest della Scozia * VI a ) * Belgio * *

* ( riserva di Clyde ) ( 13 ) * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 2 500 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 2 500 *

Aringa * Mare d ' Irlanda * VII a ) ( 14 ) * Belgio * *

* ( riserva di Mourne ) * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * 200 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 400 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 600 *

Aringa * Mare d ' Irlanda * VII a ) ( 14 ) ) * Belgio * *

* ( riserva di Man ) * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * 800 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 2 400 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 3 200 *

Aringa * Manica occidentale * VII e ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 250 *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * 250 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 500 *

Aringa * Canale di Bristol * VII f ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Aringa * Mare Baltico ( sud-ovest Irlanda ) * VII g ) - k )( 16 ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * 90 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * 500 *

* * * Irlanda * 7 000 *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * 500 *

* * * Regno Unito * 10 *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 8 100 *

Lupa di mare * ad ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * * Danimarca * 4 000 ( 17 ) *

* * * Germania * 2 000 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 6 000 *

Mallotus villosus * Spitzberg e Isola degli orsi * II b ) * Belgio * *

* * * Danimarca * *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Mallotus villosus * ad est della Groenlandia * XIV * Belgio * *

* a nord-ovest dell ' Islanda * ( zona CEE ) * Danimarca * *

* a sud delle Faeroeer * V * Germania * *

* * ( zona CEE ) * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 0 *

Salmone * Baltico * III b ) , c ) , d ) * Belgio * *

* * ( zona CEE ) * Danimarca * 853 *

* * * Germania * 67 *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 920 *

Salmone * ovest della Groenlandia * NAFO 1 * Belgio * *

* * ( all ' ovest di 44° 00' ovest ) * Danimarca * 1 253 ( 18 ) *

* * * Germania * *

* * * Grecia * *

* * * Francia * *

* * * Irlanda * *

* * * Italia * *

* * * Lussemburgo * *

* * * Paesi Bassi * *

* * * Regno Unito * *

* * * Disponibile per gli Stati membri * *

* * * Totale CEE * 1 253 *

( 1 ) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all ' interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia , e nel Kattegat all ' interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia .

( 2 ) Questo contingente non può essere pescato all ' intero di una zona di 3 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia .

( 3 ) Questo contingente non può essere pescato all ' interno di una zona di 3 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia .

( 4 ) Attribuzione speciale riservata esclusivamente ai pescatori costieri della Groenlandia .

( 5 ) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all ' interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia , e nel Kattegat all ' interno di una zona di 3 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia .

( 6 ) Ad eccezione delle catture accessorie effettuate durante campagne di pesca destinate alla fabbricazione di farina .

( 7 ) Fatta eccezione di talune possibilità limitate di catture a fini sperimentali .

( 8 ) Riservate unicamente ai pescatori costieri della Groenlandia .

( 9 ) La pesca costiera nella zona compresa nelle 12 miglia a partire dalle linee di base della Groenlandia è riservata esclusivamente ai pescatori costieri della Groenlandia .

( 10 ) Di cui 2 000 t riservate esclusivamente ai pescatori della Groenlandia .

( 11 ) Vedi regolamento ( CEE ) n . 1177/82 .

( 12 ) Regione marittima situata all ' estuario del Tamigi tra Felixtowe e Nord Foreland all ' interno delle 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito .

( 13 ) Regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point .

( 14 ) La divisione CIEM VII a ) è diminuita della parte aggiunta al Mar Celtico delimitata :

- a nord dalla latitudine 52° 30' N ,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N ,

- ad ovest dalla costa dell ' Irlanda , PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 383R0172.1

- ad est dalla costa del Regno Unito .

( 15 ) Si tratta della riserva di aringhe del Mar d ' Irlanda [ CIEM VII a ) ] , escluse le zone di cui alla nota I che precede ( Riserva di Mourne ) .

( 16 ) Aumentata della parte delimitata :

- a nord dalla latitudine 52° 30' N ,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N ,

- ad ovest dalla costa dell ' Irlanda ,

- ad est dalla costa del Regno Unito .

( 17 ) Riservato esclusivamente ai pescatori costieri della Groenlandia .

( 18 ) Possibilità di cattura riservate esclusivamente ai pescatori costieri della Groenlandia .

( * ) Trasferimento volontario ad hoc nel 1982 di 5 000 tonnellate dalla Germania alla Danimarca .

( ** ) Nessuna ripartizione tra gli Stati membri . Soluzione ad hoc per il 1982 .

( *** ) Non inclusa l ' autorizzazione speciale per i pescherecci danesi ( decisione del Consiglio del 25 gennaio 1983 ) di pescare 7 000 tonnellate di sgombro occidentale fino al 31 marzo 1983 al di fuori dei TAC e dei contingenti 1982 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3749/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3569/83 del Consiglio , del 16 dicembre 1983 , recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3571/83 del Consiglio , del 16 dicembre 1983 , recante applicazione di preferenze generalizzate per l ' anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo ( 2 ) , in particolare l ' articolo 1 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3571/83 del Consiglio , del 16 dicembre 1983 , recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l ' anno 1984 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 1 ,

considerando che , per l ' insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopraccitati , devono essere definite delle regole per quando riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari , sia la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo ; che è opportuno , al riguardo , riprendere le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3606/82 della Commissione ( 4 ) , che definisce la nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita , è opportuno apportare alcune modifiche al testo del suddetto regolamento ;

considerando che la decisione dei rappresentanti dei govern degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio riuniti in sede di Consiglio , del 16 dicembre 1983 , recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate , per l ' anno 1984 , a taluni prodotto siderurgici originari di paesi in via di sviluppo ( 83/645/CECA ) ( 5 ) , prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 6 ) ; che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti ;

considerando che le risoluzione adottate nel corso della conferenza ministeriale del GATT del novembre 1982 e dell ' UNCTAD IV del giugno 1983 raccomandano un trattamento particolare a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo , volto ad applicare norme più flessibili in materia di regole d ' origine ; che , di conseguenza , è opportuno definire una procedura di deroghe alle regole d ' origine per detti paesi ;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi di cui alcuni prodotti non beneficiavano in precedenza di preferenze tariffarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Articolo 1

1 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via sviluppo , sono considerati prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze , a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità , ai sensi dell ' articolo 6 :

a ) i prodotti totalmente ottenuti in tale paese ;

b ) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano entrati diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 3 .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2 a 4 non si applicano ai prodotti di cui all ' elenco C .

