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Document 31979L0372
Council Directive 79/372/EEC of 2 April 1979 amending Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs
Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
GU L 86 del 6.4.1979, p. 29–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998
Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1979 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0204
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0074
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ( 79/372/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che occorre completare la direttiva 77/101/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1976 , relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ( 4 ) , con una disposizione che autorizzi gli Stati membri a prevedere un imballaggio obbligatorio nell ' allegato della direttiva 77/101/CEE ; che , d ' altro canto , è necessario precisare talune indicazioni che devono figurare nell ' etichetta o sull ' imballaggio degli alimenti semplici per migliorare l ' informazione dell ' utilizzatore ; considerando che l ' allegato della direttiva 77/101/CEE deve essere quanto prima ampiamente modificato per tener conto dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ; considerando che è quindi preferibile rinviare la data alla quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni della summenzionata direttiva , affinchù l ' insieme degli atti relativi a questa normativa entri in vigore contemporaneamente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 77/101/CEE è così modificata : 1 . Il testo dell ' articolo 6 è sostituito dal seguente : « Articolo 6 1 . Gli Stati membri possono prescrivere che gli alimenti semplici ai quali si fa riferimento nell ' allegato , parte B , colonna 7 , possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o in recipienti chiusi . Gli Stati membri possono prescrivere che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l ' apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di riutilizzarlo . 2 . Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del paragrafo 1 ad alimenti semplici diversi da quelli elencati nell ' allegato , parte B » . 2 . All ' articolo 7 , paragrafo 1 , testo della lettera e ) è sostituito dal seguente : « e ) il peso netto , per i prodotti liquidi il volume netto o il peso netto , e per i prodotti abitualmente commercializzati al pezzo il numero unitario o il peso netto » . 3 . All ' articolo 15 , la data del « 1° gennaio 1979 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1981 » . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 2 aprile 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANCOIS-PONCET ( 1 ) GU n . C 294 dell ' 8 . 12 . 1978 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . C 39 del 12 . 2 . 1979 , pag . 68 . ( 3 ) Parere emesso il 19 dicembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 32 del 3 . 2 . 1977 , pag . 1 .