EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0890

78/890/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1978, relativa all'applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

GU L 311 del 4.11.1978, p. 13–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/890/oj

31978D0890

78/890/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1978, relativa all'applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 04/11/1978 pag. 0013 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0125


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 1978 relativo all'applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (78/890/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/186/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che secondo la decisione 77/186/CEE, qualora insorgano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di uno o più Stati membri, la Commissione può decidere di subordinare gli scambi tra gli Stati membri a un sistema di autorizzazioni rilasciate automaticamente dallo Stato membro di provenienza;

considerando che, secondo la decisione 77/186/CEE, quando un deficit, reale o prossimo nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, provoca un aumento anormale degli scambi di prodotti petroliferi tra gli Stati membri, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni di esportazione nella misura necessaria per evitare questi scambi anormali;

considerando che, secondo la decisione 77/186/CEE, quando un deficit è tale da minacciare seriamente l'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in uno Stato membro o quando è lecito prevedere una tale situazione, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni di esportazione purché siano mantenuti inalterati, per quanto possibile, gli scambi tradizionali;

considerando che, secondo la decisione 77/186/CEE, nel caso di una crisi improvvisa in uno Stato membro, qualora qualsiasi ritardo arrechi grave pregiudizio all'economia, lo Stato membro interessato può, previa consultazione della Commissione e informazione degli altri Stati membri, sospendere provvisoriamente il rilascio delle autorizzazioni di esportazione;

considerando che l'obiettivo principale della decisione 77/186/CEE è di facilitare l'instaurazione di una vera solidarietà tra gli Stati membri in modo da consentire, da un lato, l'equa ripartizione degli oneri e delle conseguenze derivanti dalla crisi per garantire l'approvvigionamento ottimale di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di tutta la Comunità e, dall'altro, di difendere l'unità del mercato comune anche se dovessero rivelarsi necessari provvedimenti conservativi;

considerando che, a tale scopo e nella misura del possibile, gli Stati membri dovranno mantenere, rispettando gli obblighi internazionali, i circuiti normali di approvvigionamento nonché la normale proporzione degli approvvigionamenti tra petrolio greggio e prodotti petroliferi e tra le diverse categorie di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e garantire un equo trattamento a tutti gli operatori del mercato sia per i prezzi che per le quantità, assicurando un approvvigionamento equilibrato tra i settori della raffinazione e della distribuzione nonché tra le società di raffinazione e di distribuzione che corrisponda alle strutture tradizionali di approvvigionamento;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della decisione 77/186/CEE, la Commissione ha consultato gli Stati membri;

considerando che, per assolvere i suoi compiti, la Commissione deve avere un'esatta conoscenza (1)GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 23. dell'approvvigionamento e degli scambi tra Stati membri di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ; che a tale scopo gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'applicazione della presente decisione, si deve intendere per: a) «consumo normale», il consumo medio giornaliero di petrolio greggio e di prodotti petroliferi registrato in un periodo di base, e precisamente:

produzione interna di petrolio greggio e di condensati,

più le importazioni di petrolio greggio, di condensati, di feedstocks (petrolio semiraffinato) e di prodotti petroliferi,

più le quantità ricevute in provenienza dai paesi della Comunità,

meno le esportazioni di petrolio greggio, di condensati, di feedstocks (petrolio semiraffinato) e di prodotti petroliferi,

meno le consegne ai paesi della Comunità,

più le variazioni delle scorte di petrolio greggio, di condensati, di feedstocks (petrolio semiraffinato) e di prodotti petroliferi.

I buncheraggi marittimi sono considerati quantitativi esportati;

b) «periodo di base», gli ultimi quattro trimestri dell'anno civile per i quali la Commissione dispone di dati statistici;

c) «deficit nell'approvvigionamento», una riduzione effettiva o imminente nell'approvvigionamento normale di uno o più Stati membri che impedisca di far fronte alle normali esigenze di consumo per un certo periodo di tempo;

d) «approvvigionamento normale», il livello medio giornaliero di approvvigionamento necessario per far fronte ai consumi normali, corretto dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri per tener conto dell'espansione economica e di altri fattori tecnici e congiunturali, in particolare delle fluttuazioni stagionali e delle influenze climatiche;

e) «aumento anormale» degli scambi di prodotti petroliferi, un aumento non giustificato, soprattutto dall'espansione economica, congiunturale e/o stagionale della domanda, delle consegne di uno Stato membro a uno o più altri Stati membri, che si tratti di movimenti nuovi rispetto alla struttura tradizionale o di quantità in aggiunta a quelle tradizionalmente scambiate e registrate durante il periodo di base.

La Commissione può introdurre un correttivo ai dati concernenti i periodi precedenti, espresso in percentuale, per tener conto dell'espansione economica e degli altri fenomeni congiunturali e stagionali;

f) «mantenimento degli scambi tradizionali», l'osservanza, da parte degli Stati membri, della struttura esistente degli scambi fra gli Stati membri registrati durante il periodo di base.

Articolo 2

1. Qualora la Commissione decida, in conformità dell'articolo 1 della decisione 77/186/CEE, di subordinare gli scambi di prodotti petroliferi a un sistema di autorizzazioni, gli Stati membri interessati debbono rilasciare su domanda degli esportatori le autorizzazioni di esportazione richieste.