Articolo 2

Ai sensi dell ' articolo 1 , lettera a ) , sono considerati totalmente ottenuti in un paese beneficiario :

a ) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal fondo marino od oceanico ;

b ) i prodotti del regno vegetale , ivi raccolti ;

c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ;

d ) i prodotti che provengano da animali vivi ;

e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;

f ) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le sue navi ;

g ) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f ) ;

h ) i prodotti usati ivi raccolti , a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime ;

i ) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ;

j ) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a ) ad i ) .

Articolo 3

1 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , sono considerate sufficienti ;

a ) le lavorazione o trasformazioni che hanno per effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della tariffa diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati , ad eccezione , tuttavia , di quelli compresi nell ' elenco A , alle quali si applicano disposizioni particolari di questo elenco ;

b ) le lavorazione o trasformazioni indicate nell ' elenco B .

per sezioni , capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni , i capitoli e le voci tariffarie della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ( CCD ) per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali .

2 . Quando , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale dell ' elenco A e dell ' elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera suscettibili di essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano o meno cambiato , voce nel corso delle lavorazioni , delle trasformazioni o del montaggio , entro i limiti ed alle condizioni previste nei singoli elenchi , non può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto il valore corrispondente al tasso comune , se i tassi sono identici nei due elenchi , o al più elevato dei due tassi , se sono differenti .

3 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , lettera b ) , le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario , indipendentemente dal fatto che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria :

a ) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acque salata , solforata o addizionata di altri prodotti , estrazione di parti avariate , nonchè le operazioni similari ) ;

b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , selezione , classificazione , assortimento ( inclusa la composizione di serie di prodotti ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ;

c ) i ) il mutamento di imballaggi , nonchù le divisioni e le riunioni di colli ;

ii ) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie , boccette , sacchi , nonchù la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette , ecc . , ed ogni altra semplice operazione di imballaggio ;

d ) l ' apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche , etichette od altri segni distintivi similari ;

e ) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse , quando uno o più componenti della miscela non rispondono alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter considerati come originari ;

f ) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo ;

g ) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a ) ad f ) ;

h la macellazione di animali .

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all ( articolo 3 dispongono che i prodotti ottenuti in un paese beneficiario siano considerati originari solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore dei prodotti ottenuti , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono

- da un lato :

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l ' importazione : il valore in dogana al momento dell ' importazione ;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio del paese in cui avviene la fabbricazione ;

- dall ' altro :

il prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d ' esportazione .

Articolo 5

1 . Allorchù siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall ' insediamento di nuove industrie , possono essere adottate deroghe alle disposizioni del presente regolamento a favore dei paesi di cui all ' allegato D dei regolamenti ( CEE ) n . 3569/83 , ( CEE ) n . 3571/83 , della decisione 83/645/CECA , nonchù all ' allegato E del regolamento ( CEE ) n . 3570/83 .

A questo scopo , il paese interessato introduce presso la Commissione delle Comunità europee una domanda basata su di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 3 .

2 . Nell ' esame delle domande si tiene particolare conto :

a ) dei casi nei quali l ' applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbero sensibilmente , per un ' industria esistente nel paese interessato , la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità , e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività ;

b ) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importazioni investimenti in un ' industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine , e nei quali una deroga che favorisse l ' attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive ;

c ) dell ' incidenza , economica e sociale , specialmente in materia di occupazione , delle decisioni da prendere .

3 . Per facilitare l ' esame delle domande di deroga , il paese richiedente fornisce , a corredo della sua domanda , un documentazione il più possibile completa , che risponda in particolare ai punti riportati di seguito :

- denominazione del prodotto finito ;

- natura e quantitativo di prodotti che vi sono stati lavorati o trasformati ;

- processo di fabbricazione ;

- valore aggiunto ;

- personale impiegato nell ' impresa interessata ;

- volume delle esportazioni previste nella Comunità ;

- giustificazione della durata richiesta ;

- altre osservazioni .

Le stesse disposizioni si applicano per quando riguarda eventuali proroghe .

Articolo 6

1 . Sono considerati come trasportati direttamente dal paese beneficiario d ' esportazione nella Comunità :

a ) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un altro paese ;

b ) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d ' esportazione , con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali , paesi , a condizione che l ' attraversamento degli stessi sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito , non siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano all ' occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali ;

c ) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio dell ' Austria , delle Finlandia , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera e che sono in seguito riesportati , in tutto o in parte , nella Comunità purchù siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali in caso di transito o di deposito , e che non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano all ' occorenza subito altre operazioni , a parte lo scarico ed il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali .

2 . La prova dell ' adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti nella Comunità :

a ) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nel paese beneficiario di esportazione e con il quale è effettuato l ' attraversamento del paese di transito ;

b ) ovvero di un ' attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito recante :

- una descrizione esatta dei prodotti ;

- la data scarico e del ricarico dei prodotti , o , eventualmente , d ' imbarco o di sbarco , con l ' indicazione delle utilizzate ;

- un ' attestazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza dei prodotti ;

c ) o , in mancanza , di qualsiasi documento probante .

Articolo 7

1 . I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all ' importazione nella Comunità al beneficio elle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 su presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato o dalle autorità doganali , o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione e con riserva che quest ' ultimo paese assista la Comunità tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo dell ' autenticità del documento , o dell ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in questione .

2 . Tuttavia , i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali ( compresi i pacchi postali ) , purchù si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 2 000 ECU ( 8 ) per spedizione , sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffaria di cui all ' articolo 1 , se accompagnati da un formulario APR , a condizione che l ' assistenza prevista al comma precedente si applichi , nelle stesse condizioni , per il detto formulario .

3 . I prodotti originari , ai sensi del presente regolamento , sono ammessi , all ' importazione nella Comunità , al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , su presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato dalle autorità doganali dell ' Austria , della Finlandia , della Norvegia , della Svezia o della Svizzera in base ad un certificato di origine , modulo A , rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario di esportazione , purchù siano rispettate le condizioni di cui all ' articolo 6 e con riserva che l ' Austria , la Finlandia , la Norvegia , la Svezia o la Svizzera assistano la Comunità , tramite le rispettive amministrazioni doganali , nel controllo dell ' autenticità e della regolarità dei certificati di origine modulo A . In queste condizioni la procedura di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 , si applica mutatis mutandis . Il termine di cui all ' articolo 27 , primo comma , è portato a 8 mesi .

