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Document 31976R0814

Regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino

GU L 94 del 9.4.1976, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/814/oj

31976R0814

Regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1976 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0017


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 814/76 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 3 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 4 ) , è istituito un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ; che , tenuto conto delle caratteristiche del lino destinato principalmente alla produzione di fibre e della canapa , è stato previsto per tale aiuto un sistema di fissazione forfettaria per ettaro ; che , tenuto conto dell ' importanza ridotta del lino destinato principalmente alla produzione di semi , lo stesso regime di aiuto è stato reso applicabile anche a tale prodotto ;

considerando che da qualche anno la produzione di semi di lino riveste interesse crescente per la Comunità ; che , pertanto , occorre prevedere un regime di sostegno più conforme alle caratteristiche di questo prodotto e tale da consentirne lo sviluppo della produzione ; che occorre quindi limitare il sistema di aiuto forfettario al lino destinato principalmente alla produzione di fibre e alla canapa ;

considerando che , nel fissare l ' importo dell ' aiuto forfettario per ettaro per il lino , occorre tener conto del regime previsto per i semi di lino ;

considerando che occorre precisare che le norme generali del regime di aiuto che devono essere adottate ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 devono comprendere , fra l ' altro , misure di controllo del diritto all ' aiuto ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 è sostituito dal seguente :

« Articolo 4

1 . È istituito un aiuto per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità .

Tale aiuto , di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità , viene fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo .

2 . L ' ammontare dell ' aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto , in modo da assicurare l ' equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione . A tal fine , la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione che gli consenta di valutare tali elementi e la loro prevedibile evoluzione .

Nel fissare tale importo è tenuto conto anche

- per il lino e la canapa :

del prezzo delle fibre di lino e di canapa praticato sul mercato mondiale e di quello degli altri prodotti naturali concorrenti ,

- per il lino :

del prezzo d ' obiettivo dei semi di lino ,

- per la canapa :

del prezzo dei semi di canapa praticato sul mercato mondiale .

3 . L ' ammontare dell ' aiuto è fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 del trattato .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo del diritto all ' aiuto .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 12 . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1976/1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . C 50 del 4 . 3 . 1976 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

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