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Document 31982L0504
Council Directive 82/504/EEC of 12 July 1982 amending Directive 78/663/EEC laying down specific criteria of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffsM
Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie
Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie
GU L 230 del 5.8.1982, p. 35–37
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333
Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1982 recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisti di purezza specifici per gli cinulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 82/504/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 74/329/CEE del Consiglio , del 18 giugno 1974 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/597/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che la direttiva 78/663/CEE ( 3 ) stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ; considerando che la direttiva 80/597/CEE ha modificato l ' allegato I della direttiva 74/329/CEE per autorizzare la gomma Xantano ( E 415 ) e la cellulosa in polvere ( E 460-ii ) e che pertanto i requisiti di purezza di tali sostanze devono essere precisati e la nomenclatura dell ' E 460 deve essere modificata di conseguenza ; considerando che , a norma della direttiva 78/663/CEE , per quanto riguarda le sostanze E 474 e 477 , il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere le modifiche necessarie entro il 31 dicembre 1981 ; considerando che i requisiti di purezza per le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 devono essere modificati per tener conto del progresso scientifico , in particolare dei metodi di analisi , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 78/663/CEE è modificata come segue : 1 . l ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 2 Per quanto riguarda la sostanza indicata in allegato sub E 477 , gli Stati membri possono autorizzare sino al 31 dicembre 1984 l ' impiego nei prodotti alimentari di un prodotto contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan-1 , 2 diolo . » ; 2 . l ' allegato è modificato come segue : a ) per quanto riguarda le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 , è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito e il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell ' acido cloridrico è sostituito dal seguente : « non oltre il 2 % » ; b ) tra E 414 e E 420-i ) è inserito il seguente testo : « E 415 - Gomma Xantano Descizione chimica * La gomma Xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare , ottenuto per fermentazione in cultura pura di un idrato di carbonio con il batterio Xanthomonas campestris , purificato per estrazione con etanolo o con isopropanolo , essiccato e macinato . Essa contiene , quali principali esosi , il D-glucosio e il D-mannosio , nonchù gli acidi D-Glucoronico e piruvico , ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio , di potassio o di calcio . Le sue soluzioni sono neutre . * Descrizione * Polvere color crema * Tenore * La sostanza volatile , riferita al prodotto esente da sostanza volatili non libera meno del 4,2 % e non oltre il 5,0 % di anidride carbonica * Sostanza volatile * Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105° C per due ore e mezza * Ceneri * Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600° C dopo essiccazione a 105° C per quattro ore * Acido piruvico * Non meno dell ' 1,5 % * Azoto * Non oltre l ' 1,5 % * Isopropanolo * Non oltre 750 mg/kg * Criteri microbiologici * Assenza di cellule vitali di Xanthomonas campestris » ; * c ) La sostanza E 460 diviene E 460-i ) ; d ) Tra le sostanze E 460-i ) e E 461 è inserito il seguente testo : « E 460-ii ) - Cellulosa in polvere Descrizione chimica * La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata , preparata trattando l ' alfacellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali . Ha un peso molecolare uguale o superiore a 1,6 × 10 5 * Descrizione * Polvere bianca inodore * Tenore * Non inferiore a 92 % ( C12 H20 O10 ) n * Sostanze volatili * Non superiori al 7 % determinato per essicazione a 105° C per tre ore * pH * Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare . Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5 * Ceneri solfate * Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 +- 25° C * Sostanze solubili in acqua * Non oltre l ' 1 % » ; e ) alla sostanza E 474 - l ' ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue : « Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano , dalla dimetilformammide , dall ' acetato dietile , dall ' isobutanolo e dall ' isopropanolo . » ; - è aggiunta la seguente nuova rubrica : « Tenore totale di cicloesano e isobutanolo * Non oltre 10 mg/kg , isolatamente o combinati . » ; * f ) alla sostanza E 477 il testo relativo a dimero e trimero del propan-1 , 2-diolo è modificato come segue : « Non oltre lo 0,5 % » . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1984 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 12 luglio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente J . NOERGAARD ( 1 ) GU n . L 189 del 12 . 7 . 1974 , pag . 1 ( 2 ) GU n . L 155 del 23 . 6 . 1980 , pag . 23 . ( 3 ) GU n . L 223 del 14 . 8 . 1978 , pag . 7 .