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Document 31979L0920
Council Directive 79/920/EEC of 29 October 1979 amending Directive 76/630/EEC concerning surveys of pig production to be made by Member States
Direttiva 79/920/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola
Direttiva 79/920/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola
GU L 281 del 10.11.1979, p. 41–41
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
Direttiva 79/920/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 10/11/1979 pag. 0041 - 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0324
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0324
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1979 che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ( 79/920/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che la direttiva 76/630/CEE ( 2 ) ha disposto le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ; considerando che , per favorire l ' armonizzazione delle previsioni nel settore suinicolo e per migliorare i metodi seguiti , è necessario precisare e completare alcune disposizioni di detta direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' articolo 8 della direttiva 76/630/CEE è sostituito dal seguente testo : « Articolo 8 1 . Gli Stati membri elaborano , per i periodi 1° dicembre - 30 novembre , 1° aprile - 31 marzo e 1° agosto - 31 luglio , previsioni sulla produzione indigena lorda di suini , ripartite su periodi di due mesi . I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 . La produzione indigena lorda corrisponde alla totalità dei suini macellati , d ' origine indigena ed estera , integrata dal saldo del commercio estero dei suini vivi . 2 . Le previsioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alla Commissione , entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 » . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) Parere reso il 26 ottobre 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 223 del 16 . 8 . 1976 , pag . 4 .