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Document 31977R0519
Council Regulation (EEC) No 519/77 of 14 March 1977 laying down general rules for granting export refunds on products processed from fruit and vegetables and criteria for fixing the amount of such refunds
Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare
Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare
GU L 73 del 21.3.1977, p. 24–25
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1977 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0067
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 519/77 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 1977 che stabilisce , nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , vista la proposta della Commissione , considerando che le restituzioni all ' esportazione di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 devono essere fissate sulla base di determinati criteri che permettano di coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale ; che a tal fine è necessario tener conto , da un lato , della situazione dell ' approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità , e , dall ' altro , della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; considerando che , data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti i prodotti a base di ortofrutticoli , è opportuno , per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità , tener conto delle spese commerciali e di resa ; considerando che l ' osservazione dell ' evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali ; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione , per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale , i prezzi sui mercati dei paesi terzi e i prezzi d ' offerta alla frontiera della Comunità ; che , per quanto riguarda i prezzi nella Comunità , è opportuno basarsi sui prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell ' esportazione ; considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell ' importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti , tenuto conto delle condizioni particolari d ' importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione ; considerando che , per evitare distorsioni di concorrenza , è necessario che il regime amministrativo al quale sono soggette le operazioni sia il medesimo in tutta la Comunità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 . Articolo 2 Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi : a ) la situazione e le prospettive di evoluzione : - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità ; - dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; b ) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione delle Comunità , nonchù le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione ; c ) l ' aspetto economico delle esportazioni previste . Articolo 3 1 . I prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell ' esportazione . 2 . I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto : a ) dei prezzi praticati sui mercati di paesi terzi , b ) di prezzi più favorevoli all ' importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione , c ) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori , d ) dei prezzi d ' offerta alla frontiera della Comunità . Articolo 4 Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario , la restituzione per la Comunità può essere differenziata per un determinato prodotto secondo la destinazione del prodotto stesso . Articolo 5 1 . La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti : - sono stati esportati fuori della Comunità e - sono di origine comunitaria . 2 . In caso di applicazione dell ' articolo 4 , la restituzione viene pagata nelle condizioni di cui al paragrafo 1 , purchù sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione . Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma , secondo la procedura di cui al paragrafo 3 , con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti . 3 . Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 . Articolo 6 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1426/71 del Consiglio , del 2 luglio 1971 , che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ( 2 ) è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 marzo 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) Vedi pagina 1 delle presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 151 del 7 . 7 . 1971 , pag . 3 .