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Document 31979R0684

Regolamento (CEE) n. 684/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la nomenclatura del granturco ibrido destinato alla semina

GU L 86 del 6.4.1979, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/684/oj

31979R0684

Regolamento (CEE) n. 684/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la nomenclatura del granturco ibrido destinato alla semina

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1979 pag. 0013 - 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 684/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la nomenclatura del granturco ibrido destinato alla semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 234/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 5 ,

considerando che l ' applicazione dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 conduce a fissare tasse di compensazione differenti per l ' importazione dei vari tipi di granturco ibrido destinato alla semina ; che questi prodotti , ai fini di una corretta applicazione di tali tasse , devono pertanto formare oggetto di designazioni distinte nella nomenclatura della tariffa doganale comune ;

considerando che , in applicazione dell ' articolo 8 bis del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 , la nomenclatura tariffaria risultante dall ' applicazione di questo regolamento figura nella tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2800/78 ( 4 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La voce 10.05 della tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata come segue :

Numero della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

1 * 2 * 3 * 4 *

10.05 * Granturco : * * *

* A . ibrido , destinato alla semina ( a ) : * * *

* I . ibrido doppio e ibrido top cross * esenzione ( b ) * 4 *

* II . ibrido a tre vie * esenzione ( b ) * 4 *

* III . ibrido semplice * esenzione ( b ) * 4 *

* IV . altri * esenzione ( b ) * 4 *

( a ) ( Mantenimento della nota esistente ) .

( b ) Oltre al dazio doganale è prevista , in determinate condizioni , l ' applicazione di una tassa di compensazione . Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 5 aprile 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 172 del 27 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 335 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 1 .

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