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Document JOL_1976_025_R_0001_001

Regolamento (CEE) n. 199/76 del Consiglio, del 30 gennaio 1976, relativo alla conclusione della convenzione ACP-CEE di Lomé
Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 2 relativo all'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica
Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP
Protocollo n. 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni
Protocollo n. 5 sui privilegi e sulle immunità
Protocollo n. 6 relativo alle banane
Protocollo n. 7 relativo al rum
Allegato: Dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca

GU L 25 del 30.1.1976, p. 1–143 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

31976R0199

Regolamento (CEE) n. 199/76 del Consiglio, del 30 gennaio 1976, relativo alla conclusione della convenzione ACP-CEE di Lomé

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/1976 pag. 0001


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 199/76 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1976

relativo alla conclusione della convenzione ACP-CEE di Lomù

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 238 ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che occorre concludere la convenzione ACP-CEE di Lomù tra gli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità economica europea , dall ' altro , firmata a Lomù il 28 febbraio 1975 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono conclusi , approvati e confermati a nome della Comunità , la convenzione ACP-CEE di Lomù , i protocolli e la dichiarazione annessi nonchù le dichiarazioni allegate all ' atto finale .

I testi della convenzione , dei protocolli e della dichiarazione nonchù dell ' atto finale sono allegati al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio , per quanto riguarda la Comunità , procede al deposito dell ' atto di notifica della conclusione della convenzione , previsto dall ' articolo 87 della convenzione stessa ( 2 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 30 gennaio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 257 del 10 . 11 . 1975 , pag . 23 .

( 2 ) La data dell ' entrata in vigore della convenzione ACP-CEE di Lomù sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÉ

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE ,

IL PRESIDENTE DELL ' IRLANDA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea , firmato a Roma il 25 marzo 1957 , in appresso denominato trattato , ed i cui Stati sono in appresso denominato Stati membri ,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

da una parte , e

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS ,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D ' AVORIO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL DAHOMEY ,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO , PRESIDENTE DEL GOVERNO D ' ETIOPIA ,

SUA MAESTA LA REGINA DELLE FIGI ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA ,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA ,

IL CAPO DI STATO DI GRENADA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA ,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL ' ALTO VOLTA ,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA ,

IL RE DEL REGNO DI LESOTHO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI ,

IL CAPO DI STATO E DI GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASCIA ,

IL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL MALI , CAPO DI STATO , PRESIDENTE DEL GOVERNO ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI MAURIZIO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMITICA DI MAURITANIA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER ,

IL CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN ,

IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO ,

IL CAPO DI STATO DI TONGA ,

IL CAPO DI STATO DI TRINIDAD E TOBAGO ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL ' UGANDA ,

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA ,

i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP , dall ' altra parte ,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

SOLLECITI di stabilire , su un piano di completa uguaglianza tra parti , un stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale ;

RISOLUTI a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP ;

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi , secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ;

DECISI a promuovere , tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo , la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità e a garantirle un fondamento sicuro in conformità dei loro obblighi internazionali ;

CONSAPEVOLI dell ' importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP ;

RISOLUTI a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo , compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato ;

DESIDERANDO salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall ' esportazione di prodotti di base ;

SOLLECITI di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunità ,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE LA PRESENTE CONVENZIONE

e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

Renaat VAN ELSLANDE ,

ministro degli affari esteri ;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA :

Jens CHRISTENSEN ,

sottosegretario di Stato agli affari esteri , ambasciatore ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Hans-Juergen WISCHNEWSKI ,

ministro di Stato agli affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Pierre ABELIN ,

ministro della cooperazione ;

IL PRESIDENTE DELL ' IRLANDA :

Garret FITZGERALD , TD ,

ministro degli affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Francesco CATTANEI ,

sottosegretario di Stato agli affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER ,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

rappresentante permanente presso le Comunità europee :

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Laurens Jan BRINKHORST ,

sottosegretario di Stato agli affari esteri ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

The Rt . Hon . Judith HART , MP ,

ministro per lo sviluppo d ' oltremare ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

Garret FITZGERALD ,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee ;

François-Xavier ORTOLI ,

presidente della Commissione delle Comunità europee ;

Claude CHEYSSON

membro della Commissione delle Comunità europee ;

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS :

A . R . BRAYNEN ,

alto commissario per le Bahamas ;

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

Stanley Leon TAYLOR ,

segretario permanente del ministero del commercio e dell ' industria ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA :

The Hon . Dr . GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE ,

ministro del commercio e dell ' industria ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Gilles BIMAZUBUTE ,

ministro degli affari esteri e della cooperazione ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN :

Maikano ABDOULAYE ,

ministro della pianificazione e della sistemazione del territorio ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA .

Jean Paul MOKODOPO ,

ministro della pianificazione ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO :

Cdt . Alfred RAOUL ,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

rappresentante del Congo presso la Comunità economica europea ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D ' AVORIO :

Henri KONAN BEDIE ,

ministro dell ' economia e delle finanze ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL DAHOMEY :

cap . Andrù ATCHADE ,

ministro dell ' industria , del commercio e del turismo ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO , PRESIDENTE DEL GOVERNO D ' ETIOPIA :

Ato Gebre Kidan ALULA ,

rappresentante dell ' Etiopia per gli affari commerciali presso la Comunità economica europea ;

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE FIGI :

The Rt . Hon . Ratu Sir K . K . T . MARA , KBE ,

primo ministro e ministro degli affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON :

Emile KASSA MAPSI ,

ministro di Stato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA :

ALHAJI THE HONOURABLE IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA ,

ministro delle finanze e del commercio ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

lt . col . FELLI ,

ministro-commissario per la pianificazione economica ;

IL CAPO DI STATO DI GRENADA :

Derek KNIGHT , Sen . ,

ministro senza portafoglio ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA :

Seydou KEITA ,

ambasciatore straordinario della repubblica di Guinea per l ' Europea occidentale ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

dr . VASCO CABRAL ,

commissario di Stato all ' economia e alle finanze ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Agelmasie NTUMU ,

sottosegretario di Stato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA :

The Hon . S . S . RAMPHAL , SC , MP ,

ministro degli affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL ' ALTO VOLTA :

Leonard KALMOGO ,

sottosegretario di Stato alla pianificazione ;

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

Perceval J . PATTERSON ,

ministro dell ' industria , del turismo e del commercio estero ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA :

dr . J . G . KIANO ,

ministro del commercio e dell ' industria ;

IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

E . R . SEKHONYANA ,

ministro delle finanze ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

The Hon . D . Franklin NEAL ,

ministro della pianificazione e dell ' economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

The Hon . D . T . MATENJE

ministro del commercio , dell ' industria e del turismo ;

ministro delle finanze ;

IL CAPO DI STATO E DI GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASIA :

Jules RAZAFIMBAHINY ,

ambasciatore straodinario e plenipotenziario ,

rappresentante presso la Comunità economica europea ;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL MALI , CAPO DI STATO , PRESIDENTE DEL GOVERNO :

lt . col . Charles SAMBA CISSOKHO ,

ministro degli affari esteri e della cooperazione ;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI MAURIZIO :

The Rt . Hon . Sir Seewoosagur RAMGOOLAM , PC , Kt ,

primo ministro ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ILAMITICA DI MAURITANIA :

Sidi Ould CHEIKH ABDALLAH ,

ministro della pianificazione e dello sviluppo industriale ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

cap . Moumouni DJERMAKOYE ADAMOU ,

ministro degli affari esteri e della cooperazione ;

IL CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA :

Gabriel Chukwuemeka AKWAEZE ,

commissario federale per il commercio ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

NDUHUNGIREHE ,

ministro delle finanze e dell ' economia ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

BABACAR BA ,

ministro delle finanze e dell ' economia ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Hon . Francis M . MINAH ,

ministro dell ' industria e del commercio ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO :

Jaalle Mohamed WARSAMA ALI ,

consulente presso il Comitato economico del consiglio rivoluzionario supremo ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

Sharif el KHATIM ,

ministro aggiunto alle finanze e all ' economia ;

IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND :

The Hon . Simon SISHAYI NXUMALO ,

ministro dell ' industria e delle miniere ;

IL PRESENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

Daniel Narcis Mtonga MLOKA ,

ambasciatore nella Repubblica federale di Germania ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Ngarhodjina Adoum MOUNDARI ,

sottosegretario di Stato all ' economia moderna ;

IL PRESENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO :

Benissan TELE-TEVI ,

ministro del commercio e dell ' industria ;

IL CAPO DI STATO DI TONGA :

Sua Altezza Reale il principe TUPOUTOA ;

IL CAPO DI STATO DI TRINIDAD E TOBAGO :

The Hon . Dr . Cuthbert JOSEPH ,

ministro degli affari esteri e delle relazioni con i paesi delle Indie Occidentali ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL ' UGANDA :

The Hon . Edward ATHIYO ,

ministro del commercio ;

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Hon . Falesa P . S . SAILI ,

ministro delle finanze ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

Kanyinda TSHIMPUMPU ,

commissario di Stato al commercio ;

IL PRESENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA :

Rajah KUNDA ,

ministro del commercio ;

I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconosciuti in buona e debita forma ,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

TITOLO 1

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Articolo 1

Nel settore della cooperazione commerciale , l ' obiettivo della presente convenzione è di promuovere gli scambi tra le parti contraenti , tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e , in particolare , della necessità di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP , al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunità economica europea , in appresso denominata « la comunità » , in modo d ' assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle parti contraenti .

A tal fine le parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo .

Capitolo 1

Regime degli scambi

Articolo 2

1 . I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d ' effetto equivalente , e il trattamento loro riservato non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano .

Tuttavia , ai fini dell ' applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d ' effetto equivalente risultanti dall ' applicazione degli articoli 32 , 36 e 59 dell ' atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati .

2 . a ) I prodotti originari degli Stati ACP :

- enumerati nell ' elenco dell ' allegato II del trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell ' articolo 40 del trattato , o

- soggetti , all ' importazione nella Comunità , ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune ,

sono importati nella Comunità , in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi , alle seguenti condizioni :

i ) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell ' importazione non prevedono , oltre alla riscossione dei dazi doganali , l ' applicazione di altre misure relative all ' importazione ;

ii ) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i ) , la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare , come norma generale , un regime più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita .

b ) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest ' ultima .

Tuttavia , se la Comunità , nel periodo di applicazione della presente convenzione ,

- sottopone uno o più prodotti a un ' organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva d ' adattare il regime d ' importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP , previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri . In tal caso si applica il paragrafo 2 , lettera a ) ;

- modifica un ' organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP , previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri . In tal caso la Comunità s ' impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della nazione più favorita .

Articolo 3

1 . La Comunità non applica all ' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d ' effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro .

2 . Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d ' importazione riservato ai prodotti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino .

La Comunità informa gli Stati ACP allorchù vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti .

3 . Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunità e gli Stati ACP interessati .

Articolo 4

Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica divieti o restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale .

Tuttavia , tali divieti o restrizioni non devono costituire nù un mezzo di discriminazione arbitraria nù una restrizione dissimulata del commercio .

Articolo 5

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunità ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci , la Comunità ne informa , prima dell ' adozione , gli Stati ACP tramite il Consiglio tramite dei ministri .

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati , si tengono consultazioni , a richiesta di questi ultimi , per trovare una soluzione soddisfacente .

Articolo 6

1 . Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti , adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci , o dalla loro interpretazione , dalla loro applicazione o dall ' attuazione delle loro modalità , si tengono consultazioni , a richiesta degli Stati ACP interessati , per trovare una soluzione soddisfacente .

2 . Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre , in sede di Consiglio dei ministri , altre difficoltà , relative alla circolazione delle merci , eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri .

Le istituzioni competenti della comunità forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti .

Articolo 7

1 . Tenuto conto delle attuali necessità del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuti ad assumere per la durata dell ' applicazione della presente convenzione , relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità , obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunità ha assunto , in virtù del presente capitolo , riguardo all ' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP .

2 . a ) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità , gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita .

b ) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a ) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o più Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo .

Articolo 8

Ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente convenzione . Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate .

Articolo 9

1 . Ai fini dell ' applicazione del presente capitolo , la nozione di « prodotti originari » ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n . 1 .

2 . Il Consiglio dei ministri può adottare qualsiasi modificazione del protocollo n . 1 .

3 . Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita , in applicazione dei paragrafi 1 o 2 , la nozione di « prodotti originari » , ciascuna parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione .

Articolo 10

1 . Qualora l ' applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell ' attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l ' estero o qualora sorgano difficoltà che rischiano di alterare un settore d ' attività in una regione della Comunità , la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie . Tali misure e le relative modalità d ' applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri .

2 . Nelle ' applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione . Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi .

Articolo 11

Al fine di assicurare l ' efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale , le parti contraenti convengono d ' informarsi e di consultarsi a vicenda .

In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunità o degli Stati ACP , alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all ' articolo 74 , nei seguenti casi :

1 . Qualora alcune delle parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o più altre parti contraenti nell ' ambito della presente convenzione , esse devono informarne il Consiglio dei ministri . A richiesta delle parti contraenti interessate , si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi .

2 . Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale , la Comunità ne informa gli Stati ACP . A richiesta degli Stati ACP , si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi .

3 . Qualora la Comunità o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell ' articolo 10 , si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri , a richiesta delle parti contraenti interessate , al fine , in particolare , di assicurare il rispetto dell ' articolo 10 , paragrafo 2 .