Le domande di autorizzazione di esportazione debbono essere presentate alla competente autorità nazionale e contenere le informazioni necessarie sull'esportazione prevista.

L'autorizzazione è rilasciata al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda da parte dell'autorità competente.

2. La domanda di autorizzazione di esportazione comporta l'impegno dell'esportatore di importare o di far importare le merci nello Stato membro di destinazione indicato nella domanda.

3. Le autorizzazioni d'esportazione debbono indicare in particolare: - l'organismo emittente (nome e indirizzo),

- il numero dell'autorizzazione,

- l'esportatore (nome e indirizzo completo),

- l'importatore (nome e indirizzo completo),

- lo Stato membro esportatore,

- lo Stato membro importatore,

- il tipo di prodotto secondo la nomenclatura Nimexe,

- la quantità (in tonnellate),

- il prezzo fob (per tonnellata), salvo deroga decisa dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro,

- l'ultimo giorno della validità.

4. Le domande d'autorizzazione d'esportazione e le autorizzazioni d'esportazione sono redatte su moduli conformi agli allegati, salvo deroga decisa dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro. Questi formulari, del formato 210 x 297 mm, sono stampati su carta bianca. Gli Stati membri sono tenuti a stampare o a far stampare i formulari, un esemplare dei quali è allegato.

5. La domanda d'autorizzazione d'esportazione è trattenuta dall'organismo emittente che provvede a consegnare o a trasmettere l'autorizzazione all'esportatore.

6. L'esportazione è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione d'esportazione all'ufficio doganale al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione delle merci.

L'ufficio doganale timbra tale esemplare e lo trasmette immediatamente all'organismo emittente non appena è avvenuta l'esportazione reale fuori dal territorio geografico dello Stato membro esportatore o la merce è stata posta in regime di transito doganale a destinazione dello Stato membro indicato nell'autorizzazione.

7. L'articolo 1 della decisione 77/186/CEE non si applica alle consegne di scorte ad uno Stato membro per conto di un altro Stato membro basate su accordi bilaterali.

Articolo 3

1. La Commissione convoca il gruppo previsto dall'articolo 3 della direttiva 73/238/CEE (1) nelle quarantotto ore successive alla data di ricezione della domanda con la quale lo Stato membro interessato chiede l'applicazione degli articoli 2 e 3 della decisione 77/186/CEE e decide al più tardi entro le settantadue ore successive alla convocazione del gruppo precitato.

Nel prendere la sua decisione, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue: - la situazione generale degli approvvigionamenti di petrolio,

- la situazione degli approvvigionamenti negli Stati membri interessati,

- il disavanzo nell'importazione di petrolio degli Stati membri interessati,

- i provvedimenti di restrizione al consumo presi negli Stati membri interessati,

- le misure di restrizione al consumo prese a livello comunitario,

- gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri.

2. Lo Stato membro che, in conformità dell'articolo 2 della decisione 77/186/CEE, chiede alla Commissione l'autorizzazione di sospendere il rilascio delle autorizzazioni di esportazione deve fornire insieme alla domanda i dati statistici che comprovano l'esistenza di un aumento anormale degli scambi tra uno o più Stati membri.

3. La Commissione può autorizzare uno Stato membro a sospendere il rilascio dell'autorizzazione di esportazione in conformità dell'articolo 3 della decisione 77/186/CEE quando constati l'esistenza di un disavanzo di almeno 7 % nell'approvvigionamento dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. La Commissione prenderà i contatti necessari con le imprese che approvvigionano la Comunità di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, per ottenere le informazioni di carattere generale sulla situazione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e all'occorrenza l'assistenza tecnica adeguata.

2. La Commissione può in certi casi autorizzare le imprese a costituirsi in gruppo consultivo dell'industria per facilitare e accelerare i contatti previsti dal paragrafo 1.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, tutte le informazioni relative al trimestre precedente necessarie per determinare: a) il consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di ogni Stato membro,

b) gli scambi intracomunitari di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, dettagliati per Stato di provenienza e di destinazione.

2. Per consentirle di valutare la situazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di comunicarle le informazioni di cui al paragrafo 1 in termini e per periodi più brevi.

Articolo 6

Quando viene applicato l'articolo 1 della decisione 77/186/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il terzo e il diciottesimo giorno di ogni mese a decorrere dalla notifica della Commissione della decisione di sottoporre a controllo gli scambi fra gli Stati membri, le informazioni relative agli scambi raccolte rispettivamente nella prima e nella seconda quindicina di ogni mese. (1)GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

Le informazioni, distinte tra autorizzazioni rilasciate e autorizzazioni utilizzate, debbono essere suddivise per esportatore e indicare in particolare: - l'esportatore,

- l'importatore,

- lo Stato membro esportatore,

- lo Stato membro importatore,

- il prodotto,

- la quantità (in tonnellate),

- il prezzo fob (per tonnellata), salvo deroga decisa dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3,

- la validità.

Articolo 7

1. Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere confidenziale. Tale disposizione non vieta la diffusione di informazioni generali o sintetiche che non contengano informazioni sulle singole imprese.

2. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 6 potranno essere utilizzate solo ai fini previsti dalla decisione 77/186/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1978.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

>PIC FILE= "T0012846"> >PIC FILE= "T0012847">

Top