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Document 31979R2970

    Regolamento (CEE) n. 2970/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

    GU L 336 del 29.12.1979, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2970/oj

    31979R2970

    Regolamento (CEE) n. 2970/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0032 - 0033


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2970/79 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1979

    che deroga al regolamento ( CEE ) n . 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2746/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce , nel settore dei cereali , le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , e paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ( 4 ) , n . 171/67/CEE ( olio d ' oliva ) ( 5 ) , ( CEE ) n . 766/68 ( zucchero ) ( 6 ) , ( CEE ) n . 876/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 7 ) , ( CEE ) n . 885/68 ( carni bovine ) ( 8 ) , ( CEE ) n . 2518/69 ( ortofrutticoli ) ( 9 ) , ( CEE ) n . 326/71 ( tabacco greggio ) ( 10 ) , ( CEE ) n . 2743/75 ( alimenti composti a base di cereali per gli animali ) ( 11 ) , ( CEE ) n . 2744/75 ( prodotti trasformati a base di cereali e di riso ) ( 12 ) , ( CEE ) n . 2768/75 ( carni suine ) ( 13 ) , ( CEE ) n . 2774/75 ( uova ) ( 14 ) , ( CEE ) n . 2779/75 ( pollame ) ( 15 ) , ( CEE ) n . 110/76 ( prodotti della pesca ) ( 16 ) , ( CEE ) n . 1431/76 ( riso ) ( 17 ) , ( CEE ) n . 519/77 ( prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ) ( 18 ) e ( CEE ) n . 345/79 ( vini ) ( 19 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione ( 20 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1469/77 ( 21 ) , dispone , all ' articolo 8 , paragrafo 4 , che non viene concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi , che , successivamente , possono essere reintrodotti nella Comunità in esenzione da dazio ;

    considerando che , in materia , il Consiglio ha adottato una regolamentazione ; che pertanto il regolamento ( CEE ) n . 2838/77 della Commissione , del 19 dicembre 1977 , che deroga al regolamento ( CEE ) n . 192/75 che stabilisce le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 22 ) , ha ripristinato le restituzioni per i prodotti in oggetto fino al 31 dicembre 1979 ; che questo periodo era stato ritenuto sufficiente , a suo tempo , per trarre opportuni insegnamenti dall ' applicazione di questa disposizione ; che si è invece ravvisata la necessità di disporre di un lasso di tempo supplementare per permettere alla Commissione di esaminare la situazione in base ai dati forniti dagli Stati membri ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' applicazione dell ' articolo 8 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 è sospesa fino al 30 aprile 1980 .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 78 .

    ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2461/67 .

    ( 5 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 .

    ( 6 ) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968 , pag . 6 .

    ( 7 ) GU n . L 155 del 3 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 156 del 4 . 7 . 1968 , pag . 2 .

    ( 9 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 17 .

    ( 10 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 1 .

    ( 11 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 60 .

    ( 12 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 65 .

    ( 13 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 39 .

    ( 14 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 68 .

    ( 15 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 90 .

    ( 16 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 48 .

    ( 17 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 36 .

    ( 18 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 24 .

    ( 19 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 69 .

    ( 20 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

    ( 21 ) GU n . L 162 dell ' 1 . 7 . 1977 , pag . 9 .

    ( 22 ) GU n . L 327 del 20 . 12 . 1977 , pag . 23 .

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