4 . Fatto salvo l ' articolo 3 , paragrafo 3 , quando , a richiesta del dichiarante in dogana , un articolo smontato o non montato , contemplato nei capitoli 84 ed 85 della tariffa doganale comune sia importato con spedizioni scaglionate , alle condizioni stabilite dalle autorità competenti , esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di origine , modulo A , per l ' articolo completo all ' atto dell ' importazione della prima spedizione parziale .

5 . Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli utensili , consegnati con un materiale , con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi , oppure non sia fatturato a parte , sono considerate un tutt ' unico con il materiale , la macchina , l ' apparecchio o il veicolo in questione .

6 . Gli assortimenti , ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale , sono considerati come originari a condizione che tutti gli articolo che entrano nella loro composizione siano originari . Tuttavia , un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme , a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti .

Articolo 8

1 . Il termine di validità del certificato di origine , modulo A , è di dieci a partire dalla data del rilascio da parte dell ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione .

2 . I certificati , modulo A , che siano presentati alle autorità nella Comunità , dopo la scadenza del termine di validità di cui al paragrafo 1 , possono essere accettati al fine dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 qualora l ' inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali .

Oltre che nei casi predetti , le autorità doganali nella Comunità possono accettare i certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza di tale termine .

Articolo 9

Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d ' importazione secondo le modalità previste dalla direttiva 82/57/CEE della Commissione , del 17 dicembre 1981 , che che fissa talune disposizioni d ' applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio relativa all ' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 7 ) . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata di un ' attestazione dell ' importatore certificante che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 .

Articolo 10

1 . La Comunità ammette , come prodotti originari , al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , senza che occorra presentare un certificato di origine , modulo A , o compilare un formulario APR , i prodotti oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purchù si tratti d ' importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quando tali prodotti siano dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione delle presenti disposizioni e purchù non sussista alcun dubbio circa la veridicità di ta dichiarazione .

2 . Sono considerate , prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all ' uso personale o familiare dei destinati o dei viaggiatori i quali , per loro natura , o quantità , non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale .

Inoltre , il valore globale di tali prodotti non deve essere superiore a 140 ECU quando di tratta di piccole spedizioni o a 400 ECU quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori .

Articolo 11

1 . I prodotti spediti da un paese beneficiario per una esposizione in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano all ' importazione in quest ' ultima , delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , quando soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento al fine di essere riconoscuiti originari del paese beneficiario di esportazione e sempre che alle autorità doganali nella Comunità sia fornite la prova :

a ) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario di esportazione nel paese dell ' esposizione ;

b ) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità ;

c ) che i prodotti sono stati nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all ' esposizione ;

d ) che , dal momento in cui sono stati inviati all ' esposizione , i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione e detta esposizione .

2 . Alle autorità doganali nella Comunità deve essere presentano , nelle condizioni normali , un certificato di origine con l ' indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorenza , può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura dei prodotti e sulle condizioni nelle quali questi sono stati esposti .

3 . Il paragrafo 1 , sis applica a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale , industriale , agricolo od artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri - durante la quale i prodotti restano sotto controllo della dogana .

Articolo 12

l ' accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sui documenti presentati all ' ufficio doganale l ' adempimento delle formalità d ' importazione delle merci non comportano ipso facto l ' invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati .

Articolo 13

1 . Il controllo a posteriori dei certificati , modulo A , o dei formulari APR viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l ' autenticità del documento o l ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in questione .

2 . AI fini dell ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , le autorità doganali nella Comunità rispediscono il certificato , modulo A , o il formulario APR all ' autorità governativa competente del paese beneficiario d ' esportazione , indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse accludono al formulario APR la fattura o copia della stessa , semprechù sia stata presentata , e , forniscono tutte le informazioni che ù stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario .

Se esse decidono di sospendere l ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali nella Comunità offrono all ' importatore , fatte salve le misure conservative ritenute necessarie , la possibilità di ritirare i prodotti .

Articolo 14

Le note esplicative , gli elenchi A , B , e C , il modello del certificato di origine , modulo A , e il modello del formulario APR , allegati al presente regolamento , fanno parte integrante dello stesso .

TITOLO II

Articolo 15

Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , i paesi beneficiari rispettano o fanno rispettare le regole relative all ' elaborazione e al rilascio dei certificati di origine , modulo A , le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e quelle alla cooperazione amministrativa figuranti negli articolo seguenti .

Sezione I

Elaborazione e rilascio dei certificati di origine ( modulo A )

Articolo 16

1 . Il certificato di origine è rilasciato solo su richiesta scritta dell ' esportatore o del suo rappresentante autorizzato .

2 . L ' esportatore , od il suo rappresentante , allega alla domanda qualsiasi documento giustificativo utile , atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine .

Articolo 17

Spetta all ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario del certificato e della domanda siano debitamente compilati .

Articolo 18

Il certificato deve essere conforme al modello figurante in allegato .

Il modello di certificato in vigore nel 1982 può ancora essere utilizzato .

Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm ; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza . Esso deve essere stampato su carta bianca collata per scrittura , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g/m2 . Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici .

Quando i certificati comportano diverse copie , soltanto il primo foglio che costituisce l ' originale deve avere un fondo arabescato di colore verde .

L ' utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al retro del certificato non è obbligatoria .

Ogni certificato comporta un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo .

Esso è redatto in inglese o in inglese e , se compilato a mano , si deve fare uso dell ' inchiostro e della scrittura a stampatello .

Articolo 19

Il certificato costituisce il documento giustificativo per l ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 , per cui spetta all ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l ' origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato .

Articolo 20

1 . Le autorità governative del paese beneficiario procedono al rilascio del certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi come prodotti originari di tale paese ai sensi del titolo I .

2 . La casella n . 2 del certificato di origine , modulo A , non deve essere obbligatoriamente completata .

3 . La firma che deve essere apposta nella rubrica 11 del certificato deve essere scritta a mano .

4 . Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 , l ' autorità governativa competente ha facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile .

Articolo 21

Il certificato è tenuto a disposizione dell ' esportatore non appena l ' esportazione reale è effettuata o assicurata .

Articolo 22

La sostituzione di uno o più certificati di origine , modulo A , mediante uno o più certificati di origine , modulo A , è sempre , purchù sia fatta nell ' ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti .

Articolo 23

1 . In via eccezionale , il certificato può essere rilasciato dopo l ' esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce , allorchù non sia stato possibile rilasciato al momento dell ' esportazione in seguito ad errori , omissioni involontarie o circonstanze particolari .

2 . L ' autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell ' esportazione dei prodotti in questione .

I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni « DÉLIVRÉ A POSTERIORI » o « ISSUED RETROSPECTIVELY » , scritta nella casella n . 4 del modulo A .

Articolo 24

In caso di furto , perdita o distruzione di un certificato di origine , l ' esportatore può chiedere all ' autorità governativa competente che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest ' ultima . Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente menzione « DUPLICATA » o « DUPLICATE » scritta nella rubrica n . 4 del modulo A , con la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale . Per l ' applicazione dell ' articolo 8 , il duplicato ha effetto a partire dalla data del certificato originale .

Sezione II

Elaborazione dei formulari APR

Articolo 25

1 . Il formulario APR deve essere conforme al modello figurante in allegato .

Il modello di formulario in vigore nel 1982 può ancora essere utilizzato .

2 . Il formulario APR deve avere il formulato di 210 × 148 mm , con una tolleranza massima ammessa di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza . La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scrittura , non contenente pasta neccanica , del peso minimo di 64 g/m2 .

L ' utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al formulario APR non è obbligatoria .

Su ogni formulario è iscritto un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo .

3 . È compilato un formulario APR per ogni spedizione .

4 . Il formulario è redatto e firmato dall ' esportatore o , sotto la sua responsabilità , da suo rappresentante autorizzato . Esso è redatto in inglese o in francese . Se viene redatto a mano , deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . La firma , che deve essere apposta nel riquadro 6 del formulario , deve essere scritta a mano .

5 . Se le merci oggetto delle spedizioni sono già state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari , l ' esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nel riquadro 7 « Osservazioni » del formulari APR .

Sezione III

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 26

I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di certificati d ' origine , nonchù il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati d ' origine . La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri .

Articolo 27

1 . Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell ' articolo 13 del titolo I , il controllo è effettuato ed i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali nella Comunità entro il termine massimo di sei mesi . Essi devono permettere di determinare se il certificato di origine , modulo A , o il formulario APR contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all ' articolo 1 .

2 . Nel caso di dubbi fondati , se allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 non perviene risposta o se la risposta non comporta informazioni sufficienti a determinare l ' autenticità del documento in questione o l ' origine reale dei prodotti , una seconda comunicazione è indirizzata alle autorità interessate . Se , dopo tale seconda comunicazione , i risultati del controllo non vengano portati prima o nel termine massimo di quattro mesi a conoscenza delle autorità richiedenti , o se tali risultati non consentono di determinare l ' autenticità del documento in questione o l ' origine reale dei prodotti , le autorità richiedenti rifiutano , salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali , il beneficio delle preferenze generalizzate .

3 . Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine , modulo A , le copie dei certificati , ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti , debbono essere conservati dall ' autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di almeno due anni .

Articolo 28

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 29 , paragrafo 2 , le attestazioni di autenticità previste dal paragrafo 4 dell ' articolo 1 e paragrafo 2 dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3571/83 del Consiglio sono apposte nella casella n . 7 del certificato di origine , modulo A , previsto dal presente regolamento .

2 . Le attestazioni di cui al paragrafo 1 consistono nella descrizione delle merci di cui al paragrafo 3 , convalidate dall ' impronta del timbro dell ' autorità governativa autorizzata , nonchù dalla firma apposta a mano dal funzionario autorizzato a certificare l ' autenticità della descrizione delle merci di cui alla casella n . 7 .

3 . La descrizione delle merci prevista casella n . 7 del certificato d ' origine deve essere , secondo il caso , formulata come segue :

- « tabac brut ou non fabriquù du type Virginia » o « unmanufactured tobacco , Virginia type » ,

- « eau-de-vie d ' agave " Tequila " en recipients contenant deux litres ou moins » o « agave brandy " Tequila " , in containers holding 2 litres or less » ,

- « eau-de-vie à base de raisins , appelùe " Pisco " , en recipients contenant deux litres ou moins » o « spirits produced from grapes , called " Pisco " , in containers holding two litres o less » ,

- « eau de vie à base de raisins , appelùe " Singani " , en rùcipients contenant deux litres ou mins » o « spirits produced from grapes , called " Singani " , in containers holding two litres o less » .

Articolo 29

1 . I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi , indirizzi e facsimili dell ' impronta dei timbri , delle autorità governative autorizzate a fornire le attestazioni di cui all ' articolo 28 .

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri .

2 . In deroga all ' articolo 28 , paragrafi 1 e 2 , e fatto salvo il disposto dell ' articolo 28 , paragrafo 3 , nonchù del paragrafo 1 , il visto dell ' autorità competente a certificare l ' autenticità della descrizione delle merci di cui all ' articolo 28 , paragrafo 3 , non deve essere apposto nella casella n . 7 del certificato d ' origine , quando l ' autorità autorizzata il certificato di origine è l ' autorità governativa autorizzata a fornire l ' attestazione d ' autenticità .

Articolo 30

Le disposizioni di cui agli articoli 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , e 7 , paragrafo 3 , sono applicabili unicamente nel caso in cui , nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dall ' Austria , dalla Finlandia , alla Norvegia , dalla Svezia o dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo , detti paesi applichino disposizioni simili a quelle succitate .

La Commissione informa le autorità degli Stati membri dell ' adozione , da parte del o degli Stati interessati , di tali disposizioni e comunica loro di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , e 7 , paragrafo 3 , nonchù delle disposizioni analoghe adottate dal o dagli Stati interessati .

Articolo 31

Fatto salvo l ' articolo 9 del presente regolamento , i certificati di origine , modulo A , relativi ai prodotti che beneficiano il 1° gennaio 1984 per la prima volta di preferenze tariffarie generalizzate e di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 3569/83 , ( CEE ) n . 3570/83 e ( CEE n . 3571/83 del Consiglio , che a quella stessa data si trovino in viaggio ovvero di trovino nella Comunità in regime di deposito provvisorio , di deposito doganale o di zona franca , possono essere presentati con i documenti che comprovino il trasporto diretto , entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1983 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 362 del 24 . 12 . 1983 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 362 del 24 . 12 . 1983 , pag . 92 .

( 3 ) GU n . L 362 del 24 . 12 . 1983 , pag . 172 .

( 4 ) GU n . L 377 del 31 . 12 . 1982 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 362 del 24 . 12 . 1983 , pag . 211 .

( 6 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1982 , pag . 38 .

