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Document 31982L0504

Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie

GU L 230 del 5.8.1982, p. 35–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/504/oj

31982L0504

Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisti di purezza specifici per gli cinulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

( 82/504/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 74/329/CEE del Consiglio , del 18 giugno 1974 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/597/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la direttiva 78/663/CEE ( 3 ) stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ;

considerando che la direttiva 80/597/CEE ha modificato l ' allegato I della direttiva 74/329/CEE per autorizzare la gomma Xantano ( E 415 ) e la cellulosa in polvere ( E 460-ii ) e che pertanto i requisiti di purezza di tali sostanze devono essere precisati e la nomenclatura dell ' E 460 deve essere modificata di conseguenza ;

considerando che , a norma della direttiva 78/663/CEE , per quanto riguarda le sostanze E 474 e 477 , il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere le modifiche necessarie entro il 31 dicembre 1981 ;

considerando che i requisiti di purezza per le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 devono essere modificati per tener conto del progresso scientifico , in particolare dei metodi di analisi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 78/663/CEE è modificata come segue :

1 . l ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza indicata in allegato sub E 477 , gli Stati membri possono autorizzare sino al 31 dicembre 1984 l ' impiego nei prodotti alimentari di un prodotto contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan-1 , 2 diolo . » ;

2 . l ' allegato è modificato come segue :

a ) per quanto riguarda le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 , è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito e il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell ' acido cloridrico è sostituito dal seguente : « non oltre il 2 % » ;

b ) tra E 414 e E 420-i ) è inserito il seguente testo :

« E 415 - Gomma Xantano

Descizione chimica * La gomma Xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare , ottenuto per fermentazione in cultura pura di un idrato di carbonio con il batterio Xanthomonas campestris , purificato per estrazione con etanolo o con isopropanolo , essiccato e macinato . Essa contiene , quali principali esosi , il D-glucosio e il D-mannosio , nonchù gli acidi D-Glucoronico e piruvico , ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio , di potassio o di calcio . Le sue soluzioni sono neutre . *

Descrizione * Polvere color crema *

Tenore * La sostanza volatile , riferita al prodotto esente da sostanza volatili non libera meno del 4,2 % e non oltre il 5,0 % di anidride carbonica *

Sostanza volatile * Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105° C per due ore e mezza *

Ceneri * Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600° C dopo essiccazione a 105° C per quattro ore *

Acido piruvico * Non meno dell ' 1,5 % *

Azoto * Non oltre l ' 1,5 % *

Isopropanolo * Non oltre 750 mg/kg *

Criteri microbiologici * Assenza di cellule vitali di Xanthomonas campestris » ; *

c ) La sostanza E 460 diviene E 460-i ) ;

d ) Tra le sostanze E 460-i ) e E 461 è inserito il seguente testo :

« E 460-ii ) - Cellulosa in polvere

Descrizione chimica * La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata , preparata trattando l ' alfacellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali . Ha un peso molecolare uguale o superiore a 1,6 × 10 5 *

Descrizione * Polvere bianca inodore *

Tenore * Non inferiore a 92 % ( C12 H20 O10 ) n *

Sostanze volatili * Non superiori al 7 % determinato per essicazione a 105° C per tre ore *

pH * Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare . Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5 *

Ceneri solfate * Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 +- 25° C *

Sostanze solubili in acqua * Non oltre l ' 1 % » ;

e ) alla sostanza E 474

- l ' ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue :

« Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano , dalla dimetilformammide , dall ' acetato dietile , dall ' isobutanolo e dall ' isopropanolo . » ;

- è aggiunta la seguente nuova rubrica :

« Tenore totale di cicloesano e isobutanolo * Non oltre 10 mg/kg , isolatamente o combinati . » ; *

f ) alla sostanza E 477 il testo relativo a dimero e trimero del propan-1 , 2-diolo è modificato come segue :

« Non oltre lo 0,5 % » .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1984 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 12 luglio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . NOERGAARD

( 1 ) GU n . L 189 del 12 . 7 . 1974 , pag . 1

( 2 ) GU n . L 155 del 23 . 6 . 1980 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 223 del 14 . 8 . 1978 , pag . 7 .

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