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Document 31981R1796

Regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all' importazione di conserve di funghi coltivati

GU L 183 del 4.7.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1796/oj

31981R1796

Regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all' importazione di conserve di funghi coltivati

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0115


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1796/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

relativo alle misure applicabili all ' importazione di conserve di funghi coltivati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1118/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il mercato delle conserve di funghi coltivati è caratterizzato da prezzi d ' offerta dei principali paesi fornitori che si situano a un livello nettamente inferiore al prezzo di costo dell ' industria comunitaria e dal fatto che nei suddetti paesi esistono disponibilità tali che rischiano di perturbare il mercato comunitario ;

considerando che al cospetto di questa situazione la Commissione è stata indotta dal 1978 ad adottare più volte misure di salvaguardia all ' importazione di conserve di funghi coltivati ;

considerando che tale situazione non sembra doversi modificare nell ' immediato futuro e che le misure di salvaguardia adottate non costituiscono , per loro natura , il mezzo più adeguato per porvi rimedio ;

considerando che è quindi opportuno prevedere misure di gestione del mercato , consistenti nella riscossione di un importo supplementare sulle importazioni che superano i quantitativi corrispondenti alle tradizionali correnti di scambio della Comunità ;

considerando che , tenuto conto delle caratteristiche dell ' offerta dei paesi terzi sul mercato della Comunità , la salvaguardia di questo mercato può essere garantita fissando l ' importo supplementare a un livello corrispondente all ' incirca a quello del costo di produzione nella Comunità ;

considerando che , dato il volume molto limitato delle importazioni di prodotti in questione originari dei paesi del Maghreb e degli Stati ACP e dati i rapporti privilegiati che la Comunità mantiene con tali paesi e Stati , è opportuno esentare dette importazioni dalla riscossione dell ' importo supplementare ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi coltivati , della sottovoce ex 20.02 A della tariffa doganale comune , diversa da quella di cui all ' articolo 4 , è soggetta alla riscossione di un importo supplementare per i quantitativi che superano quello fissato nell ' articolo 3 .

Articolo 2

1 . L ' importo supplementare è fissato a 160 ECU per 100 chilogrammi peso netto .

2 . Tale importo è eventualmente adattato in funzione dell ' evoluzione delle importazioni che superano il quantitativo fissato nell ' articolo 3 e dell ' evoluzione dei costi di produzione dei prodotti comunitari .

Articolo 3

Il quantitativo di cui all ' articolo 1 è fissato a 34 750 tonnellate . Esso è ripartito ogni anno fra i paesi fornitori , tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali della Comunità e , in modo appropriato , dei nuove fornitori .

Articolo 4

Le importazioni dai paesi del Maghreb e dagli Stati ACP sono esentate dall ' applicazione del presente regolamento , purchù il prodotto sia originario dei paesi o Stati in questione e sia accompagnato dal certificato di circolazione delle merci rilasciato conformemente al protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotto originario e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato agli accordi preferenziali conclusi con i suddetti paesi e Stati . Tuttavia , qualora si registrasse un sensibile aumento delle importazioni , potrebbe essere deciso , secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , di applicare a tali importazioni il regime previsto dal presente regolamento , nel rispetto degli accordi conclusi con detti paesi e Stati .

Articolo 5

La Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare alla fine del 1983 in funzionamento del presente regime .

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare per quanto riguarda la ripartizione del quantitativo di cui all ' articolo 3 , sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 . L ' adattamento dell ' importo supplementare è deciso secondo la stessa procedura .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 10 .

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