4 . Qualora , nel periodo d ' applicazione della presente convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare , dovrebbero anch ' essi beneficiare di un regime particolare , si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri .

Capitolo 2

Promozione commerciale

Articolo 12

Per conseguire gli obbiettivi che si sono prefisse in fatto di cooperazione commerciale e industriale , le parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I , capitolo 1 , e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunità ed ai mercati regionali e internazionali .

Articolo 13

Le azioni di promozione commerciale di cui all ' articolo 12 riguardano in particolare :

a ) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi , servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP , o la creazione di tali organismi , servizi o imprese ;

b ) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale ;

c ) la partecipazione degli Stati ACP a fiere , esposizioni , saloni specializzati di carattere internazionale , e l ' organizzazione di manifestazioni commerciali ;

d ) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP , e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione ;

e ) l ' effettuazione e l ' utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di « marketing » ;

f ) la preparazione e la diffusione in diverse forme , nella comunità e negli Stati ACP , di un ' informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali .

Articolo 14

Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla Comunità da uno o più Stati ACP alle condizioni di cui al titolo IV .

Articolo 15

La Comunità partecipa , alle condizioni di cui al titolo IV e al protocollo n . 2 , al finanziamento delle azioni di promozione commerciale atte a promuovere lo sviluppo delle esportazioni degli Stati ACP .

TITOLO II

PROVENTI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DI BASE

Capitolo 1

Stabilizzazione dei proventi d ' esportazione

Articolo 16

Per porre rimedio agli effetti nefasti dell ' instabilità dei proventi d ' esportazione e permettere così agli Stati ACP di assicurare la stabilità , la redditività e l ' espansione continua delle loro economie , la Comunità istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall ' esportazione nella Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi .

Articolo 17

1 . I proventi d ' esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall ' esportazione , dagli Stati ACP nella Comunità , dei prodotti di cui all ' elenco seguente , redatto tenendo conto di fattori quali l ' occupazione , il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato , il livello di sviluppo di quest ' ultimo , nonchù delle difficoltà particolari degli Stati ACP meno sviluppati , privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all ' articolo 24 :

a ) prodotti dell ' arachide :

aa ) arachidi in guscio o decorticate ,

ab ) olio di arachidi ,

ac ) panelli di arachidi ;

b ) prodotti del cacao :

ba ) cacao in grani ,

bb ) pasta di cacao ,

bc ) burro di cacao ;

c ) prodotti del caffè :

ca ) caffè verde o torrefatto ,

cb ) estratti o essenze di caffè ;

d ) prodotti del cotone :

da ) cotone in massa ,

db ) linter di cotone ;

e ) prodotti del cocco :

ea ) noce di cocco ,

eb ) copra ,

ec ) olio di cocco ,

ed ) panelli di noce di cocco ;

f ) prodotti della palma e dei palmisti :

fa ) olio di palma ,

fb ) olio di palmisti ,

fc ) panelli di palmisti ,

fd ) noci di palmisti ;

g ) cuoio e pelli :

ga ) pelli grezze ,

gb ) cuoio e pelli di bovini ,

gc ) pelli ovine ,

gd ) pelli caprine ;

h ) prodotti del legno :

ha ) legno rozzo ,

hb ) legno semplicemente squadrato ,

hc ) legno semplicemente segato per il lungo ;

i ) banane fresche ;

k ) tè ;

l ) sisal grezzo ;

m ) minerali di ferro :

minerali di ferro e piriti di ferro arrostite .

Le statistiche prescelte per l ' applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP , tenendo conto dei valori fob .

Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra

a ) immessi al consumo nella Comunità

o

b ) soggetti nella Comunità al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione .

2 . Il sistema si applica ai proventi d ' uno Stato ACP derivanti dall ' esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se , nell ' anno precedente quello di applicazione , i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti , per tutte le destinazioni , hanno costituito almeno il 7,5 % dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato . Tuttavia , questa percentuale è del 5 % per il sisal . Questa percentuale è del 2,5 % per gli Stati ACP meno sviluppati , privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all ' articolo 24 .

3 . Se però , non prima di 12 mesi dall ' entrata in vigore della presente convenzione , uno o più prodotti che non sono riportati sull ' elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante l ' economia di uno o più Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni , il Consiglio dei ministri può decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco , salvo restando l ' articolo 18 , paragrafo 1 .

4 . Per alcuni casi particolari , il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi , qualunque ne sia la destinazione .

5 . Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio .

Articolo 18

1 . Ai fini precisati dall ' articolo 16 e per la durata della presente convenzione , la Comunità destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d ' esportazione un importo globale di 375 milioni di unità di conto per coprire l ' insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema . Questo importo è amministrato dalla Commissione delle Comunità europee , in appresso denominata « la Commissione » .

2 . Questo importo globale è suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore . Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri può autorizzare ogni anno , salvo l ' ultimo , l ' uso anticipato della frazione dell ' anno successivo sino a un massimo del 20 % della medesima .

3 . Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d ' applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all ' anno successivo .

4 . Sulla base della relazione che la Commissione gli sottopone , il Consiglio dei ministri può ridurre l ' importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione .

5 . Prima della scadenza della presente convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell ' importo globale di cui al paragrafo 1 nonchù sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare , ai sensi dell ' articolo 21 , dopo la scadenza della presente convenzione .

Articolo 19

1 . Per l ' applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto .

Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d ' esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d ' applicazione .

2 . Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se , in base ai risultati d ' un anno civile , i suoi effettivi proventi d ' esportazione , quali sono previsti dall ' articolo 17 , sono , per ciascuno dei prodotti individualmente preso , inferiori di almeno 7,5 % al livello di riferimento . Questa percentuale è del 2,5 % per gli Stati ACP meno sviluppati , privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all ' articolo 24 .

3 . La richiesta dello Stato ACP interessato è fatta alla Commissione , che l ' esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili .

La differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento .

4 . Nondimeno ,

a ) qualora l ' esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell ' esportazione di detti prodotti nella Comunità è la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunità , la richiesta non può essere accettata ;

b ) qualora l ' esame dell ' evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti , hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull ' importo del trasferimento .

5 . Salvo il caso di cui al paragrafo 4 , lettera a ) , la Commissione redige , in collegamento con lo Stato ACP richiedente , un progetto di decisione di trasferimento .

6 . Vengono prese le diposizioni per assicurare un trasferimento rapido , in particolare mediante anticipi in linca di massima semestrali .

Articolo 20

L ' uso delle risorse viene deciso dallo Sato ACP beneficiario . Esso informa annualmente la Commissione sull ' uso al quale ha destinato le risorse trasferite .

Articolo 21

1 . Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse .

2 . Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono , nei cinque anni successivi all ' attribuzione di ciascun trasferimento , alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema .

3 . Ciascun Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si constata che l ' evoluzione dei suoi proventi d ' esportazione lo consente .

A questo scopo , la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto , alle condizioni di cui all ' articolo 17 , paragrafo 1 , se

- il valore unitario delle esportazioni è superiore al valore unitario di riferimento ,

- il quantitativo effettivamente esportato nella Comunità è almeno eguale al quantitativo di riferimento .

Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte , lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema , nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiato , un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo .

4 . Se , alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2 , le risorse non sono totalmente ricostituite , il Consiglio dei ministri , che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti , delle riserve di cambio e dell ' indebitamento esterno degli Stati ACP interessati , può decidere :

- o la restituzione totale o parziale , immediata o scaglionata nel tempo , degli importi dovuti

- o l ' abbandono del credito stesso .

5 . I paragrafi 2 , 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all ' articolo 48 , paragrafo 2 .

Articolo 22

Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un « accordo di trasferimento » tra la Commissione e lo Stato ACP interessato .

Articolo 23

1 . Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione , è istituita tra la Comunità e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale . Le modalità di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri .

2 . Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento , stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti .

Articolo 24

Gli Stati ACP meno sviluppati , privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all ' articolo 17 , paragrafi 1 e 2 , e all ' articolo 19 , paragrafo 2 , sono :

- Alto Volta * - Madagascar *

- Bahamas * - Malawi *

- Barbados * - Mali *

- Botswana * - Mauritania *

- Burundi * - Maurizio *

- Repubblica Centrafricana * - Niger *

- Ciad * - Ruanda *

- Dahomey * - Samoa occidentale *

- Etiopia * - Somalia *

- Figi * - Sudan *

- Gambia * - Swaziland *

- Grenada * - Tanzania *

- Guinea * - Togo *

- Guinea Bissau * - Tonga *

- Guinea equatoriale * - Trinidad e Tobago *

- Giamaica * - Uganda *

- Lesotho * - Zambia *

Capitolo 2

Disposizioni particolari per lo zucchero

Articolo 25

1 . Fatte salve altre disposizioni della presente convenzione , la Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna , greggio o bianco , originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero , i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi .

2 . Il protocollo n . 3 allegato alla presente convenzione definisce le condizioni d ' applicazione del presente articolo .

TITOLO III

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

Articolo 26

La Comunità e gli Stati ACP , riconoscendo l ' imperiosa necessità dello sviluppo industriale di questi ultimi , convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un ' effettiva cooperazione industriale .

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi :

a ) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell ' industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell ' industria all ' interno di ciascuno di essi e tra di loro ;

b ) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunità , gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP ;

c ) moltiplicare i legami tra l ' industria e gli altri settori economici , con particolare riguardo all ' agricoltura ;

d ) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l ' adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche , sviluppando in particolare le capacità degli Stati ACP in fatto di ricerca , di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli ;

e ) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti ;

f ) favorite la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e , in particolare , delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi ;

g ) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunità allo sviluppo industriale degli Stati ACP , ove questi ultimi lo desiderino , in funzione dei loro obiettivi economici e sociali .

Articolo 27

Per conseguire gli obiettivi di cui all ' articolo 26 , la Comunità contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione all ' attuazione di programmi , progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l ' accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali , della formazione , della tecnologia e della ricerca , delle piccole e medie imprese , dell ' informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale .

Articolo 28

La Comunità contribuisce alla creazione e all ' estensione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale , i particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni , dell ' energia , della ricerca e della formazione industriali .

Articolo 29

La Comunità contribuisce alla creazione e all ' espansione , negli Stati ACP , di industrie operanti nei settori della trasformazione delle materie prime e della fabbricazione di prodotti finiti e semilavorati .

Articolo 30

A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati , la Comunità contribuisce all ' organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP , a tutti i livelli , in industrie e istituzioni all ' interno della Comunità .

Inoltre la Comunità contribuisce all ' organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP .

Articolo 31

Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell ' accedere alla tecnologia e nell ' adeguarla , la Comunità è disposta in particolare a quanto segue :

a ) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia più adeguata alle loro esigenze ;

b ) facilitare i contratti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate ;

c ) facilitare l ' acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprietà industriali , per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all ' interno della Comunità ;

d ) contribuire all ' organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP , con particolare riguardo all ' adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati . Articolo 32

La Comunità contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese industriali negli Stati ACP mediante azioni di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle specifiche esigenze di tali imprese e comprendenti in particolare :

a ) il finanziamento di imprese ,

b ) la creazione di infrastrutture appropriate e di zone industriali ,

c ) la formazione e il perfezionamento professionali ,

d ) la creazione di servizi specializzati di consulenza e di credito .

Lo sviluppo di queste imprese deve portare , per quanto possibile , al rafforzamento della complementarità tra piccole e medie imprese industriali e al rafforzamento dei loro legami con le grandi imprese industriali .

Articolo 33

Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contratti tra la Comunità e gli Stati ACP in campo industriale .

Scopo di tali azioni può essere in particolare :

a ) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull ' evoluzione dell ' industria e del commercio nella Comunità e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale negli Stati ACP ;

b ) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali , i promotori e gli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP ;

c ) eseguire studi e perizie per determinare le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP ;

d ) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione , all ' avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP .

Articolo 34

Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente convenzione , si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunità sia sugli altri mercati esteri . Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunità a dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest ' ultimi .

Articolo 35

1 . È istituito un comitato per la cooperazione industriale . Esso è posto sotto la sorveglianza del comitato degli ambasciatori .

2 . Il comitato per la cooperazione industriale :

a ) vigila sull ' applicazione del presente titolo ;

b ) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunità , e suggerisce soluzioni appropriate ;

c ) orienta , sorveglia e controlla le attività del centro per lo sviluppo industriale previsto dall ' articolo 36 e ne rende conto al comitato degli ambasciatori e , per suo tramite , al Consiglio dei ministri ;

d ) sottopone regolarmente al comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili ;

e ) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal comitato degli ambasciatori .

3 . La composizione e le modalità di funzionamento del comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri .

Articolo 36

È istituito un centro per lo sviluppo industriale . I suoi compiti sono i seguenti :

a ) raccogliere e diffondere nella Comunità e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale ;

b ) fare effettuare , a richiesta della Comunità e degli Stati ACP , studi sulle possibilità e potenzialità di sviluppo industriale degli Stati ACP , tenendo conto della necessità di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche , e assicurarne il seguito ;

c ) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali , i promotori e gli operatori economici , compresi gli istituti di finanziamento , della Comunità e degli Stati ACP ;

d ) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale ;

e ) aiutare ad individuare , sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP , le possibilità di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunità e negli Stati ACP nonchù fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso .

Lo statuto e le modalità di funzionamento del centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del comitato degli ambasciatori non appena la presente convenzione entra in vigore .

Articolo 37

I programmi , i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento da parte della Comunità vengono effettuati in conformità del titolo IV , tenuto conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale .

Articolo 38

1 . Ogni Stato ACP si forza di indicare il più chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell ' ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga . Ciascuno di detti Stati adotta altresi le misure atte a promuovere , nel quadro del presente titolo , una cooperazione efficace con la Comunità e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP ospitante .

2 . Dal canto loro , la Comunità e gli Stati membri cercano di adottare misure atte a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle apirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati .

Articolo 39

Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o più Stati membri della Comunità per lo sviluppo di risorse agricole , minerali , energetiche , ed altre risorse specifiche degli Stati ACP , purchù detti accomodamenti siano compatibili con la presente convenzione . Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all ' applicazione del presente titolo . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 376R0199.1

TITOLO IV

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Articolo 40

1 . Scopo della cooperazione economica , finanziaria e tecnica è di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell ' economia degli Stati ACP . Suo oggetto è la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati .

2 . Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni , nel miglioramento della situazione economica dello Stato , delle amministrazioni locali e delle imprese , nonchù nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri .

3 . La cooperazione è complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP .

Articolo 41

1 . Il Consiglio dei ministri esamina , almeno una volta all ' anno , lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all ' articolo 40 e i problemi generali risultanti dall ' attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica . Esso stabilisce , in base a informazioni assunte dalla Comunità e dagli Stati ACP , il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunità e da detti Stati . Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati .

Per quanto riguarda la Comunità , la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell ' aiuto finanziario e tecnico della Comunità . All ' elaborazione della relazione collabora , per le parti di essa che la riguardano , la Banca europea per gli investimenti , in appresso denominata « la Banca » . Detta relazione espone in particolare la situazione dell ' impegno , dell ' attuazione e dell ' utilizzazione dell ' aiuto , distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario .

Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione , informazione e proposta sui problemi pertinenti all ' attuazione della cooperazione economica , finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori , nonchù sui problemi generali di tale cooperazione .

I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunità e degli Stati ACP responsabili dell ' attuazione di tale cooperazione .

2 . In base alle informazioni fornite dalla Comunità e dagli Stati ACP e all ' esame di cui al paragrafo 1 , il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione .

Articolo 42

Per la durata della presente convenzione l ' importo globale degli aiuti della Comunità ammonta a 3 390 milioni di unità di conto .

Questo importo comprende :

1 . 3 000 milioni di unità di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo , in appresso denominato « il Fondo » , così ripartiti :

a ) 2 625 milioni di unità di conto per gli scopi di cui all ' articolo 40 , di cui :

- 2 100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni ,

- 430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali ,

- 95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio ;

b ) fino a 375 milioni di unità di conto per gli scopi di cui al titolo II , provenienti anch ' essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d ' esportazione ;

2 . fino a 390 milioni di unità di conto per i fini di cui all ' articolo 40 , sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati , come norma generale , a un abbuono d ' interessi del 3 % , alle condizioni previste dall ' articolo 5 del protocollo n . 2 .

L ' onere globale degli abbuoni è imputato all ' importo delle sovvenzioni di cui al punto 1 , lettera a ) .

Articolo 43

1 . Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibile e secondo il livello di sviluppo e la situazione economico e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati . Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili .

La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi è fatta solo in un ' opportuna fase del loro esame .

2 . Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma , delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonchù del suo prevedebile impatto economico e sociale .

In particolare i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale , turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio .

Articolo 44

1 . Per il funzionamento di un progetto o di un programma possono essere attuati congiuntamente , se del caso , più modi di finanziamento .

2 . Con l ' accordo dello Stato o degli stati ACP interessati , l ' aiuto finanziario della Comunità può assumere la forma di confinanziamenti cui partecipano , in particolare , organi e istituti di credito e di sviluppo , imprese , Stati membri , Stati ACP , paesi terzi od organismi finanziari internazionali .

Articolo 45

1 . Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso .

2 . Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio .

3 . Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio , sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso più favorevole del mutuo finale , deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall ' accordo di finanziamento intermedio .

Articolo 46

1 . Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare :

- investimenti nei settori dello sviluppo rurale , dell ' industrializzazione , dell ' energia , delle miniere , del turismo e dell ' infrastruttura economica e sociale ;

- azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola ;

- azioni di cooperazione tecnica , specialmente riguardo alla formazione e all ' adeguamento o all ' innovazione in campo tecnologico ;

- azioni d ' informazione e di promozione industriale ;

- azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite ;

- azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali ;

- microprogetti di sviluppo di base , specialmente in ambiente rurale ;

2 . La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese correnti d ' amministrazione , di manutenzione e di funzionamento .

3 . Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d ' importazione e le spese locali necessarie all ' attuazione dei progetti e dei programmi .

Articolo 47

1 . Nell ' attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefigono in materia di cooperazione regionale e interregionale . Scopo di tale contributo è :

a ) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all ' interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse ;

b ) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP ;

c ) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità ;

d ) creare mercati sufficientemente esteri all ' interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l ' eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l ' integrazione di tali mercati , allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP ;

e ) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP .

2 . A tale scopo , circa il 10 % dei mezzi finanziari totali previsti dall ' articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP è riservato al finanziamento di loro progetti regionali .

Articolo 48

1 . Nell ' attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati , al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilità offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica .

2 . I seguenti Stati ACP possono beneficiare , secondo le rispettive necessità , delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo :

- Alto Volta * - Mali *

- Botswana * - Mauritania *

- Burundi * - Niger *

- Ciad * - Ruanda *

- Repubblica Centrafricana * - Samoa occidentale *

- Dahomey * - Somalia *

- Etiopia * - Sudan *

- Gambia * - Swaziland *

- Guinea * - Tanzania *

- Guinea Bissau * - Togo *

- Lesotho * - Tonga *

- Malawi * - Uganda *

3 . L ' elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se

- uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente convenzione ;

- la situazione economica di uno degli ACP cambia in modo radicale e durevole , cosicchù renda l ' applicazione di misure speciali necessaria o non più giustificata .

Articolo 49

1 . Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica :

a ) gli Stati ACP ;

b ) gli organismi regionali o interestatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi ;

c ) gli organismi misti creati dalla Comunità e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici , in particolare in materia di cooperazione industriale e commerciale .

2 . Possono inoltre beneficiarne , con l ' accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati , per progetti o programmi da questi approvati :

a ) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP , e in particolare le loro banche di sviluppo ;

b ) organismi privati che contribuiscono , nei paesi interessati , allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni ;

c ) imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP ai sensi dell ' articolo 63 ;

d ) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e , in mancanza di tali associazioni od organismi , i produttori stessi ;

e ) borsisti e tirocinanti , per le azioni di formazione .

Articolo 50

1 . La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all ' attuazione degli interventi finanziati dalla Comunità . Tale cooperazione si concreta nell ' attività partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto ; la programmazione dell ' aiuto , la presentazione e l ' esame dei progetti , la preparazione delle decisioni di finanziamento , l ' esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati , secondo le varie modalità di cui agli articoli da 51 a 57 .

2 . Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca , è possibile , mediante concertazione con gli Stati ACP interessati , adattare l ' applicazione dei principi definiti agli articoli da 51 a 58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca .

Articolo 51

1 . L ' aiuto della Comunità , che è complementare agli sforzi propri degli Stati ACP , si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicchù i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunità concordano con gli obiettivi e le priorità stabiliti da detti Stati .

2 . L ' aiuto comunitario e programmato con ogni Stato beneficiario , all ' inizio del periodo di validità della presente convenzione , in modo da consentirgli di farsi la più chiara idea possibile dell ' aiuto che può aspettarsi in tale periodo , in particolare del suo importo e delle sue modalità , e degli scopi specifici ai quali tale aiuto può servire . Il programma è stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP , proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorità . I progetti o i programmi che già sono stati individuali a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio .

3 . Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP è stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunità e dello Stato ACP interessato . Esso è quindi oggetto , sempre all ' inizio del periodo di validità della presente convenzione , di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunità e dello Stato ACP interessato .

Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorità .

4 . I programmi d ' aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorità iniziali . Ciascun programma può per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validità della presente convenzione , ogniqualvolta la necessità lo richieda .

5 . Detti programmi non riguardano nù gli aiuti eccezionali di cui all ' articolo 59 nù le misure di stabilizzazione dei proventi d ' esportazione di cui al titolo II .

Articolo 52

1 . La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo è di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati . La Comunità può , a richiesta di questi Stati , prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi .

2 . Via via che sono pronti , questi dossier vengono presentati alla Comunità dai beneficiari di cui all ' articolo 49 , paragrafo 1 , oppure , con l ' accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati , da quelli di cui all ' articolo 49 , paragrafo 2 .

Articolo 53

1 . La Comunità esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari . Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi : aspetti tecnici , sociali , economici , commerciali , finanziari , organizzativi e di gestione .

2 . Scopo dell ' esame è :

a ) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP ;

b ) vagliare dal punto di vista economico , per quanto possibile , l ' efficacia di ciascun progetto o programma , confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite . In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati .

Su queste basi , l ' esame permette di accertare , nei limiti del possibile , che le azioni prescelte costituiscono il metodo più efficace e più proficuo per raggiungere tali obiettivi , tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP ;

c ) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l ' attuabilità dei progetti e dei programmi , ossia :

- verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati ;

- accertare la disponibilità effettiva del personale e degli altri mezzi , in particolare di quelli finanziari , necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto . A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilità di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali .

Articolo 54

1 . Le proposte di finanziamento , che riassumono le conclusioni dell ' esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunità , vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunità e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati .

I competenti servizi della Comunità inviano contemporaneamente alla Comunità e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento .

2 . Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o più Stati ACP in conformità dell ' articolo 52 sono portati a conoscenza dell ' organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento , indipendentemente del fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunità .

3 . Se l ' organo della Comunità incaricato di esprimere un parere sui progetti , non emette un parere favorevole su uno di essi , i competenti servizi della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e , in particolare , sull ' opportunità di ripresentare al competente organo della Comunità il dossier , eventualmente modificato .

Prima che tale organo renda il parere definitivo , i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto .

Se il parere definitivo di tale organo non è favorevole , i competenti servizi della Comunità procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunità o se debba invece essere ritirato o modificato .

Articolo 55

Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell ' esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità .

Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica .

Articolo 56

1 . Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità , alle aggiudicazioni , alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare , a parità di condizioni , tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP .

2 . Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all ' esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture .

3 . Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere usati esclusivamente per l ' acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP .

L ' eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunità deve però costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall ' organo competente della Comunità , che tiene conto in particolare dell ' esigenza d ' evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficoltà di trasporto o ai termini per la consegna .

Inoltre , la partecipazione di paesi terzi può essere autorizzata quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti .

Articolo 57

1 . Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano compressi nelle migliori condizioni , i competenti servizi della Comunità e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonchù dello stato materiale delle opere realizzate .

Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione , se ciò è giustificato dalla loro natura , importanza o difficoltà di attuazione .

2 . Le competenti istituzioni della Comunità e degli Stati ACP interessati adottano , ciascuna per ciò che la riguarda , le misure che la valutazione rivela essere necessarie . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri .

Articolo 58

1 . La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari .

2 . In deroga all ' articolo 46 , paragrafo 2 , eccezionalmente e , in particolare , nelle circostanze di cui all ' articolo 10 del protocollo n . 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari .

Articolo 59

1 . Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà causate da calamità naturali o da circostanze straordinarie comparabili .

2 . Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 è costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo .

3 . La dotazione speciale è inizialmente fissata a 50 milioni di unità di conto . Al termine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale .

L ' ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d ' applicazione della presente convenzione non può superare 150 milioni di unità di conto .

Alla scadenza della presente convenzione , gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono ristituiti , salvo decisione contraria de Consiglio dei ministri , alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d ' applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica .

Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente convenzione la Comunità e gli stati ACP adottano , nell ' ambito delle istituzioni miste competenti , misure che permettano di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1 .

4 . Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili . Essi vengono concessi caso per caso .

5 . Gli aiuti eccezionali devono contribuire a inanziare i mezzi più adatti a porre rimedio alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1 .

Questi mezzi possono consistere in lavori , forniture o prestazioni di servizi nonchù in versamenti di denaro .

6 . Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell ' instabilità dei proventi d ' esportazione , oggetto del titolo II .

7 . Le modalità da seguire per l ' attribuzione degli aiuti eccezionali , per i pagamenti e per l ' attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d ' urgenza che verrà stabilita tenendo conto dell ' articolo 54 .

Articolo 60

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunità è adottato da quest ' ultimo nella prima sessione dopo l ' entrata in vigore della presente convenzione .

Articolo 61

Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente convenzione alle condizioni previste dal titolo VII o la denunci in conformità del medesimo titolo , le parti contraenti sono tenute ad adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla presente convenzione .

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO ,

AI SERVIZI , AI PAGAMENTI E AI MOVIMENTI DI CAPITALI

Capitolo 1

Disposizioni relative allo stabilimento e ai servizi

Articolo 62

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi , gli Stati ACP , da un lato , e gli Stati membri , dall ' altro , riservano un trattamento non discriminatorio , rispettivamente , ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP . Tuttavia , se per un ' attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento , gli Stati membri o , secondo il caso , gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo , per la medesima attività , ai cittadini ed alle società di detto Stato .

Articolo 63

Ai sensi della presente convenzione per società si intendono le società di diritto civile o commerciale , ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato , ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro .

Le società di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale , l ' amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP ; tuttavia , qualora dette società abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale , la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l ' economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP .

Articolo 64

A richiesta della Comunità o degli Stati ACP , il Consiglio dei ministri procede all ' esame dei problemi eventualmente posti dall ' applicazione degli articoli 62 e 63 . Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo .

Capitolo 2

Disposizione relative ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali

Articolo 65

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti , le parti contraenti si astengono dall ' adottare , nel settore delle operazioni di cambio , provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi , servizi , stabilimento e cooperazione industriale . Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare , per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti , le necessarie misure di salvaguardia .

Articolo 66

Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti , gli Stati ACP , da una parte , gli Stati membri , dall ' altra , si astengono per quanto possibile dall ' adottare , gli uni nei confronti degli altri , misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi , tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale , dell ' esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti .

Ovi tali misure risultassero inevitabili , le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate .

Articolo 67

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all ' articolo 42 , ciascuno degli Stati ACP si impegna a :

- rendere disponibili per i beneficiari di cui all ' articolo 49 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi-capitale concessi per interventi sul loro territorio ;

- mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità nel capitale delle imprese .

Articolo 68

A richiesta della Comunità o degli Stati ACP , il Consiglio dei ministri procede all ' esame dei problemi eventualmente posti dall ' applicazione degli articoli 65 , 66 e 67 . Inoltre , esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo .

TITOLO VI

ISTITUZIONI

Articolo 69

Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei ministri , assistito dal comitato degli ambasciatori , e l ' Assemblea consultiva .

Articolo 70

1 . Il Consiglio dei ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee , da una parte , e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP , dall ' altra .

2 . Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d ' impedimento . Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare .

3 . Il Consiglio dei ministri può deliberare validamente ove sia presente la meta dei membri del Consiglio delle Comunità europee , un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP .

4 . Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno .

Articolo 71

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP .

Articolo 72

1 . Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all ' anno su iniziativa del presidente .

2 . Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario , alle condizioni stabilite dal regolamento interno .

Articolo 73

1 . Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità , da un lato , e gli Stati ACP , dall ' altro .

2 . La Comunità , da un lato , e gli Stati ACP , dall ' altro , determinano , ciascuno con un protocollo interno , la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni .

Articolo 74

1 . Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell ' applicazione della presente convenzione .

2 . Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione .

3 . Nei casi previsti dalla presente convenzione , il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione : le sue decisioni sono obbligatorie per le parti contraenti , che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione .

4 . Il Consiglio dei ministri può inoltre formulare ogni risoluzione , raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente convenzione .

5 . Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile .

6 . Il Consiglio dei ministri può prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un ' effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP .

7 . La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall ' applicazione della presente convenzione .

8 . Nei casi previsti dalla presente convenzione , hanno luogo , a richiesta della Comunità o degli Stati ACP , consultazioni in seno al Consiglio dei ministri , alle condizioni previste dal regolamento interno .

9 . Il Consiglio dei ministri può creare comitati , gruppi o gruppi di lavoro ad hoc , per effettuare i lavori che ritiene necessari .

10 . A richiesta di una parte contraente , si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente convenzione .

11 . Di comune accordo , le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse .

Articolo 75

Ove occorra , il Consiglio dei ministri può delegare una delle sue competenze al comitato degli ambasciatori . In tal caso il comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all ' articolo 73 .

Articolo 76

Il comitato degli ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione , da una parte , e di un rappresentante di ogni Stato ACP , dall ' altra .

Articolo 77

1 . Il comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo .

2 . Il comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo .

3 . Il comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri .

4 . Il comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attività svolte , in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza . Esso presenta altresì al Consiglio dei ministri ogni proposta , risoluzione , raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni .

5 . Il comitato degli ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro , permanenti o ad hoc , creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima , e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri .

Articolo 78

La presidenza del comitato degli ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP .

Il comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno , che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri .

Articolo 79

Il segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri .

Articolo 80

1 . L ' Assemblea consultiva è composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo , per la Comunità , e di rappresentanti designati dagli Stati ACP , per questi ultimi .

2 . L ' Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno .

3 . L ' Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all ' anno .

4 . Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all ' Assemblea consultiva una relazione sull ' attività svolta .

5 . L ' Assemblea consultiva può creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti .

6 . L ' Assemblea consultiva può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate .

Articolo 81

1 . Le controversie sull ' interpretazione o sull ' applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro , più Stati membri o la Comunità , da una parte , e uno o più Stati ACP , dall ' altra , possono essere deferite al Consiglio dei ministri .

2 . Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato , in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti , le parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici .

3 . Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva , ciascuna parte in causa può comunicare la designazione di un arbitro all ' altra parte , la quale è tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi . Per l ' applicazione di questa procedura , la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia .

Un terzo arbitro è designato dal Consiglio dei ministri .

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza .

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all ' esecuzione della decisione arbitrale .

Articolo 82

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n . 4 allegato alla presente convenzione .

Articolo 83

I privilegi a le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n . 5 allegato alla presente convenzione .

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 84

I trattati , le convenzioni , gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all ' applicazione della presente convenzione .

Articolo 85

1 . La presente convenzione si applica , alle condizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea , ai territori europei cui si applica detto trattato e ai territori degli Stati ACP .

2 . Il titolo I si applica altresì alle relazioni fra i dipartimenti francesi d ' oltremare e gli Stati ACP .

Articolo 86

1 . Per quanto riguarda la Comunità , la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti .

Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali .

2 . Gli strumenti di ratifica e l ' atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati , per quanto riguarda gli Stati ACP , presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e , per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri , presso il segretariato degli Stati ACP . I segretariati si affrettano ad informare dell ' avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità .

Articolo 87

1 . La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonchù dell ' atto di notifica della conclusione della convenzione da parte della Comunità .

2 . Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all ' articolo 86 entro il giorno dell ' entrata in vigore della presente convenzione di cui al paragrafo 1 , può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e può proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi , a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l ' intenzione di espletare dette procedure al più tardi nei sei mesi dopo tale termine e purchù proceda , in questo stesso periodo , al deposito dello strumento di ratifica .

3 . Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all ' articolo 86 entro il giorno dell ' entrata in vigore della presente convenzione di cui al paragrafo 1 , la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all ' espletamento di dette procedure .

4 . Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità delle misure di applicazione della presente convenzione adottate tra la data d ' entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili . Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri , essi assolvono , non oltre sei mesi dall ' espletamento delle procedure di cui all ' articolo 86 , tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri .

5 . Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell ' entrata in vigore della presente convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all ' articolo 86 . Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui , secondo il disposto del paragrafo 2 , lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione .

Articolo 88

1 . Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità .

2 . Il Consiglio dei ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di accessione d ' uno Stato a un raggruppamento economico composto da Stati ACP .

Articolo 89

1 . La domanda di accessione dalla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte IV del trattato , divenuto indipendente , è portata a conoscenza del Consiglio dei ministri .

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri , detto paese accede alla presente convenzione depositando uno strumento di accessione presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee , che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari .

2 . Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP . L ' accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d ' esportazione .

Articolo 90

La domanda di accessione alle presente convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l ' approvazione del Consiglio dei ministri . Lo Stato interessato può accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità .

Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposti agli stessi obblighi degli Stati ACP .

Tale accordo può tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili .

L ' accessione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica , alla stabilizzazione dei proventi d ' esportazione e alla cooperazione industriale .

Articolo 91

La presente convenzione scade cinque anni dopo la data della firma , ossia il 1° marzo 1980 .

Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regolamento in seguito le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri , da una parte , gli Stati ACP , dall ' altra .

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all ' entrata in vigore della nuova convenzione .

Articolo 92

La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi .

Articolo 93

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante .

Articolo 94

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascuno di detti testi facente ugualmente fede , è depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione .

Fatto a Lomù , addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque

PROTOCOLLO N . 1

relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di « prodotti originari »

Articolo 1

1 . Ai fini dell ' applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP , se trasportati a norma dell ' articolo 5 :

a ) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati ACP ,

b ) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 3 .

2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio .

3 . Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n . 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP , li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell ' articolo 5 .

4 . Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell ' articolo 5 .

5 . Ai fini dell ' applicazione dei precedenti paragrafi , ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute , i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione . A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni nù quelle di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettere a ) , b ) e d ) , nù una loro combinazione .

6 . I prodotti di cui all ' elenco C dell ' allegato IV sono temporaneamente esclusi dall ' applicazione del presente protocollo .

Articolo 2

Sono considerati come « totalmente ottenuti » in uno o più Stati ACP , nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 3 :

a ) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico ;

b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;

c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ;

d ) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;

e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;

f ) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi ;

g ) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina , esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f ) ;

h ) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime ;

i ) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ;

j ) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a ) a i ) ;

Articolo 3

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , sono considerate sufficienti :

a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l ' effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati , ad eccezione , tuttavia , di quelle di cui all ' elenco A dell ' allegato II , alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;

b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell ' elenco B dell ' allegato III .

Per sezioni , capitoli e voci s ' intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali .

2 . Quando , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale dell ' elenco A e dell ' elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni , trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il valore corrispondente al tasso comune , se i tassi sono identici nelle due liste , o al più elevato dei due tassi , se sono differenti .

3 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario , indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria :

a ) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante i loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , estrazione di parti avariate e operazioni analoghe ) ;

b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , classificazione , assortimento ( ivi inclusa la composizione di serie di merci ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ;

c ) i ) il cambiamento di imballaggi , nonchù le divisioni e le riunioni di colli ;

ii ) le semplici operazioni di messa in bottiglie , boccette , sacchi , nonchù la semplice sistemazione in astucci e scatole , o su tavolette , ecc . , e ogni altra semplice operazione di condizionamento ;

d ) l ' apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi , etichette o altri segni distintivi similari ;

e ) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse , quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari d ' uno Stato ACP , della Comunità o dei paesi e territori ;

f ) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo ;

g ) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a ) a f ) ;

h ) la macellazione degli animali .

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

- da un lato , per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l ' importazione : il loro valore in dogana al momento dell ' importazione ;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;

- dall ' altro , il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione .

Articolo 5

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafi 1 , 3 e 4 , sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP b nella Comunità o dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati , paesi e territori . Tuttavia , il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati , all ' occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi , a condizione che l ' attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato .

Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore no possono impedire l ' applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente protocollo se , in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni , i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato .

2 . La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità :

a ) un titolo giustificativo del trasporto unico , predisposto nel paese beneficiario di esportazione , in base a quale è stato attraversato il paese di transito ,

b ) o un ' attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

- la descrizione esatta delle merci ,

- la data dello scarico e del ricarico delle merci o , eventualmente , la data del loro imbarco e del loro sbarco , con l ' indicazione delle navi utilizzate ,

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci ;

c ) oppure , in mancanza , qualsiasi documento probatorio .

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1 . La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 il cui modello trovasi nell ' allegato V del presente protocollo .

Tuttavia , per prodotti oggetto di spedizioni postali ( compresi i pacchi postali ) , purchù si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1 000 unità di conto , la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo è fornita da un formulario EUR . 2 il cui modello trovasi nell ' allegato VI del presente protocollo .

2 . Fatto salvo l ' articolo 3 , paragrafo 3 , quando a richiesta del dichiarante di dogana , un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate , alle condizioni fissate dalle autorità competenti , esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per il prodotto completo al momento dell ' importazione della prima spedizione parziale .

3 . Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli utensili , consegnati con un ' attrezzatura , una macchina , o un veicolo , che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte , formano un tutto unico con l ' attrezzatura , la macchina , e il veicolo considerato .

Articolo 7

1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d ' esportazione al momento dell ' esportazione delle merci alle quali si riferisce . Esso è tenuto a disposizione dell ' esportatore a partire dal momento in cui l ' esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata .

2 . In via eccezionale , il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 può essere rilasciato anche dopo l ' esportazione delle merci cui si riferisce , quand ' esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore , omissione involontaria o circostanze 'articolari . In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato .

3 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell ' esportatore . Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell ' allegato V del presente protocollo , compilandolo conformemente a quest ' ultimo .

4 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l ' applicazione della convenzione .

5 . Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese d ' esportazione .

Articolo 8

1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d ' esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo .

2 . Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile .

3 . Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all ' articolo 9 siano debitamente compilati . Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta . A tal fine , la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee . Qualora tale parte non sia completamente compilata , devesi tracciare una linea orizzontale sotto l ' ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee .

4 . La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana .

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura nell ' allegato V del presente protocollo . tale formula è stampata in una o alcune delle lingue nelle quali è redatta la convenzione . Il certificato è redatto in una di tali lingue in conformità del diritto interno delle Stato di esportazione ; se lo si compila a mano , si scrive con inchiostro e in stampatello .

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297 ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza . La carta da usare è carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di grammi 25 il m2 . Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici .

Gli Stati d ' esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione . Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione . I certificato deve recare inoltre un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .

Articolo 10

1 . Sotto la responsabilità dell ' esportatore , è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 .

2 . L ' esportatore o il suo rappresentante presenta , congiuntamente alla domanda , qualsiasi documento giustificativo utile , atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 .

