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Document 31979R2976
Commission Regulation (EEC) No 2976/79 of 27 December 1979 fixing the quantities of frozen beef intended for processing which may be imported on special conditions for the first quarter of 1980
Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980
Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980
GU L 336 del 29.12.1979, p. 54–54
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980
Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0054 - 0054
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2976/79 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1979 che fissa le quantità di carni bovine congelate , destinate alla trasformazione , che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettere a ) e c ) , considerando che il Consiglio , nel quadro del regime speciale d ' importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione , ha elaborato , per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , un bilancio estimativo di 50 000 tonnellate , ripartite in due quantitativi uguali di 25 000 tonnellate ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari ; considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonchù il tasso di riduzione del prelievo all ' importazione delle carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento citato ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 , le quantità massime di cui all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , sono fissate : - a 6 000 t , espresse in carni con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ; - a 6 000 t , espresse in carni con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento . Articolo 2 Il prelievo riscosso all ' importazione delle carni di cui all ' articolo 1 , secondo trattino , è pari al prelievo applicabile il giorno dell ' importazione ridotto del 55 % . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .