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Document 31980L0720
Council Directive 80/720/EEC of 24 June 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the operating space, access to the driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors
Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote
Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 194 del 28.7.1980, p. 1–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167
Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 28/07/1980 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0210
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0031
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (80/720/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), nonché gli sportelli ed i finestrini; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura d'omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote (4), modificata con direttiva 79/694/CEE (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per trainare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine, o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori. 2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ed una carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori pari o superiore a 1 150 mm. (1)GU n. C 25 del 29.1.1979, pag. 30. (2)GU n. C 127 del 21.5.1979, pag. 80. (3)GU n. C 227 del 10.9.1979, pag. 34. (4)GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10. (5)GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17. Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la commercializzazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti: - lo spazio di manovra, - i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), - gli sportelli ed i finestrini, se questi sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I. Articolo 3 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono definite conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE. Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1980. Per il Consiglio Il Presidente S. FORMICA ALLEGATO I I. Spazio di manovra I.1. Per «spazio di manovra» s'intende lo spazio minimo delimitato dalle strutture fisse messo a disposizione del conducente per effettuare in tutta sicurezza, dal suo sedile, qualsiasi manovra del trattore. Per «punto di riferimento del sedile» si intende il punto di riferimento determinato in base al metodo descritto nell'appendice 1. Per «piano di riferimento del sedile» s'intende il piano parallelo al piano longitudinale di simmetria del trattore che passa per il punto di riferimento del sedile. I.2. Lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm ad un'altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a questo punto (vedi figure 2 e 3). I.3. Le parti del veicolo e gli accessori non devono ostacolare il conducente nella guida del trattore. I.4. In tutte le posizioni del piantone dello sterzo e del volante, fra la parte inferiore del volante e le parti fisse del trattore deve esserci uno spazio di almeno 50 mm ; in tutte le altre direzioni questo spazio deve essere di almeno 80 mm a partire dal bordo del volante e deve essere misurato senza tener conto del volume occupato da quest'ultimo (vedi figura 2). I.5. La parete posteriore della cabina, ad un'altezza compresa fra 300 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento, deve distare almeno 150 mm dal piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figure 2 e 3). Detta parete deve avere una larghezza di almeno 300 mm da una parte e dall'altra del piano di riferimento del sedile (vedi figura 3). I.6. I dispositivi di comando manuale devono essere situati, gli uni rispetto agli altri e rispetto alle altre parti del trattore, in modo che la loro manovra non provochi ferite alle mani dell'operatore. Quando lo sforzo necessario al comando è superiore a 150 N, è considerato sufficiente uno spazio libero di 50 mm e quando tale sforzo è compreso tra 80 N e 150 N, lo spazio libero è ridotto a 25 mm ; nessun requisito particolare è richiesto per uno sforzo al di sotto di 80 N (vedi figura 3). Può essere accettata qualsiasi altra disposizione dei comandi che risponda in modo equivalente all'obiettivo di cui sopra. I.7. Nessun punto del tetto deve essere a meno di 1 050 mm dal punto di riferimento del sedile, nella parte situata davanti al piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figura 2). II. Mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa) II.1. I dispositivi di salita e di discesa devono poter essere usati senza pericolo. I mozzi delle ruote, i coprimozzi o i cerchioni non sono accettati in funzione di predellini o montatoi. II.2. Le vie d'accesso al posto di guida ed al sedile dell'accompagnatore non devono presentare parti che possano causare ferite. Quando esiste un ostacolo, come per esempio il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino o una superficie d'appoggio che consenta di accedere senza pericolo al posto di guida. II.3. I predellini, i dispositivi di salita incorporati ed i montatoi devono avere almeno le seguenti dimensioni: Spazio libero in profondità : minimo 150 mm; Spazio libero in larghezza : minimo 250 mm; valori inferiori a questa larghezza minima sono autorizzati unicamente quando siano giustificati da necessità tecniche. In questo caso, bisogna cercare di lasciare il maggior spazio possibile in larghezza. Quest'ultima non deve comunque essere inferiore 150 mm; Spazio libero in altezza : minimo 120 mm; Spazio fra le superfici d'appoggio di due gradini : massimo 300 mm (vedi figura 4). II.4. Per la discesa, il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile. La distanza in verticale fra gradini o i montatoi successivi deve essere per quanto possibile uguale. II.5. Per tutti i dispositivi di salita e di discesa devono essere previsti adeguati appigli. II.6. L'elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando il trattore è munito dei pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore (vedi figura 4). I predellini e montatoi devono essere concepiti e realizzati in modo da evitare lo slittamento dei piedi. III. Sportelli, finestrini e uscite d'emergenza III.1. I dispositivi per azionare sportelli e finestrini devono essere concepiti e montati in modo da non presentare alcun pericolo per il conducente e da non disturbarlo durante la guida. III.2. L'angolo d'apertura dello sportello deve consentire l'accesso e la discesa senza pericoli. III.3. I finestrini che servono all'aerazione devono essere facilmente regolabili. III.4. La cabine hanno normalmente due sportelli, uno per lato. III.5. Le cabine con due sportelli devono avere un'uscita supplementare che costituisce un'uscita di emergenza. Le cabine con un solo sportello devono avere due uscite supplementari che costituiscono due uscite di emergenza. Ciascuna delle tre uscite deve essere situata in una diversa parete della cabina (il tettuccio si considera una parete). Il parabrezza e le pareti laterali e posteriori possono essere considerate come uscite di emergenza se è possibile aprirle rapidamente dall'interno della cabina. I bordi delle uscite di emergenza non devono presentare pericoli in caso di passaggio. Le uscite di emergenza devono avere dimensioni minime tali da permettere di iscrivervi un'ellisse con l'asse minore di 440 mm e l'asse maggiore di 640 mm. >PIC FILE= "T0013577"> >PIC FILE= "T0013578">