Articolo 11

1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato , entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d ' esportazione , all ' ufficio doganale dello Stato d ' importazione in cui sono presentate le merci .

2 . Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP , alla Comunità o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi .

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d ' importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d ' importazione sia completata da un attestato dell ' importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione della convenzione .

Articolo 13

1 . I certificati di circolazione delle merci EUR . 1 , presentati alle autorità doganali dello Stato d ' importazione dopo lo spirare del termine previsto dall ' articolo 11 , possono essere accettati ai fini dell ' applicazione del regime preferenziale quando l ' inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali .

2 . A parte tali casi le autorità doganali dello Stato d ' importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine .

Articolo 14

L ' accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR . 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all ' ufficio doganale per l ' adempimento delle formalità d ' importazione delle merci non comporta ipso facto l ' invalidità del certificato , se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate .

Articolo 15

Il formulario EUR . 2 il cui modello figura nell ' allegato VI è compilato dall ' esportatore . Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l ' accordo in conformità del diritto interno dello Stato d ' esportazione . Se lo si compila a mano , si scrive con inchiostro e in stampatello .

Il formulario EUR . 2 è costituito da due fogli , ognuno dei quali ha il formato di mm 210 × 148 . La carta da usare è una carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di grammi 64 il m2 .

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari ad affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione . Inoltre , ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonchù un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo

È redatto un formulario EUR . 2 per ogni spedizione postale . Nel caso di spedizioni per pacco postale , l ' esportatore , dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario , provvede a unirli alla bolletta di spedizione . Nel caso di spedizioni per lettera , l ' esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all ' interno di essa .

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall ' espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali .

Articolo 16

1 . Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo , come prodotti originari , senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o compilare un formulario EUR . 2 , le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purchù si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione delle presenti disposizioni e purchù non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione .

2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale . Inoltre , il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto , quando si tratta di piccole spedizioni , o a 200 unità di conto , quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori .

Articolo 17

1 . Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un ' esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP , da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute , dopo l ' esposizione , per essere importate nella Comunità , beneficiano , all ' importazione , delle disposizioni del protocollo purchù soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purchù alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

a ) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell ' esposizione e ve le ha esposte ,

b ) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Comunità ,

c ) che le merci sono state spedite durante l ' esposizione o subito dopo nella Comunità , nello stato in cui erano state inviate all ' esposizione ,

d ) che dal momento in cui sono state inviate all ' esposizione , le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione .

2 . Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte .

3 . Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga , di carattere commerciale , industriale , agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana .

Articolo 18

1 . Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , del presente protocollo , dopo l ' effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce , sulla domanda di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 , del medesimo protocollo l ' esportatore deve :

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ,

- attestare che no è stato rilasciato un certificato EUR . 1 al momento dell ' esportazione di dette merci e precisarne i motivi .

2 . Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente .

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : « RILASCIATO A POSTERIORI » .

Articolo 19

In caso di furto , perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , l ' esportatore può chiedere alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso . Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : « DUPLICATO » .

Articolo 20

1 . Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 si applica l ' articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 , l ' ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP , dalla Comunità o dai paesi e territori , prende in considerazione la dichiarazione che , conformemente al modello di cui all ' allegato VII , l ' esportatore dello Stato , paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commmerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima .

2 . L ' ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all ' esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all ' articolo 21 , il cui modello figura nell ' allegato VIII , o per controllare l ' autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari .

Articolo 21

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell ' esportatore dei medesimi , o ne casi di cui all ' articolo 20 , paragrafo 2 , o per iniziativa di detto esportatore , dall ' ufficio doganale competente dello Stato , paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati . Essa è redatta in due esemplari , uno dei quali è rilasciato al richiedente , cui spetta farlo pervenire o all ' esportatore dei prodotti finali o all ' ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 per tali prodotti . Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell ' ufficio di rilascio .

Articolo 22

Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 che , durante il trasporto , sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono .

Articolo 23

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo , gli Stati membri , i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano mutua assistenza , tramite le rispettive amministrazioni doganali , per il controllo dell ' autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 nonchù dell ' esattezza delle informazioni sull ' origine reale dei prodotti di cui trattasi , delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR . 2 e dell ' autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall ' articolo 20 .

Articolo 24

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che , per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale , redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR . 2 contenente dati inesatti .

Articolo 25

1 . Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 o dei formulari EUR . 2 viene effettuato , mediante campionamento , ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d ' importazione abbiano dubbi fondati sull ' autenticità del documento o sull ' esattezza delle informazioni relative all ' origine reale delle merci in questione .

2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , le autorità doganali dello Stato d ' importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o il foglio 2 del formulario EUR . 2 , ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2 , indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR . 2 la fattura o una copia di questa , qualora la fattura sia stata presentata , e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario .

Qualora decidano di soprassedere all ' applicazione del titolo I dell ' accordo , in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali delle Stato d ' importazione offrono all ' importatore la possibilità di ritirare le merci , riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie .

3 . I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d ' importazione entro un termine massimo di tre mesi . Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o il formulario EUR . 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale .

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d ' importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d ' interpretazione del presente protocollo , le contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all ' articolo 28 .

La composizione delle controversie tra l ' importatore e le autorità doganali dello Stato d ' importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest 'ultimo .

Articolo 26

Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all ' articolo 20 nei casi previsti dall ' articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti .

Articolo 27

Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all ' esame dell ' applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici , allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche . Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati , a richiesta sia della Comunità sia degli Stati ACP , in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o l ' installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente protocollo ; lo Stato ACP interessato informa la Comunità del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga .

Il Consiglio dei ministri esamina al più presto la richiesta , sulla base d ' una relazione del comitato di cui all ' articolo 28 , e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione , in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda .

Articolo 28

1 . È istituito un « comitato di cooperazione doganale » incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell ' applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale , in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell ' articolo 27 .

2 . Il comitato è composto , da un lato , di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e , dall ' altro , di esperti doganali rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP .

Articolo 29

Gli allegati al presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso .

Articolo 30

La Comunità e gli Stati ACP adottano , per quel che li riguarda , le misure necessarie all ' esecuzione del presente protocollo .

Articolo 31

1 . Per le merci rispondenti al titolo I che , alla data dell ' entrata in vigore della convenzione , si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio , di deposito doganale o di zona franca , nella Comunità o in uno Stato ACP , si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente protocollo presentando alle autorità doganali dello Stato d ' importazione , entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data :

a ) un certificato EUR . 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato d ' esportazione o

b ) un certificato d ' origine rilasicato dalle autorità competenti di tale Stato o

c ) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità , da una parte , gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania , la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya , dall ' altra , o

d ) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell ' area del Commonwealth , per le merci da importare in Irlande o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .

2 . I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente protocollo .

3 . Fino al 1° luglio 1977 l ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 , non può essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP

- da prodotti d ' uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria esportati in uno o più nuovi Stati membri o

- da prodotti d ' uno o più nuovi Stati membri esportati in uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ,

nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trafsormazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articoli 1 e 2

Le espressioni « uno o più Stati ACP » , « Comunità » e paesi e territori » comprendono anche le acque territoriali .

Le navi operanti in alto mare , comprese le « navi-offinia » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca , sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP , della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono purchù le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6 .

Nota 2 - ad articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafi 3 e 4

allo scopo di determinare se un prodotto è originario di uno o più Stati ACP , della Comunità o dei paesi e territori non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici , le installazioni , le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi .

Nota 3 - ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP , il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto , al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importai nella Comunità o negli Stati ACP o nei paesi e territori .

Nota 4 - ad articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , e ad articolo 4

Quando il prodotto ottenuto rientra nell ' elenco A , la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .

Nota 5 - ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute . Tuttavia , la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per i prodotto imballato e che hanno un proprio valore d ' utilizzazione , di carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio .

Nota 6

L ' espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :

- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP ,

- che battono bandiera d 'uno Stato membro o d ' uno Stato ACP ,

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o a una società avente la sede principale in uno di essi , in cui lo o gli « amministratori » , il presidente del consiglio d ' amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi , e inoltre il cui capitale , relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata , appartiene almeno per il 50 % a detti Stati , ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi ,

- il cui equipaggio , capitano e ufficiali compresi , è composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione .

Nota 7 - ad articolo 4

Per « prezzi franco fabbrica » s 'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione , compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati .

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla convenzione sul valore indogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 .

Nota 8 - ad articolo 23

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato , indicando in particolare le condizioni in cui le norme d ' origine sono state osservate nei vari Stati ACP , negli Stati membri o nei paesi e territori interessati .

Nota 9 - ad articolo 1 , paragrafo 3

Per « paesi e territori » ai sensi del presente protocollo si intendono i paesi e territori di cui alla parte IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all ' articolo 24 dell ' atto relativo alle condizioni d ' adesione e agli adattamenti dei trattati .

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale , ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono , oppure lo conferiscono a determinate condizioni

Prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » *

02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate * Salagione , immersione in salamoia , essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn . 02.01 e 02.04 * *

03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * Essiccazione , salagione , immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura * *

04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati , o zuccherati * Conservazione , concentrazione del latte o della crema di latte della voce n . 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti * *

04.03 * Burro * Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema * *

04.04 * Formaggi e latticini * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 04.01 , 04.02 e 04.03 * *

07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati * Congelazione di ortaggi e piante mangerecce * *

07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato * Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze , di ortaggi e di piante mangerecce della voce n . 07.01 * *

07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati * Essiccazione , disidratazione , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn . 07.01 , 07.02 e 07.03 * *

08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * Congelazione di frutta * *

08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immersa nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , difrutta delle voci del n . 08.01 al n . 08.09 incluso * *

08.12 * frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al 08.05 ( incluso ) * Essiccazione di frutta * *

11.01 * Farine di cereali * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati ( compresi i fiocchi ) , esclusi il riso pilato , brillato , lucidato e quello spezzato ; germi di cereali , anche sfarinati * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.03 * Farine dei legumi secchi compresi nella voce n . 07.05 * Fabbricazione a partire da legumi secchi * *

11.04 * Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 * Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 * *

11.05 * Farina , semolino e fiocchi , di patate * Fabbricazione a partire da patate * *

11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , di arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 07.06 * *

11.07 * Malto , anche torrefatto * Fabbricazione a partire da cereali * *

11.08 * Amidi e fecole ; inulina * Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 , da patate o da altri prodotti del capitolo 7 *

11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento * *

15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti a mezzo di solventi * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 02.05 *

15.02 * Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » * Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn . 02.01 e 02.06 * *

15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati * Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi * *

15.06 * Altri grassi ed oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 * *

ex 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , esclusi gli oli di legno della Cina , di abrasin , di Tung , di oleococca , di oiticica , la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari * Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 * *

16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *

16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *

16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *

16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *

17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati * Fabbricazione a partire da prodotti d ' ogni specie * *

17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

17.05 * Zuccheri , sciroppi e melassi , aromatizzati o colorati ( compreso lo zucchero vanigliato , alla vaniglia o alla vaniglina ) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

18.06 * Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

19.01 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 11.07 * *

19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione partendo da grano duro *

19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da fecola di patate * *

19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffedrice » , « corn-flakes » e simili * Fabbricazione a partire da prodotti diversi ( 1 ) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

19.06 * Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farine , di amido o di fecola e prodotti simili * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *

19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *

19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *

20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri * Conservazione degli ortaggi , freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell ' aceto * *

20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico * Conservazione degli ortaggi , freschi o congelati * *

20.03 * Frutta congelata , con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 376R0199.2

20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

ex 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * * *

* A . Frutta a guscio * * Fabbricazione , senza aggiunta di zucchero o di alcole , per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn . 08.01 , 08.05 e 12.01 , il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito *

* B . Altre * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

ex 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

21.01 * Cicoria torrefatta e suoi estratti * Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche * *

21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 20.02 * *

22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta ( 2 ) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *

22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *

22.08 * Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *

22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » per la fabbricazione delle bevante * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *

22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *

ex 23.03 * Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca , superiore a 40 % in peso * Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco * *

23.04 * Panelli , sansa di olive , ed altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie * Fabbricazione a partire da prodotti diversi * *

23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte , zuccheri e melassi * *

ex 24.02 * Sigarette ; sigari e sigaretti , tabacco da fumo * * Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n . 24.01 sono « prodotti originarie » *

ex 28.38 * Solfato d ' alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

32.06 * Lacche coloranti * Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn . 32.04 o 32.05 ( 3 ) * *

32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato ( 3 ) * *

33.05 * Acque distillate aromatiche o soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 33.01 ( 3 ) * *

35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d ' amido o di fecola * * Fabbricazione partendo da granturco o patate *

37.01 * Lastrefotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.02 ( 3 ) * *

37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate , in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.01 ( 3 ) * *

37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 37.01 o 37.02 ( 3 ) * *

38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , erbicidi , rodenticidi , antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazione per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industrie tessile , nell ' industrie della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

38.13 * Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliari per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti , preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione de altri additivi preparati simili per oli minerali , esclusi gli additivi preparati per lubrificanti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * . $$38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori granate e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati nù compresi altrove , prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati nù compresi altrove con esclusione di : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

- oli di flemma e olio di Dippel ; * * *

- acidi naftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi naftenici ; * * *

- acidi solfonaftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi solfonaftenici ; * * *

- solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici , e loro sali ; * * *

- alchibenzoli o alchilnaftaline * * *

- scambiatori di ioni ; * * *

- catalizzatori ; * * *

- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ; *

- cementi , malte e composizioni simili , refrattari ; * * *

- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ; * * *

- carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre o di altri semiprodotti * * *

ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronto per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescolemadri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito *

41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.07 incluso ( diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito *

43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezione di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette croci e simili ( ex voce n . 43.02 ) ( 3 ) * *

44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate , in determinate misure *

45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n . 45.01 *

48.06 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in fogli * * Fabbricazione a partire dalla pasta per carta *

48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta per carta *

48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * *

49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * *

50.04 ( 4 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n . 50.04 *

50.05 ( 4 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 50.03 *

50.06 ( 4 ) * Filati di roccadino o pettenuzzo di seta , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 50.03 *

50.07 ( 4 ) * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) e di roccadino o pettenuzzo di seta , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 50.01 alla voce n . 50.03 inclusa *

ex 50.08 ( 4 ) Imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 50.01 o quelli della voce n . 50.03 non cardati nù pettinati *

50.09 ( 5 ) * Tessuti di seta o di borra di seta ( schappe ) * * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 50.02 o 50.03 *

50.10 ( 5 ) * Tessuti di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 50.02 o 50.03 *

51.01 ( 4 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.02 ( 4 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazioni del catgut , di materie tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.03 ( 4 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

51.04 ( 5 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

52.01 ( 4 ) Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo , e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami , non cardati nù pettinati *

52.02 ( 5 ) * Tessuti di fili di metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbligliamento , l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami *

53.06 ( 4 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn . 53.01 o 53.03 *

53.07 ( 4 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn . 53.01 o 53.03 *

53.08 ( 4 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da peli fini non preparati voce n . 53.02 *

53.09 ( 4 ) * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 non preparati *

53.10 ( 4 ) * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa *

53.11 ( 4 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Ottenuti a partire da materie delle voci n . 53.01 al n . 53.05 incluso *

53.12 ( 5 ) * Tessuti di peli grossolani * * Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n . 53.02 al n . 53.05 incluso *

53.13 ( 4 ) * Tessuti di crine * * Ottenuti a partire da crine della voce n . 05.03 *

54.03 ( 4 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 54.01 , non cardati nù pettinati , o a partire da prodotti della voce n . 54.02 *

54.04 ( 4 ) * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *

54.05 ( 5 ) * Tessuti di lino di ramiè * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *

55.05 ( 4 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 55.01 o 55.03 *

55.06 ( 4 ) * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 55.01 o 55.03 *

55.07 ( 5 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *

55.08 ( 5 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *

55.09 ( 5 ) * Altri tessuti di cotone * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *

56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) in massa , compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.05 ( 4 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) non preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.06 ( 4 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *

56.07 ( 5 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso *

57.05 ( 4 ) * Filati di canapa * * Ottenuti a partire dalla canapa greggia *

57.06 ( 4 ) * Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * *Ottenuti a partire dalla iuta greggia , di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *

57.07 ( 4 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali * * Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n . 57.02 al n . 57.04 *

57.08 * Filati di carta * * Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47 , da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami , non cardati nù pettinati *

57.09 ( 5 ) * Tessuti di canapa * * Ottenuti a partire da materie della voce n . 57.01 *

57.10 ( 5 ) * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Ottenuti a partire dalla iuta greggia , di stoppe o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *

57.11 ( 5 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Ottenuti a partire da materie delle voci nn . 57.02 , 57.04 o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *

57.12 * Tessuti di filati di carta * * Ottenuti a partire da carta , da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami *

58.01 ( 6 ) * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso o dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso *

58.02 ( 6 ) * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso n . 51.01 , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *

58.04 ( 6 ) * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.05 ( 6 ) * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.06 ( 6 ) * Etichette , scudetti e simili , tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.07 ( 6 ) * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.08 ( 6 ) * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.09 ( 6 ) * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili *

58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

59.01 ( 6 ) * Ovatte o manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili *

59.02 ( 6 ) * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili *

ex 59.02 ( 6 ) * Feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Ottenuti a partire da fibre naturali , da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci ( câbles ) continui di polipropilene , le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

59.03 ( 6 ) * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *

59.04 ( 6 ) * Spago , corde e funi , anche intercciati * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *

59.05 ( 6 ) * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *

59.06 ( 6 ) * Altri manufatti ottenuti con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *

59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacce , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) , tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Ottenuti a partire da filati *

59.08 * Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie * * Ottenuti a partire da filati *

59.09 * Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio * * Ottenuti a partire da filati *

59.10 ( 6 ) * Linoleum per qualisiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili *

59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia * * Ottenuti a partire da filati *

59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi , o per usi simili * * Ottenuti a partire da filati *

59.13 ( 6 ) * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * * Ottenuti a partire da filati semplici *

59.15 ( 6 ) * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *

59.16 ( 6 ) * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *

59.17 ( 6 ) * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * * Ottenuti a partire da materie delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *

ex Capitolo 60 ( 6 ) * Maglierie , eslcusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate , da materie delle voci , da prodotti chimici o paste tessili *

ex 60.02 * Guanti a maglia non elastica nù gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) *

ex 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteggicalze o manufatti simili , a maglia non elastica nù gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) *

ex 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica nù gommato , ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) *

ex 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica nù gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) *

ex 60.06 * Altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le calze per varici ) a maglia elastica o a maglia gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) *

61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.01 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Ottenuti a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 8 ) *

es 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini , non ricamati * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.02 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Ottenuti a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazzo e ragazza , per bambini , ricamati * * Ottenuti a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) *

61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , non ricamati * * Ottenuti a partire da filati semplici greggi ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) *

ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , ricamati * * Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) *

ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , non ricamati * * Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili ricamati * * Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) *

61.07 * Cravatte * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.08 * Colli , colleretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , non ricamati * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.08 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli , ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Ottenut a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) *

61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , giarretiere , reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 8 ) *

ex 61.10 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Ottenuti a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 7 ) ( 13 ) *

61.11 * Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario : sottobraccia imbottiture e spalline di sostegno per serti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . * * Ottenuti a partire da filati ( 7 ) ( 13 ) *

62.01 * Coperte * * Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ( 13 ) ( 9 ) *

ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , non ricamati * * Ottenuti a partire da filati semplici greggi ( 13 ) ( 9 ) *

ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , ricamati * * Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Ottenuti a partire da prodotti chimici , da paste tessili o fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami ( 13 ) ( 5 ) *

62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Ottenuti a partire da filati semplici e greggi ( 13 ) ( 9 ) *

62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *

64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *

64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * * 64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *

65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Ottenuti a partire da fibre tessili *

65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per cappelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi ma non in strisce ) , anche guarniti * * Ottenuti a partire da filati , o da fibre tessili *

66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasoli-tende , gli ombrelloni e simili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangola , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *

70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *

70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *

71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

73.07 * ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione di prodotti della voce n . 73.06 * *

73.08 * Sbozzi rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *

73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio * Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 o 73.08 * *

73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *

73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti * Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.10 incluso , 73.12 o 73.13 * *

73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 incluso o 73.13 * *

73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo a freddo * Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n . 73.07 al n . 73.09 incluso * *

73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 73.10 * *

73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiuzione o il fissaggio delle rotaie * * Ottenuti a partire da prodotti della voce n . 73.06 *

73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 , 73.07 , o della voce n . 73.15 nelle forme indicare alle voci nn . 73.06 e 73.07 *

74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( eslcusi i gas compressi o liquefatti ) , di rame , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.12 * Reti di un sul pezzo di rame , ottenute da lamiere o lastre incise e stirate * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.13 * Catene , catenelle e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.14 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.15 * Bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.09 * Sertobai , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.11 * Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.13 * Tele metalliche , reti e griglie , di fili di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.14 * Reti di un sol pezzo , di alluminio , ottenute da lamiere o lastre incise e stirate * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

77.02 * Magnesio in barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri tubi , ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , polveri , pagliette e torniture colibrate * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

77.03 * Altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , presanti 1,700 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti manicotti , flange ecc . ) , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

79.02 * Barre , profilati , e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

79.05 * Grondaie , coperture per tetti lucernari ed altri lavori sagomati , di zinco , per l ' edilizia * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchù gli utensili per forare , con parte operante * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

82.06 * Coltelli e lame tranchanti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 10 ) *

ex Capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuato materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( n . 84.15 ) e macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine ( ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » . *

ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) compresi i mobili per dette macchine * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti « originari » *

* * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » *

ex Capitolo 85 * Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

85.14 * Microfoni e loro supporti , altopartlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

* * * - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 12 ) *

85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari »il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia rappresentato da prodotti « originari » *

* * * - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 12 ) *

Capitolo 86 * Veicoli e materiali per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

ex Capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

ex Capitolo 90 * Strumenti e apparecchi d ' ottica , per fotografia e per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici , a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn . 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

ex Capitolo 91 * Orologeria , ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n . 91.04 e n . 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montagio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montagio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montagio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

ex Capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione mediante processo magnetico ; loro parti ed accessori , ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montagio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione , mediante processo magnetico * * Lavorazione , trasformazione o montagio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 11 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *

* * * - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 12 ) *

Capitolo 93 * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

96.02 * Spazzole , scope-spazzole , spazzolini , pennelli , e simili , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine ; tulli per dipingere , raschini di gomma o di altre simili materie flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro .

( 2 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di tratta a base di ananasso , di limetta e di pompelmo .

( 3 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all ' elenco B .

( 4 ) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce per la quale fi filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .

( 5 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :

- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci ex n . 51.01 e ex n . 58.07 ;

- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un' anima consistente o in nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o no di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materie plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 15 mm .

( 6 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :

- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci ex n . 51.01 e ex n . 58.07 ;

- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un' anima consistente o in nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o no di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materie plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 15 mm .

( 7 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un ' altra voce tariffari , non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .

( 8 ) Queste disposizioni particolari quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all ' elenco B .

( 9 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .

( 10 ) Queste disposizioni particolari quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all ' elenco B .

( 11 ) Per stabilire il valore dei prodotti , bisogna prendere in considerazione :

a ) per i prodotti , le parti e pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato , in caso di vendita , per detti prodotti sul territorio dello stato nel quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;

b ) per i prodotti , le parti e pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a ) , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente protocollo in materia di :

- valore dei prodotti importati ,

- valore dei prodotti di origine non determinata .

( 12 ) Questa precentuale non si somma a quella del 40 % .

( 13 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicat quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all ' elenco B .

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non luogo al cambiamento della voce doganale , ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » *

* * L ' incorporazione dei prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » , nelle caldaie , macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 a 92 , nelle caldaie e radiatori , di cui alla voce n . 73.37 , nonchù nei prodotti delle voci nn . 97.07 e 98.03 non ha l ' effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti , a condizione che il valore di questi ultimi , parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito *

13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine a balsami naturali * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 15.10 * Alcoli grassi industriali * Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali *

ex 21.03 * Senapa preparata * Fabbricazione a partire da farina di senapa *

ex 22.09 * Whisky , il cui tenore in alcole è inferiore a 50 ° * Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari *

ex 25.09 * Terre coloranti calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti *

ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *

ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati , di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione greggi , sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *

ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia *

Capitoli da 28 a 37 compreso * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente , macinati e polverizzati ( ex 31.03 ) e degli oli essenziali diversi da quelli d ' agrumi , deterpenati ( ex 33.01 ) * Lavorazione o trasformazioni per la quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore prodotto finito *

ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici : fosfati alluminio-calcici naturali trattasi termicamente , macinati e polverizzati * Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattasi termicamente *

ex 33.01 * Oli essenziali diversi da quelli d ' agrumi , deterpenati * Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d ' agrumi *

ex Capitolo 38 * Prodotti vari delle industrie chimiche , esclusi il tallol raffinato ( ex 38.05 ) e l ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata ( ex 38.07 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari , il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *

ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio *

ex 38.07 * Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata * Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , greggia *

ex Capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze , escluse le pellicole di ionomeri ( ex 39.02 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari , il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *

ex 39.02 * Pellicole di ionomeri * Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica , che è un copolimero d ' etilene e dell ' acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici , principalmente di zinco e di sodio *

ex 40.01 * Lastre di gomma laminata per suole * Laminazione di fogli di para di gomma naturale *

ex 40.07 * Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura *

ex 41.01 * Pelli di ovini tosate * Slanatura delle pelli di ovini *

ex 41.02 * Pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * Riconciatura di pelli di altri animali semplicemente conciate *

ex 41.03 * Pelli ovine , preparate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate *

ex 41.04 * Pelli caprine ,; preparate escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * Riconciatura di pelli caprine semplicemente conciate *

ex 41.05 * Pelli preparate di altri animali , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * Riconciatura di pelli animali , semplicemente conciate *

ex 43.02 * Pelli confezionate * Imbianchimento , tintura , appretto , taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate *

ex 50.03 * Cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura , cardati o pettinati * Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura *

ex 50.09 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura ( immbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzatura , desmottamento ( « epincetage « ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione ) mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito *

ex 50.10 * * *

ex 51.04 * * *

ex 53.11 * * *

ex 53.12 * * *

ex 53.13 * * *

ex 54.05 * * *

ex 55.07 * * *

ex 55.08 * * *

ex 55.09 * * *

ex 56.07 * * *

ex 59.14 * Reticelle ad incandescenza * Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia *

ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia *

ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio *

ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di lavori di mica *

ex 70.10 * Bottiglie e boccette tagliate * Sfaccettatura di bottiglie o boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire di vetro gregge *

ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge *

ex 71.03 * Pietre sintet iche e riscotituire , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate nù montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite , gregge *

ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso , l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi *

ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' argento e sue leghe , greggi *

ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti d ' argento , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi *

ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro plastinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' oro e delle sue leghe ( compresi l ' oro plastinato ) , greggi *

ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro plastinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' oro e sue leghe , greggi *

ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi *

ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi *

ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati * Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe , greggi *

ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino * Laminazione , filatura , trafilatura , battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo , del platino , greggi *

ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio : * *

* - nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n . 73.06 *

* - nelle forme di cui alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *

ex 74.01 * Rame da affinazione ( blister a altri ) * Conversione di metalline cuprifere *

$ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione ( blister ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame *

ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame *

ex 75.01 * Nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio *

ex 75.01 * Nichelio greggio , escluse le leghe di nichelio * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami *

ex 76.01 * Alluminio greggio * produzione , con trattamento termico o elettrolitico , di alluminio non legato , di cascami e di rottami *

ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura , e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 78.01 * Pionbo affinato * Produzione per affinazione termica di piombo d ' opera *

ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

ex 83.06 * Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni , escluse le statuette Lavorazione , trasformazione o per montaggio quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *

ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori e reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari *

84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *

ex 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che , implicano un cambiamento di temperatura , per l ' industria del legno , delle paste per carta , carta e cartoni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *

84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *

84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *

ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *

* * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio delle teste ( motore escluso ) sia costituito da prodotti « originari » *

* * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari » *

85.14 * Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito , a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) *

85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito , a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) *

87.06 * Parti , pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito *

ex 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 2 ) *

ex 94.03 * Altri mobili , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 2 ) *

ex 95.01 * Lavori di tartaruga * Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata *

ex 95.02 * Lavori di madreperla * Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata *

ex 95.03 * Lavori di avorio * Fabbricazione a partire dall ' avorio lavorato *

ex 95.04 * Lavori di osso * Fabbricazione a partire dall ' osso lavorato *

ex 95.05 * Lavori di corno , corna di animali , corallo naturale o riscostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire dal corso , dalle corna di animali , dal corallo naturale o riscotituito r da altre materie animali da intaglio , lavorati *

ex 95.06 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavorate *

ex 95.07 * Lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall ' ambra gialla ( succino ) naturali o ricostituite , dal giavazzo e da materie simili al giavazzo , lavorati * ex 98.11 * Pipe ( comprese le teste ) * Fabbricazione a partire dagli sbozzi *

( 1 ) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi , bisogna prendere in considerazione :

a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato , in caso di vendita , per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;

b ) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a ) , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente protocollo in materie di :

- valore dei prodotti importati ,

- valore dei prodotti d ' origine non determinata .

Con l ' applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all ' elenco A della stessa voce

( * ) tariffaria .

( 2 ) Queste a norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della tariffaria per le altre parti e gli pezzi staccati , non originari rientranti nella composizione del prodotto .

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall ' applicazione del presente protocollo

N . della tariffa doganale * Designazione *

ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 ° C ( compresse le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili *

da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose , cere minerali *

ex 29.01 * Idrocarburi : *

* - aciclici , *

* - cicloparaffinici e cicloolefinici , esclusi gli azuleni , *

* - benzolo , tuluolo , xiloli , *

* destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili *

ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi *

ex 34.04 * Cere a base di paraffina , de cire di petrolio o di minerali bituminosi , di residui paraffinici *

ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti *

ALLEGATO V

Formularie : Vedi G.U .

DICHIARAZIONE DELL ' ESPORTATORE

lo sottoscritto , esportatore delle merci descritte a fronte ,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni :

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ( 1 ) :

M ' IMPEGNO a presentare , su richiesta delle autorità competenti , qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato , come ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità , della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra ;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci .

Fatto a ... , addì

( Firma )

( 1 ) Ad esempio : documenti d ' importazione , certificati di circolazione , fatture , dichiarazioni del fabbricante , ecc . , relativi ai prodotti ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali .

ALLEGATO VI

Formularie : Vedi G.U .

ALLEGATO VII

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute

( indicare lo ( gli ) Stato ( i ) legato ( i ) dalla convenzione nel quale ( nei quali ) i prodotti sono stati ottenuti ) .

e ( secondo il caso ) :

a ) ( * ) soddisfano alle norme relative alla definizione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b ) ( * ) sono state ottenute dai seguenti prodotti :

Descrizione * Paese d ' origine * Valore ( * ) *

* * *

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni :

( indicare l ' operazione )

in

( indicare lo ( gli ) Stato ( i ) legato ( i ) dalla convenzione nel quale ( nei quali ) i prodotti sono stati ottenuti ) .

Fatto a ... , addì

( Firma )

( * ) Compilare se necessario .

ALLEGATO VIII

Formularie : Vedi G.U .

NOTE DELLA PAGINA 1

( 1 ) Nome o ragione sociale e indirizzo completo .

( 2 ) Menzione facoltativa .

( 3 ) Kg , hl , m3 o altra unità di misura .

( 4 ) Gli imballagi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti . Tuttavia , questa disposizione non si applica per gli imballaggi che son sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballagio .

( 5 ) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d ' origine .

ALLEGATO IX

Dichiarazioni comuni

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera c ) , del presente protocollo il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto d ' imbarco a destinazione della Comunità equivale a un titolo di trasporto unico per i prodotti oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare .

2 . I prodotti , esportati dagli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare , che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi o territori di cui alla nota esplicativa n . 9 , possono essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni previste dall ' articolo 7 , paragrafo 2 .

3 . Ai fini dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del presente protocollo si accettano i certificati EUR . 1 emessi da un ' autorità competente e vistati dalle autorità doganali .

4 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 27 del presente protocollo la Comunità si dichiara disposta ad esaminare le richieste degli Stati ACP di prevedere deroghe a detto protocollo a favore delle industrie interessate . Si procederà a questo esame nell ' opportuna sede istituzionale subito dopo la firma della convenzione onde permettere la simultanea entrata in vigore delle medesima e delle deroghe .

5 . In particolare , si tiene conto per caso della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione entrino prodotti originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni particolari , purchù sia possibile stabilite una cooperazione amministrativa soddisfacente .

PROTOCOLLO N . 2

relativo all ' applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica

CAPITOLO 1

Articolo 1

Nel quadro degli obiettivi di cui all ' articolo 40 della convenzione , le parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati :

- incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP ;

- miglioramento del tenore di vita e del livello socioculturale delle popolazioni , in particolare di quelle più sprovvedute ;

- instaurazione di relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi , loro magior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare ;

- miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo , in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche ;

- diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali che geografiche ;

- cooperazione regionale fra Stati ACP ed , eventualmente , fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo .

Articolo 2

Allo scadere della convenzione , gli stanziamenti sottoform di capitale di rischio , di cui all ' articolo 42 , punto 1 , lettera a ) , terzo trattino della convenzione , che non sono stati impegnati si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizioni ; gli stanziamenti di cui all ' articolo 47 , paragrafo 2 , della convenzione che , destinati al finanziamento di progetti regionali , non sono stati impegnati a tal fine , divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi .

CAPITOLO 2

Modalità di finanziamento

Articolo 3

1 . I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generali interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati .

2 . Come regola generale , questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni , al tasso d ' interesse annuo dell ' 1 % .

Articolo 4

1 . Per favorire la realizzazione di progetti industriali , minerari e turistici che presentano un interesse generale per l ' economica dello Stato o degli Stati ACP interessati , la Comunità può accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l ' incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi , eventualmente mediante l ' acquisto di partecipazione al loro capitale sociale e , più in generale , mediante aiuti in quasi-capitale .

2 . Le partecipazioni della Comunità al capitale di imprese o istituiti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo . Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un ' altra forma di contribuito in capitali di rischio . Non appena se ne ravvisa l ' opportunità , esse sono cedute , di preferenza a cittadini od istituiti degli Stati ACP .

3 . I contribuiti in quasi-capitale possono assumere la forma

- di prestiti subordinati , il cui rimborso e l ' eventuale pagamzento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato ;

- di prestiti condizionali , il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo , con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto .

Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditività .

Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati ; il tasso d ' interesse può raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca .

4 . I contribuiti in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali , minerarie e turistiche nonchù ad istituiti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attivita e di gestione . Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d ' imprese industriali , minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed è completata da un ' altro intervento finanziario della Comunità . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 376R0199.3

Articolo 5

1 . L ' esame da parte della Banca della ricevibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuti in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità , condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonchù dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili .

2 . I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto ; questo periodo può essere al massimo di 25 anni .

3 . Il tasso d ' interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito . Questo tasso è di norma ridotto del 3 % mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero , ovunque questi siano localizzati , o ad investimenti nel settore minerario , purchù non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all ' articolo 48 della convenzione , o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi ai settori che saranno ivi determinati . La percentuale dell ' abbuono è tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia nù inferiore al 5 % nù superiore all ' 8 % .

4 . L ' importo globale degli abbuoni d ' interessi , attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalità stabiliti dalla Comunità , è imputato sull ' importo delle sovvenzioni di cui all ' articolo 42 , punto 1 , lettera a ) , primo trattino della convenzione ; esso viene direttamente versato alla Banca .

CAPITOLO 3

Cooperazione tecnica

Articolo 6

1 . La cooperazione tecnica di cui all ' articolo 46 della convenzione può essere o legata agli investimenti o generale .

2 . La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare :

a ) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo ;

b ) studi tecnici , economici e commerciali , come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti ;

c ) aiuto nella preparazione dei dossier ;

d ) aiuto nell ' esecuzione e nella sorveglianza dei lavori ;

e ) aiuto temporaneo per creare , avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature , ivi compresa , se del caso , la formazione del personale incaricato del funzionamento e della mantunazione della realizzazione e delle attrezzature ;

f ) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d ' investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari .

3 . La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :

a ) assegnazione di borse di studio , di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP , da realizzare preferibilmente in tali Stati ;

b ) organizzazione di prorammi di formazione specifica negl Stati ACP , specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese ;

c ) invio negli Stati ACP , a loro richiesta , di esperti , consulenti , tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP , per missioni specifiche e periodi limitati ;

d ) fornitura di materiale a scopo di insegnamento , sperimentazione e dimostrazione ;

e ) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati ;

f ) studi settoriali ;

g ) studi sulle prospettive e sulle possibilità di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalità ;

h ) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP , lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica .

CAPITOLO 4

Cooperazione regionale

Articolo 7

1 . Ai sensi della convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP , o nei rapporti tra uno o più Stati ACP , da una parte , e uno o più paesi terzi vicini , dall ' altra .

La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due più organizzazioni regionali di cui fanno parti Stati ACP , o nei rapporti tra uno o più Stati ACP e un ' organizzazione regionale .

2 . Ai sensi della presente convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d ' un problema di sviluppo comune a due o più paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali corrdinate .

Articolo 8

Il campo d ' applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare :

a ) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l ' industrializzazione degli Stati ACP , non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali ;

b ) trasporti e comunicazioni : strade , ferrovie , trasporti aerei e marittimi , vie navigaili interne , poste e telecomunicazioni ;

c ) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali ;

d ) ricerca e tecnologia applicate all ' intensificazione della cooperazione regionale e interregionale ;

e ) allevamento , agricoltura , industria e promozione dei prodotti di tali settori ;

f ) insegnamento e formazione , non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata , nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico ;

g ) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo , nn esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale , per incrementare il turismo regionale e internazionale ;

h ) assistenza tecnica per la creazzione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attività in organismi regionali già esistenti .

Articolo 9

Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale o interregionale può chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete .

CAPITOLO 5

Disposizioni speciali a favore degli Stati meno sviluppati

Articolo 10

Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all ' articolo 48 della convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli , tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato .

Come norma generale , questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e , nei debiti casi , in prestiti speciali o in capitali di rischi . Tuttavia , prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all ' articolo 43 della convenzione .

Articolo 11

1 . A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati , la Comunità accorda particolare attenzione all ' applicazione delle seguenti misure di aiuto :

a ) assistenza tecnica necessaria per individuare , preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell ' aiuto comunitario ;

b ) azioni di formazione del personale , direttivo o meno , necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati . Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dello Stato interessato e deve essere attuata , per quanto possibile , nel territorio dello stesso .

2 . Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto :

a ) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale ;

b ) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all ' attuazione di sviluppo rurale .

3 . In deroga all ' articolo 46 , paragrafo 2 , della convenzione , la Comunità può finanziare , in modo temporaneo e decrescente , previo esame delle necessità e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato , i costi d ' esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato . Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d ' esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari .

Articolo 12

Gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni miranti a promuovere la cooperazione regionale di cui all ' articolo 47 della convenzione .

CAPITOLO 6

Azioni specifiche a favore di piccole e medie imprese nazionali

Articolo 13

1 . Nei limiti dei fondi previsti dall ' articolo 42 della convenzione , la Comunità finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese , cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e , nel fare ciò , si serve generalmente di organismi finanziari d ' interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo , quali le branche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati .

