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Document 31979L0920

    Direttiva 79/920/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola

    GU L 281 del 10.11.1979, p. 41–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/920/oj

    31979L0920

    Direttiva 79/920/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 10/11/1979 pag. 0041 - 0041
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0324
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0324


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1979

    che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

    ( 79/920/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che la direttiva 76/630/CEE ( 2 ) ha disposto le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ;

    considerando che , per favorire l ' armonizzazione delle previsioni nel settore suinicolo e per migliorare i metodi seguiti , è necessario precisare e completare alcune disposizioni di detta direttiva ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    L ' articolo 8 della direttiva 76/630/CEE è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 8

    1 . Gli Stati membri elaborano , per i periodi 1° dicembre - 30 novembre , 1° aprile - 31 marzo e 1° agosto - 31 luglio , previsioni sulla produzione indigena lorda di suini , ripartite su periodi di due mesi . I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    La produzione indigena lorda corrisponde alla totalità dei suini macellati , d ' origine indigena ed estera , integrata dal saldo del commercio estero dei suini vivi .

    2 . Le previsioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alla Commissione , entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 » .

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B . LENIHAN

    ( 1 ) Parere reso il 26 ottobre 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 2 ) GU n . L 223 del 16 . 8 . 1976 , pag . 4 .

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