( 8 ) In applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del 23 novembre 1978 il controvalore in monete nazionali dell ' ECU è il seguente :

1 ECU = 45,6388 franchi belgi/franchi lussemburghesi

2,35230 marchi tedeschi

2,57346 fiorini olandesi

0,549676 lire sterline

8,23540 corone danesi

6,65057 franchi francesi

1 323,87 lire italiane

0,689841 lire irlandesi

66,7201 dracme greche

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 , ad articolo 1 :

L ' espressione « in paese beneficiario » comprende egualmente le acque territoriali di tale paese .

Le navi operanti in alto mare , comprese le « navi officina » , a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca , sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario al quale esse appartengono , purchù le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicative n . 4 .

Nota 2 , ad articolo 1 :

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici , le installazioni , le macchine e gli ustensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari dei paesi terzi .

Nota 3 , ad articolo 1 :

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti . Tuttavia , questa disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore , di utilizzazione con carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio .

Nota 4 , ad articolo 2 , lettera f ) :

L ' espressione « sue navi » si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate dal paese beneficiario ,

- che battono bandiera del paese beneficiario ,

- che appartengono almeno per metà a cittadini del paese beneficiario , o a una società la cui sede principale sia situata in tale paese , di cui il « gerente » od i « gerenti » , il presidente del Consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono citadini di detto paese e di cui , inoltre , per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata , almeno la metà del capitale appartiene a detto paese , a enti pubblici o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati ,

- il cui stato maggiore è interamente composto di citadini del paese beneficiario ,

- ed il cui equipaggio è composto , almeno nella proporzione del 75 % , da cittadini del paese beneficiario .

Nota 5 , ad articolo 4 :

per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione , ivi comprese il valore di tutti i prodotti messi in opera .

Per valore in dogana si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 .

Nota 6

L ' espressione « prodotti » utilizzata nel presente regolamento comprende anche le espressioni : articoli , merci , materie , materiali e ogni altra espressione equivalente .

Nota 7

1 . Il o i certificati di origine , modulo A , di sostituzione rilasciati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 0 22 del presente regolamento , valgono come certificati di origine definitive per i prodotti in essi descritti . Il certificato di sostituzione è redatto su domanda scritta del riesportatore .

2 . Il certificato di sostituzione deve indicare nella casella in altro a destra il nome del paese intermediario in cui il certificato di sostituzione è rilasciato .

Nella casella n . 4 deve figurare una delle seguenti diciture « certificat de remplacement » o « replacement certificate » , nonchù la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie .

Nella casella n . 1 deve figurare il nome del riesportatore .

Nella casella n . 2 può figurare il nome del destinatario finale .

Nelle caselle da 3 a 9 devono essere riportate tutte le diciture che figurano sul certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati .

Nella casella n . 10 deve fatto riferimento alla fattura del riesportatore .

Nella casella n . 11 deve figurare il visto dell ' autorità che ha rilasciato il certificato di sostituzione . Tale autorità è responsabile soltanto della compilazione del certificato di sostituzione .

Nella casella n . 12 sono indicati il paese d ' origine e il paese di destinazione così come figurano sul certificato iniziale . Questa casella è firmata dal riesportatore . Il riesportatore in buona fede che firma tale casella non è tuttavia responsabile dell ' esattezza delle diciture e indicazioni che figurano sul certificato d ' origine iniziale .

3 . L ' ufficio doganale presso il quale ha luogo l ' operazione verifica sul certificato iniziale i pesi , i numeri e la natura dei colli rispediti , indicandovi i numeri di serie del o dei certificati di sostituzione corrispondenti . Il certificato originale deve essere conservato dall ' ufficio doganale interessato per almeno due anni .

4 . Al certificato di sostituzione può essere acclusa fotocopia del certificato iniziale .

Nota 8 , ad articolo 20 , paragrafo 2 :

Poichù la casella 2 del certificato d ' origine , formula A , non deve essere obbligatoriamente completata , la casella n . 12 dello stesso certificato deve essere debitamente completata con le menzione « Comunità economica europea » o con la menzione di uno Stato membro . Invece , in caso di applicazione della procedura di transito di cui agli articoli 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , e 7 , paragrafo 3 , del presente regolamento , uno dei paesi che accordano preferenze di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 , deve essere menzionato come paese d ' importazione conformemente alla nota 7 , paragrafo 2 , ultimo comma .

Note agli elenchi A e B

1 . Gli elenchi comprendono alcuni prodotti che non beneficiano delle preferenze tariffarie , ma che possono essere utilizzati nelle fabbricazioni di prodotti che beneficiano di tali preferenze .

2 . La denominazione dei prodotti nella seconda colonna degli elenchi corrisponde alla designazione che figura , per rapporto al numero della posizione tariffaria considerata , nella nomenclatura del CCD .

3 . Quando un numero della voce della nomenclatura del CCD che figura nella prima colonna dell ' elenco è proceduto da « ex » , la regola corrispondente si applica unicamente ai prodotti denominati nella seconda colonna .

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura , ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti * N . della voce tariffaria * Denominazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » *

02.06 * Carni e frattaglie , commestibili di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate * Salagione , immersione in salamoia , essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn . 02.01 e 02.04 * *

03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * Essiccazione , salagione , immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura * *

04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati , o zuccherati * Conservazione , concentrazione del latte o della crema di latte della voce n . 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti * *

04.03 * Burro * Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema * *

04.04 * Formaggi e latticini * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 04.01 , 04.02 e 04.03 * *

07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati * Congelazione di ortaggi e piante mangerecce *

07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , di ortaggi e di piante mangerecce della voce n . 07.01 * *

07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidrati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati * Essiccazione , disidratazione , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n . 07.01 al n . 07.03 incluso * *

08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * Congelazione di frutta * *

08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , di frutta delle voci dal n . 08.01 al n . 08.09 incluso * *

08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) * Essiccazione di frutta * *

11.01 * Farine di cereali * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.02 * Semole , semolini , cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n . 07.06 * Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n . 07.05 , da prodotti della voce n . 07.06 o da frutta del capitolo 8 * *

11.05 * Farina , semolino e fiocchi , da patate * Fabbricazione a partire da patate * *

11.07 * Malto , anche torrefatto * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.08 * Amidi e fecole ; inulina * Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 , da patate o da altri prodotti del capitolo 7 * *

11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento * *

15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti a mezzo di solventi * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 02.05 * *

