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Document 21976A0601(01)

    Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan - Dichiarazione comune relativa al funzionamento della commissione mista - Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali

    GU L 168 del 28.6.1976, p. 2–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1976/1503/oj

    Related Council regulation

    21976A0601(01)

    Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan - Dichiarazione comune relativa al funzionamento della commissione mista - Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali

    Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1976 pag. 0002 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0011
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0011
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 8 pag. 0095
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 6 pag. 0124
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0124


    ACCORDO di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea a la Repubblica islamica del Pakistan

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    da una parte,

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

    dall'altra,

    TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan, nonché del comune desiderio di consolidare e di estendere i loro rapporti economici e commerciali,

    ANIMATI dall'intento di rinsaldare, approfondire e diversificare questi rapporti economici e commerciali sulla base di vantaggi relativi e del profitto reciproco,

    PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisca un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale,

    AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad una nuova fase di cooperazione economica internazionale e di facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali fondato sulla libertà, l'uguaglianza e la giustizia,

    HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari:

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

    Articolo 1

    Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto, in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale ed all'equilibrio dei loro mutui scambi al livello più alto possibile.

    Articolo 2

    Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione più favorita conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

    Articolo 3

    Le parti contraenti si accordano a vicenda il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercheranno di concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.

    Articolo 4

    Le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi. Esse convengono di applicare tutte le misure atte a tal fine, comprese le misure specifiche rese necessarie dalle caratteristiche e dalla possibilità dei reciproci scambi.

    Articolo 5

    Le parti contraenti possono sviluppare la cooperazione economica, quand'essa è collegata agli scambi commerciali, nei settori che presentano per esse un comune interesse ed in base all'evoluzione delle rispettive politiche economiche.

    Articolo 6

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5 le parti contraenti convengono di intensificare i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di appoggiare le istituzioni create o da creare a tal fine.

    Articolo 7

    Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi, per quanto riguarda le questioni commerciali ed economiche, qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse.

    Articolo 8

    1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La commissione mista si riunisce una volta all'anno. A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni.

    2. La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.

    3. La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno assisterla nell'esecuzione di taluni compiti che essa loro affida.

    Articolo 9

    La commissione mista ha il compito di assicurare il buon funzionamento del presente accordo, di elaborare e raccomandare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi. Essa esamina le difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti.

    Articolo 10

    La commissione mista deve in particolare: a) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio, tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti;

    b) ricercare i mezzi che consentano di favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti qualora ciò possa contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione degli scambi commerciali;

    c) facilitare gli scambi di informazioni ed incoraggiare i contatti su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio, nonché la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione.

    Articolo 11

    La commissione mista cura inoltre il buon funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e, a tal fine, svolge i compiti assegnati agli organi misti che sono o saranno istituiti da tali accordi.

    Articolo 12

    Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità ed il Pakistan ove queste ultime siano con esse incompatibili o identiche ad esse.

    Articolo 13

    Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 14

    Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate, ed ai territori nei quali si applica la costituzione della Repubblica islamica del Pakistan.

    Articolo 15

    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

    2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

    3. Le parti contraenti possono nondimeno concordare in qualsiasi momento eventuali modifiche del presente accordo per tener conto di nuove situazioni nel settore economico e dell'evoluzione delle rispettive politiche economiche.

    Articolo 16

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, olandese, inglese, francese, tedesca e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO I Dichiarazione comune relativa al funzionamento della commissione mista

    1. I rappresentanti delle parti contraenti nella commissione mista trasmetteranno le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità, affinché queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile. Se la commissione mista non è in grado di emettere una raccomandazione su una questione considerata urgente o importante da una delle parti contraenti, essa presenterà il parere delle due parti alle rispettive autorità per ulteriore esame.

    2. Nel fare proposte e raccomandazioni, la commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo della Repubblica islamica del Pakistan, l'evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico, industriale, sociale, ecologico e scientifico, nonché il livello di sviluppo economico delle parti contraenti.

    3. La commissione mista studierà le possibilità e farà raccomandazioni per un'efficace utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre alle tariffe applicabili ai sensi della clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate, al fine di promuovere il commercio di articoli di interesse per la Repubblica islamica del Pakistan.

    ALLEGATO II Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali

    1. Il 1º luglio 1971 la Comunità ha istituito in via autonoma un regime di preferenze generalizzate sulla base della risoluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, tenutasi nel 1968. La Comunità è disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti a migliorare tale regime, a tenere conto dell'interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità.

    2. La Comunità è anche disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan.

    3. Riconoscendo la vitale importanza delle esportazioni di prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati per lo sviluppo economico del Pakistan, la Comunità è disposta ad esaminare in sede di commissione mista la situazione del commercio pakistano di questi prodotti con la Comunità stessa ed a ricercare le possibilità di agevolare tale commercio, per quanto riguarda i prodotti di cotone, compatibilmente con l'attuale accordo tra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali.

    4. La Comunità prende atto che anche la Repubblica islamica del Pakistan è disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell'incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan.

    ALLEGATO III Dichiarazione della Repubblica islamica del Pakistan in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali

    1. La Repubblica islamica del Pakistan prende atto che la Comunità è disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate, a tener conto dell'interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità stessa. A tal riguardo la Repubblica islamica del Pakistan segnalerà all'attenzione della Comunità gli elementi del regime comunitario delle preferenze generalizzate che possono essere migliorati, più particolarmente nel contesto delle disposizioni della dichiarazione comune d'intenzioni.

    2. La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan. A tal fine, la Repubblica islamica del Pakistan potrà comunicare alla Comunità, ai fini di un esame in sede di commissione mista, i prodotti per i quali essa desidera concessioni.

    3. La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la situazione del commercio pakistano con la Comunità dei prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati ed a ricercare le possibilità di agevolarli, per quanto riguarda i prodotti di cotone, compatibilmente con l'attuale accordo fra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali.

    4. La Repubblica islamica del Pakistan è inoltre disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell'incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan.

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