Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2961

Regolamento (CEE) n. 2961/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

GU L 336 del 29.12.1979, p. 9–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2961/oj

31979R2961

Regolamento (CEE) n. 2961/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0009 - 0009


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2961/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 337/79 relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento ( CEE ) n . 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) e n . 338/79 ( 5 ) , modificati da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 6 ) , autorizzano l ' aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa alle uve fresche , al mosto di uve , al mosto di uve parzialmente fermentato o al vino nuovo ancora in fermentazione soltanto in talune regioni della zona viticola A e fino al 31 dicembre 1979 ; che è prevista una modifica di questo regime nell ' ambito del programma di azione 1979/1985 in vista della progressiva realizzazione dell ' equilibrio sul mercato vitivinicolo ( 7 ) , che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine ; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime che autorizza l ' aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 33 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 e nell ' articolo 8 , paragrafo 2 , quinto comma , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 , la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . C 52 del 27 . 2 . 1979 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 109 .

( 3 ) GU n . C 227 del 10 . 9 . 1979 , pag . 17 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 .

( 6 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 .

( 7 ) GU n . C 209 del 2 . 9 . 1978 , pag . 3 e GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .

Top