15.02 * Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 02.01 e 02.06 * *

15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati * Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 2 e 3 * *

15.06 * Altri grassi ed oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *

ex 15.07 * Oli vegetali fissi fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , esclusi gli oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica , la cera di mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana * Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 7 e 12 * *

16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *

16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *

16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *

16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) preparati o conservati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *

ex 17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

17.02 * Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati nù colorati , succedanei del miele , anche misti , con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17 * *

18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao * * Fabbricazione a partire da cacao in grani originario *

18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao * Fabbricazione a partire da saccarosio o per la quale vengono utilizzati prodotti delle voci dal n . 18.01 al n . 18.05 incluso , il cui valore supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto * *

ex 19.02 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 11.07 * *

ex 19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole od estratti di malto , anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte e zuccheri * *

19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione a partire da grano duro *

19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

19.05 * Prodotti a base di cereali , ottenuti per soffiatura o tostatura ; /« puffed-rice » , « corn-flakes » e simili * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

19.07 * Pane , biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta , ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *

19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *

20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7 e 8 *

20.02 * Ortaggi , piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico * * Fabbricazione a a partire da prodotti originari del capitolo 7 *

20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 *

20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 *

20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 *

20.06 * Frutta alimentari preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 , 9 , 17 e 22 *

20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri * * Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7 , 8 e 17 *

ex 21.02 * Cicoria torrefatta e suoi estratti * Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca * *

21.04 * Salse ; condimenti composti * * Fabbricazione a partire da concentrato di pomodoro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 20.02 * *

ex 21.07 * Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto * *

22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta * *

22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 *

22.08 * Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 *

22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 *

22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 *

ex 23.03 * Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca , superiore a 40 % in peso * Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco * *

23.04 * Panelli , sansa di olive ed altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie * Fabbricazione a partire da prodotti diversi * *

23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte , zuccheri e melassi * *

ex 24.02 * Sigarette ; sigari e sigaretti ; tabacco da fumo * * Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso dei prodotti del n . 24.01 utilizzati sono prodotti originari *

ex 28.38 * Solfato d ' alluminio * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 28.20 * *

30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * Fabbricazione a partire da sostanze attive * *

ex 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche per usi medici o chirurgici * * Fabbricazione a partire da sostanze farmaceutiche originarie *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

32.06 * Lacche coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 32.04 e 32.05 * *

32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche , quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato * *

32.10 * Colori per la pittura artistica , l ' insegnamento , la pittura di insegne , per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento , in tubi , vasi , flaconi , scodellini e presentazioni simili , anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non , pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 32.04 al n . 32.09 incluso * *

32.12 * Mastici ( compresi i mastici e i cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * Fabbricazione a partire da prodotti della voci n . 32.09 * *

ex 33.06 * Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire da oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti , e resinoidi * *

34.01 * Saponi ; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone , in barre , in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani ( contenenti o no sapone ) * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 34.02 e 34.05 * *

35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola * * Fabbricazione a partire da granturco o patate *

ex 35.07 * Enzimi preparati non nominati nù compresi altrove * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 36.08 * Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili * Fabbricazione a partire da materie infiammabili * *

37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 37.02 * *

37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate , in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 37.01 * *

37.04 * Lastre e pellicole impressionate non sviluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 37.01 e 37.02 * *

38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante , e prodotti simili , presentati allo stato di preparazioni o in forme , recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie tessili simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.13 * Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione , ed altri additivi preparati simili per oli minerali * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; garantire e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati nù compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati nù compresi altrove ad esclusione : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

* - degli oli di flemma , e dell ' olio di Dippel * * *

* - degli acidi naftenici e loro sali , insolubili nell ' acqua ; degli esteri degli acidi naftenici * * *

* - degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell ' acqua ; degli esteri degli acidi solfonaftenici * * *

* - dei solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici , e loro sali * * *

* - degli alchilbenzoli o alchinaftaline , in miscele * * *

* - degli scambiatori di ioni * * *

* - dei catalizzatori * * *

* - delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche * * *

ex 38.19 ( segue ) * - dei cementi , malte e composizioni simili , refrattari * * *

* - degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas * *

* - dei carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . ex 38.01 ) in composizioni metallografitiche ed altre , presentati sotto forma di placchette , di barre o di altri semiprodotti * * *

* - sorbite , esclusa la sorbite della voce n . 29.04 * * *

* - le acque ammoniacali e le masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione dal gas illuminante * * *

ex capitolo 39 * Tessuti non compresi nella voce n . 59.08 in applicazione della nota 2A del capitolo 59 * * Fabbricazione a partire da filati *

ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , e di stecche per busti , per vestiti o accessori di vestiti e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole ; dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparati ma non pergamenati , esclusi quelli delle voci n . 41.06 e n . 4108 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * *

ex 41.03 * Pelli ovine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * *

ex 41.04 * Pelli caprine preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * *

ex 41.05 * Pelli preparate ma non pergamenate di altri animali , escluse quelle delle voci n . 41.06 e n . 41.08 * Concia di pelli gregge della voce n . 41.01 * *

41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.06 incluso ( diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette , croci e similari della voce n . ex 43.02 *

ex 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno , esclusi quelli di pannelli di fibre * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure *

ex 44.28 * Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * Fabbricazione a partire da legno in fuscelli * *

45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 45.01 *

ex 48.07 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in fogli * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *

48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *

ex 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 49.11 * *

49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 49.11 * *

50.04 ( 1 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 * *

50.05 ( 1 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.03 , non cardati nù pettinati *

ex 50.07 ( 1 ) * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) , e di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 o da prodotti della voce n . 50.03 , non cardati nù pettinati *

50.09 ( 2 ) * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 50.02 e 50.03 *

51.01 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.02 ( 1 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazione del catgut , di materie tessili sintetiche e artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.03 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.04 ( 1 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

52.01 * Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami , non cardati nù pettinati *

52.02 * Tessuti di fili di metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbigliamento , l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili , fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami *

53.06 ( 1 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti 0elle voci nn . 53.01 e 53.03 *

53.06 ( 1 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 *

53.08 ( 1 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n . 53.02 *

53.09 ( 1 ) * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 , greggi *

53.10 ( 1 ) * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 05.03 , 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 *

53.11 ( 2 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 53.01 al n . 53.05 incluso *

53.12 ( 2 ) * Tessuti di peli grossolani o di crine * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.02 al n . 53.05 incluso o a partire da crine della voce n . 05.03 *

