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Document 31979R2962

Regolamento (CEE) n. 2962/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato

GU L 336 del 29.12.1979, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2962/oj

31979R2962

Regolamento (CEE) n. 2962/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2962/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che le misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 348/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2595/79 ( 5 ) , comportano in particolare , pur prevedendo talune eccezioni , il divieto fino al 31 dicembre 1979 di qualsiasi nuovo impianto delle varietà di viti classificate per l ' unità amministrativa presa in considerazione nella categoria delle varietà produttrici di uve da vino ; che è prevista una modifica di questo regime nell ' ambito del programma d ' azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell ' equilibrio sul mercato vitivinicolo ( 6 ) , che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine ; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 348/79 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 2 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 348/79 la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 6 dell ' 8 . 1 . 1979 , pag . 66 .

( 3 ) GU n . C 105 del 26 . 4 . 1979 , pag . 46 e GU n . C 171 del 9 . 7 . 1979 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 81 .

( 5 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 5 .

( 6 ) GU n . C 209 del 2 . 9 . 1978 , pag . 3 e GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .

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