54.03 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 54.01 e 54.02 , non cardati nù pettinati *

54.04 ( 1 ) * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 e 54.02 *

54.05 ( 2 ) * Filati di lino o di ramiè * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 e 54.02 *

55.05 ( 1 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 e 55.03 *

55.06 ( 1 ) * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 e 55.03 *

55.07 ( 2 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 e 55.03 e 55.04 *

55.08 ( 2 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 e 55.04 *

55.09 ( 2 ) * Altri tessuti di cotone * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 e 55.04 *

56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.05 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.06 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.07 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 56.01 , 56.02 e 56.03 *

57.06 ( 1 ) * Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *

ex 57.07 ( 1 ) * Filati di canapa * * Fabbricazione a partire da canapa greggia *

ex 57.07 ( 1 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali , esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n . 57.02 al n . 57.04 *

ex 57.07 * Filati di carta * * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47 , da prodotti chimici , paste tessili o fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami , non cardati nù pettinati *

57.10 ( 2 ) * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggio o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *

ex 57.11 ( 2 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce nn . 57.01 , 57.02 , 57.04 o da filati di cocco della voce n . 57.07 *

ex 57.11 * Tessuti di filati di carta * * Fabbricazione a partire da carta , da prodotti chimici , paste tessili o fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami *

58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso *

58.02 * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kùlim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso *

58.04 * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.05 * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) , esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 a n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.06 * Etichette , scudetti e simili , tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 oppu a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.07 * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso o ppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.08 * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso o ppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.09 * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso e dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso o ppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da filati tessili *

59.01 * Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili *

59.02 * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili *

59.03 * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » , anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili *

59.04 * Spago , corde e funi , anche intrecciati * * Fabbricazione a partire da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *

59.05 * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * * Fabbricazione sia a partire da fibre naturali , sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

59.06 * Altri manufatti ottenuti con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Fabbricazione sia a partire da fibre naturali , sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Fabbricazione a partire da filati *

59.08 * Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con quelle stesse materie * * Fabbricazione a partire da filati *

59.10 * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Fabbricazione a partire da filati oppure da fibre tessili *

ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da filati *

ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici *

59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * * Fabbricazione a partire da filati *

59.13 * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * * Fabbricazione a partire da filati semplici *

59.14 * Lucignoli tessuti , intrecciati o a maglia , di materie tessili , per lampade , fornelli , candele e simili ; reticelle ad incandescenza , anche impregnate , e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione * * Fabbricazione a partire da filati semplici *

59.15 * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

59.16 * Nastri trasportati e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

59.17 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

Capitolo 60 * Maglierie * * Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate delle materie delle voci dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , da prodotti chimici o paste tessili *

61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * * Fabbricazione a partire da filati *

61.02 * Indumenti esterni per donna , ragazza e per bambini * * Fabbricazione a partire da filati *

61.03 * Sotovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini * * Fabbricazione a partire da filati *

61.04 * Sotovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza, ce per bambini * * Fabbricazione a partire da filati *

61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi *

61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami o a partire da prodotti chimici e da paste tessili *

61.07 * Cravatte * * Fabbricazione a partire da filati *

61.09 * Busti , fascette , ventriere , reggipetto , bretelle , giarrettiere , reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici * * Fabbricazione a partire da filati *

61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia * * Fabbricazione a partire da filati *

61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario ; sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . * * Fabbricazione a partire da filati *

62.01 * Coperte * * Fabbricazione a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso *

62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi *

62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami *

62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi *

ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * *

64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * *

64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * *

64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 64.05 * *

65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili *

65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili *

66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelloni e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 68.04 * Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio * Fabbricazione a partire dal carburo di silicio ( n . ex 58.56 ) * *

ex 68.06 * * * *

70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * * Fabbricazione a partire da vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . 70.04 e 70.05 * *

70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate * * Fabbricazione a partire da vetri tirati , colati o laminati delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *

70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . 70.04 e 70.05 incluso * *

70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 70.04 al n . 70.08 incluso * *

71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

73.07 * Ferro ed acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * *

73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *

73.09 * Larghi piatti di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n 73.07 * e 73.08 * *

73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo e fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo , barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *

73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.10 incluso , nn . 73.12 e 73.13 * *

73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 incluso e n . 73.13 * *

73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 incluso * *

73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.10 * *

73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 *

73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 e 73.07 e della voce n . 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *

74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 383R0172.2

74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( ancohe non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , oggetti di viteria di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.03 * Lamiere , lastre , foglie e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.04 * Fogli e nastri sottili di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.11 * Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) pesanti 1,700 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati e fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno * * Fabbricazione p la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli , nonchù gli utensili per forare * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

82.06 * Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

ex capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , esclusi i prodotti della voce n . 84.15 e le macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine ( n . ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti o pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari *

ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti originari , *

* * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari *

ex capitolo 85 * Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti , e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) sia r appresentato da prodotti originari , *

* * * - e che tutti i transistori siano dei prodotti originari *

85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e al radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , radiorilevazione , radioscandaglio e radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) sia r appresentato da prodotti originari , *

* * * - e che tutti i transistori siano dei prodotti originari *

capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie de comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

ex capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , esclusi i prodotti della voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

ex capitolo 90 * Strumenti ed apparecchi d ' ottica , per fotografia e per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici , esclusi i prodotti delle voci nn . 90.05 , 90.07 ( esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica ) , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

ex 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , diversi da lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 , esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , ad accensione elettrica * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % , in valore , d ei prodotti , pezzi e parti utilizzat ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

ex capitolo 91 * Orologeria , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 91.04 e 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % , in valore , d ei prodotti , pezzi e parti utilizzat ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , ed a condizione che almeno il 50 % , in valore , d ei prodotti , pezzi e parti utilizzati ( 3 ) sia rappresentato da prodotti originari *

ex capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione ; parti , e accessori di questi strumenti e apparecchi , ad eccezione dei prodotti della voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 3 ) sia r appresentato da prodotti originari , *

* * * - e che tutti i transistori siano dei prodotti originari *

capitolo 93 * Armi e muniti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 96.01 * Spazzole , scope-spazzole , spazzolini , pennelli e simili , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine ; rulli per dipingere , raschini di gomma e di altre simili materie flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere , e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

( 1 ) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto .

( 2 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto .

( 3 ) Per stabilire il valore dei prodotti , dei pezzi e delle parti , bisogna prendere in considerazione :

a ) per i prodotti , le parti e pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato , o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per i suddetti prodotti , nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;

b ) per i prodotti , pezzi e parti , diversi da quelli di cui alla lettera a ) precedente , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente regolamento che determinano :

- il valore dei prodotti importati ;

- il valore dei prodotti di origine indeterminata .

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura , ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti ottenuti * N . della voce tariffaria * Denominazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »

* * L ' incorporazione di prodotti , parti e pezzi staccati non originari nelle macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 a 92 non impedisce il conferimento ai prodotti ottenuti del carattere di prodotti originari , a condizione che il valore non superi il 5 % del valore dei prodotti ottenuti *

13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 15.05 * Lanolina raffinata * Fabbricazione a partire dal grasso di lana ( untume ) *

ex 15.10 * Alcoli grassi industriali * Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali *

ex 21.03 * Senapa preparata * Fabbricazione a partire da farina di senapa *

ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segatura in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *

ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segatura di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione , greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *

ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia *

ex 25.19 * Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro * Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) *

ex 25.32 * Terre coloranti , calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o di polverizzazione di terre coloranti *

ex capitoli da 28 a 37 * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , eccetto l ' anidride solforica ( n . ex 28.13 ) , i tannini ( n . ex 32.01 ) , gli oli essenziali , i resinoidi e i sottoprodotti terpenici ( n . ex 33.01 ) e gli enzimi preparati non nominati nù compresi altrove ( n . ex 35.07 ) * Lavorazioni o trasformazioni per la quale sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *

ex 28.13 * Anidride solforica * Fabbricazione a partire da anidride solforosa *

ex 32.01 * Tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali esteri , esteri ed altri derivati * Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale *

ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuari della deterpenazione degli oli essenziali * Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenuti per « enfleurage » o macerazione *

ex 35.07 * Enzimi preparati non nominati nù compresi altrove * Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex capitolo 38 * Prodotti diversi delle industrie chimiche , eccetto il tallol raffinato ( n . ex 38.05 ) , la pece nera ( pece di catrame vegetale , n . ex 38.09 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio *

ex 38.09 * Pece nera ( pece di catrame vegetale ) * Distillazione del catrame di legno *

capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze * Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 40.01 * Lastre « crêpe » di gomma per suole * Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale *

ex 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata , nudi *

ex 41.01 * Pelli di ovini senza vello * Slanatura di pelli di ovini *

ex 41.03 * Pelli di meticci delle Indie , riconciate * Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate *

ex 41.04 * Pelli di capre delle Indie , riconciate * Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate *

ex 44.22 * Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio e loro parti * Fabbricazione a partire da legname da bottaio , anche segato sui due lati principali , ma non altrimenti lavorato *

ex 50.09 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzazione , desmottamento ( ùpincetage ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 51.04 * * *

ex 53.11 * * *

ex 53.12 * * *

ex 54.05 * * *

ex 55.07 * * *

ex 55.08 * * *

ex 55.09 * * *

ex 56.07 * * *

ex 67.01 * Spolverini e scopette di piume * *

* * Fabbricazione a partire da piume , parti di piume , calugine *

ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia *

ex 68.04 * Pietre per affilare , per avviare o levigare a mano , di pietre naturali , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche * Taglio , aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all ' uso a mano *

ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio *

ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di prodotti di mica *

ex 70.10 * Bottiglie e boccette sfaccettate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 , sfaccettati * Sfaccettatura di oggetto di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge *

ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose ( gemme ) e da pietre semipreziose ( fini ) , gregge *

ex 71.03 * Pietre sintetiche o ricostituite , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche e ricostituite , gregge *

ex 71.05 * Argento e sue leghe , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi *

ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti di argento , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi *

ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi *

ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi *

ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino , semilavorati * Laminazione , stiratura , tra filatura , battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino , greggi *

ex 71.10 * Metalli comuni e metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , semilavorati * Laminazione , stiratura , battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi *

ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio : * *

* -nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voce n . 73.06 *

* -nelle forme indicate alla voce n . 73.14 * Fabbricazion a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *

ex 74.01 * Rame da affinazione ( blisters ed altri ) * Conversione di metalline cuprifere *

ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica od elettrolica del rame da affinazione ( blisters ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame *

ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame *

ex 75.01 * Nichelio greggio ( escluse le leghe di nichelio ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per via chimica di avanzi e rottami *

76.16 * Altri lavori di alluminio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non eccede 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 77.02 * Altri lavori di magnesio * Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , esclusi i coltelli della voce n . 82.06 * Fabbricazione a partire da lame *

ex 84.05 * Locomobili ( ad esclusione dei trattori della voce n . 87.01 ) e macchine semifisse , a vapore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 del valor del prodotto ottenuto *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto *

ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto , e a condizione che almeno il 50 % in valore , dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) sia rappresentato da prodotti originari *

ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) compresi i mobili per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti , delle parti o dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore d prodotto ottenuto e a condizione :

* * - che almeno il 50 % dei prodotti , parti e pezzi utilizzati ( 1 ) per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti originari *

* * - che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari *

ex 95.05 * Lavori di tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire da tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna d ' animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati *

ex 95.08 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavorati , o a partire da schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali e ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo *

ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 98.11 * Pipe , comprese le teste * Fabbricazione a partire dagli sbozzi *

( 1 ) Per stabilire il valore dei prodotti , dei pezzi e delle parti , bisogna prendere in considerazione :

a ) per i prodotti , le parti ed i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato , o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per i suddetti prodotti , nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;

b ) per i prodotti , pezzi e parti , diversi da quelli di cui alla lettera a ) precedente , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente regolamento che determinano :

- il valore dei prodotti importati ,

- il valore dei prodotti di origine indeterminata .

ELENCO C

Elenco dei prodotti per i quali le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , e degli articoli da 2 a 4 non si applicano

N . della voce tariffaria * Denominazione *

ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili *

da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali *

ex 29.01 * Idrocarburi : *

* - aciclici *

* - cicloparaffinici e cicloolofenici , esclusi gli azuleni *

* - benzolo , toluolo , xiloli *

* destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili *

ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi *

ex 34.04 * Cere a base di paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , residui paraffinosi *

ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti *

Formulario : vedi G.U .

NOTES ( 1982 )

Il presente testo è disponibile in inglese

Formulario : vedi G.U .

NOTES ( 1982 )

Il presente testo è disponibile in francese

Formularie : vedi G.U .

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