2 . A tal fine , lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunità :

- informazioni sulle capacità dell ' organismo finanziario , sull ' evoluzione e sulle prospettive della sua attività nel settore considerato e sulle garanzie che può offrire ,

- un programma di promozione delle piccole imprese che indichi , in particolare , la portata e la natura dei progetti , le esigenze di finanziamento , l ' esistenza di eventuali promotori e , se del caso , l ' assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti .

3 . Quando la Comunità ha approvato il programma in conformità dell ' articolo 54 della convenzione , essa apre a favore dell ' organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario .

La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unità di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni . Allo scadere di questo periodo , essa può essere rinnovata .

4 . Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l ' oggetto di un accordo tra la Comunit e l ' organismo finanziario . In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l ' attuazione dell ' aiuto , in particolare per quanto riguarda :

- l ' importo delle operazioni , che non può essere superiore a 200 000 unità di conto per progetto ;

- i settori d ' intervento ;

- i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dell ' aiuto ;

- i criteri e i metodi da seguire nell ' esame dei progetti ;

- le condizioni finanziarie dei prestiti finali .

5 . I progetti sono vagliati dall ' organismo finanziario . Quest ' ultimo decide , sotto la propria responsabilità finanziaria , in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti quelle praticate per operazioni del genre nello Stato ACP interessato .

6 . L ' organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito . La Comunità verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell ' accordo previsto al paragrafo 4 .

Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all ' organismo finanziario tengono conto sia della necessità di quest ' ultimo da coprire le sue spese di gestione , i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell ' assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali .

7 . L ' organismo finanziario è comunque responsabile del rimborso alla Comunità della parte effettivamente mobilitata della linea di credito .

Esso presenta ogni anno alla Comunità una relazione sull ' attuazione e sul finanziamento del programma approvato .

CAPITOLO 7

Microprogetti

Articolo 14

1 . Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali , il Fondo partecipa , a titolo sperimentale , al finanziamento di microprogetti , senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo .

A tal fine si può utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unità di conto , da prelecare sulle sovvenzioni previste dall ' articolo 42 , punto 1 , lettera a ) , primo trattino della convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni .

2 . Al termine del secondo anno d ' applicazione della convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento .

Articolo 15

1 . Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono :

- rispondere ad una necessità reale e prioritaria a livello locale ;

- compotare la partecipazione attiva delle amministrazione locali .

L ' intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 75 000 unità di conto .

2 . I microprgetti sono attuati di massima in ambiene rurale . Tuttavia la Comunità può anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano . Questi progetti comprendono in particolare dighe , pozzi e acquedotti , silos e magazzini per il dispositivo di viveri e raccolti , strade vicinali e ponti , centri e corridoi di vaccinazione , scuole elementari , dispensari , maternità , centri sociali , deposti di merci e locali atti a incorraggiare l ' attività commerciale e industriale nonchù altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1 .

Articolo 16

Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunità deve partire da un ' iniziativa dell ' amministrazione locale che ne tarra vantaggio .

Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massimi tripartita e proviene simultaneamente :

- dalla collettività beneficiaria , sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacità contributiva ;

- dallo Stato ACP , sotto forma d ' un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche ;

- dal Fondo .

L' amministrazione locale si impegna ad assicurare la manuntenzione e il funzionamento di ciascun progetto , se necessario con l ' appoggio delle autorità nazionali .

Articolo 17

1 . Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare .

Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione , questi programmi vengono sottoposti , per la decisione di finanziamento , agli organi competenti della Comunità a norma dell ' articolo 54 della convenzione .

2 . Nel quadro dei programmi annuali così definiti , le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dllo Stato ACP interessato con l ' accordo della Commissione , accordo che , salvo casi particolari , è considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni .

CAPITOLO 8

Concorrenza e condizioni di preferenza alle imprese nazionali

Articolo 18

1 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicaazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni , gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione .

2 . A tal fine , fatto salvo l ' articolo 19 , si ha particolare cura di :

a ) assicurare che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP ;

b ) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica che ostacoli la partecipazione a parita di condizioni di tutte le persone fisichi e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP ;

c ) incoraggiare per quanto possibile , sopratutto quando si tratti d ' intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare , la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP , in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi .

Articolo 19

Per alcune operazioni relative agli aiuti eccezionali , e per altre operazioni se si costata il loro carattere d ' urgenza o se la natura , la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano , le autorità competenti degli Stati ACP , di concerto con la Commissione , possono autorizzare a titolo eccezionale :

- la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta ,

- la conclusione di contratti mediante accordo diretto ,

- l ' esecuzione in economia .

Inoltre , per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unità di conto , l ' esecuzione in economia può essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato .

Articolo 20

Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all ' esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunità mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione ;

a ) quando si tratta di eseguire lavori che , per la loro mole , interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP , si organizza una procedura accelerata di bando di gara , con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte .

Questa procedura accelerata è organizzata per gare di appalto il cui importo è stimato inferiore a 2 milioni di unità di conto .

Essa può essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta , per quanto concerne la presentazione delle offerte , scadenze fissate in conformità della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato .

L ' organizzazione d ' una procedura accelerata per le gare d ' appalto di importo inferiore a 2 milioni di unità di conto con preclude alla Commissione la possibilità di proporre all ' accordo delle autorità competenti dello Stato ACP una gara d ' appalto internazionale quando si tratti di lavori che , per il loro carattere specializzato , possono interessare la concorrenza internazionale ;

b ) quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unità di conto , nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tien conto di una preferenza del 10 % a favore delle imprese degli Stati ACP .

Questa preferenza è riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP , determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi , a condizione che la sede fiscale e l ' attività principale siano in uno stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o più Stati ACP ;

c ) quando si tratta di forniture , nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d ' una preferenza del 15 % a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP , industriali o artigianali .

Questa preferenza è riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto .

Articolo 21

La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP curano che , in ciascuna operazione , vengano rispettati gli articoli 18 , 19 e 20 e che l ' offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico , con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerte , alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture , al prezzo delle prestazioni , al loro costo d ' utilizzo e al loro valore tecnico . Quando , applicando detti criteri , si riconosca che due offerte sono equivalenti , si da la preferenza all ' offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP .

Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fasciolo della gara d ' appalto .

Il risultato delle gare d ' appalto è pubblicato al più presto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 22

Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all ' esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri , su proposta della Commissione , con decisione presa nella seconda sessione dopo l ' entrata in vigore della convenzione .

Articolo 23

Le controversie che sorgono tra l ' amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell ' esecuzione d ' un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato , secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei minisri con decisione presa al più tardi nella seconda sessione dopo l ' entrata in vigore della convenzione .

CAPITOLO 9

Elaborazione , negozzazione e conclusione dei contratti di cooperazione tecnica

Articolo 24

I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata . Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d ' appalto , specialmente per studi importanti , particolarmente completo e tecnici , ove motivi di ordine tecnico , economico e finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura .

Articolo 25

1 . Per ogni azione di cooperazione tecnica che di luogo a una procedura mediante trattavia privata la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati , cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP scelti in base a criteri che ne garantiscono le qualifiche , l ' esperienza e l ' indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per l ' azione prevista .

Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare .

2 . Qualora sia bandita una gara di appalto , la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono in stretta collaborazione , l ' elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1 . Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta la giudicata dalla Commissione e dello Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di visto economico .

3 . Gli uffici di studio ACP che possono essere prende in considerazione per azioni di cooperazione tecnicisono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati .

Articolo 26

Nel quadro della regolamentazione comune previste dall ' articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP , i contratti di cooperazione tecnica elaborati , negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall ' articolo 31 , in appresso denominato « il delegato » .

Articolo 27

La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio , consultenti tecnici ed esperti degli stati membri e degli Stati ACP nonchù le associazione momentanee , i subappalti o l ' inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri .

Articolo 28

Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell ' organismo necessario all ' esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica . La Comunità può , in casi eccenzionali , contribuire alle spese , fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l ' organico .

La partecipazione della Comunità si limita all ' assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio .

CAPITOLO 10

Organi esecutivi

Articolo 29

1 . La Commissione designa l ' ordinatore principale del Fondo che assicura l ' esecuzione delle decisioni di finanziamento .

Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare , nelle migliori condizioni economiche e tecniche , la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati .

2 . Fatto salvo l ' articolo 30 , l ' ordinatore principale gestisce i fondi e , a tale titolo , prende impegni , liquida spese , firma mandati di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e dei mandati .

3 . L ' ordinatore principale assicura le parità di condizioni nella partecipazione alle gare d ' appalto , procura che non si operino discriminazioni e che l ' offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico .

Articolo 30

1 . Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo .

2 . Oltre ad assumere determinate responsabilità per la preparazione , la presentazione e l ' esame dei progetti , l ' ordinato e nazionale , in stretta cooperazione con il delegato , indice gare d ' appalto , riceve offerte , presied al loro spoglio , promulga i risultati delle gare , d ' appalto , firma gli appalti , i contratti , le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione . Prima di indire una gara , agli ne sottopone il fasciolo all ' approvazione della Commissione .

3 . Egli trasmette per accordo all ' ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell ' appalto .

4 . Per gli appalti di lavori oggetto d ' una procedura accelerata , le decisioni che l ' ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica .

5 . Nei limiti dei ondi a lui delegati , l ' ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati . La sua responsabilità finanziari resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli è affidata l ' esecuzione .

6 . Nel corso dell ' esecuzione dei progetti , fermo restando l ' obbligo di informazione nel più breve tempo il delegato , l ' ordinatore nazionale decide anche in ordine quanto segue :

a ) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio , purche rispettino il quadro generale del progetto e del contratto , non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio :

b ) modifiche di dettaglio dei preventivi durate l ' esecuzione ;

c ) storni da un articolo all ' altro all ' interno dei preventivi ;

d ) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da ragioni tecniche o economiche ;

e ) applicazione o remissione delle penalità di mora ;

f ) atti per la revoca delle cauzioni ;

g ) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine ;

h ) impiego di attrezzature e macchine per cantiere , non originarie degli Stati membri nù degli Stati associati , di non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP ;

i ) subappalti ;

j ) collaudi definitivi ; il delegato è pero tenuto ad assitere ai collaudi provvisori , di cui vista i verbali e , se del caso , ai collaudi definitivi , in particolare quando l ' ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l ' aggiunta di lavori sostanziali .

Articolo 31

1 . Ai fini dell ' applicazione della convenzione , per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione , la Commissione e rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un delegato della Commissione europea , riconosciuto dallo Stato ACP interessato .

2 . Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta , il delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all ' esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo . In questo contesto agli può contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare , con un ' assistenza tecnica esterna , alla negoziazione dei medesimi , alla ricerca del modo di snellire da seguire nell ' esame dei progetti nonchù all ' elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara .

3 . Il delegato informa regolarmente , e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione , le autorità presso le quali e delegato circa le attività della Comunità che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP .

4 . Il delegato collabora con le autorità nazionali nell ' esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine . Tali esami fanno l ' oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato .

5 . Il delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione . I relativi vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati .

6 . Il delegato controlla per conto della Commissione , la corretta esecuzione , finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo .

Articolo 32

1 . Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate , su istruzione della Commissione , mediante prelievo sui conti del Fondo .

2 . Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP , non ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri , presso un istituito finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e della Commissione , il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti .

3 . Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali Stati ACP o da qualsiasi altro istituito finanziario nazionale pubblico o semipubblico .

4 . I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentari dalla Commissione in base alle effettive necessita di tresorerta . I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento .

5 . Il servizio reso dall ' ente delegato ai pagamenti non è retribuito ; i fondi depositati non producono interesse .

6 . Nel limite dei fondi disponibili , il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato , previa verifica dell ' esattezza e dalla regolarita materiale dei documenti giustificati e dalla validità della quietanza a saldo .

CAPITOLO 11

Disposizioni varie

Articolo 33

1 . Fatte salve le disposizioni che seguono , i superi di spesa registrati nel corso dell ' esecuzione d ' un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati .

2 . Non appena si manifesta il rischio d ' un supero di spesa per un progetto , l ' ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero , riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali .

3 . Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali , l ' organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può adottare , a titolo eccezionale , una decisione d ' impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l ' impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Sati ACP interessati .

4 . Fatti salvi i provedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3 , l ' ordinatore nazionale si pronuncia , di concerto con l ' ordinatore principale , sull ' assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla corpetura del supero registrato per un altro progetto , purchù il supero non oltrepassi il limite dal 15 % dell ' importo totale stanziato per il progetto stesso .

Articolo 34

Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e le spese di controllo dei progetti e programmi sono a carico del Fondo .

Articolo 35

Un rappresentante della banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca .

PROTOCOLLO N . 3

relativo allo zucchero ACP

Articolo 1

1 . La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquisitare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna , greggio o bianco , originario degli Stati ACP , i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi .

2 . La clausola di salvaguardia di cui all ' articolo 10 della convenzione non è applicabile . L ' applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell ' organizzazione comune del mercato dello zucchero , senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l ' impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1 .

Articolo 2

1 . Fatto salvo l ' articolo 7 , eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d ' entrata in vigore della convenzione . Trascorso tale periodo , le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire .

2 . Le condizioni d ' applicazione della garanzia di cui all ' articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione .

Articolo 3

1 . I quantitativi di zucchero di canna di cui all ' articolo 1 , espressi in tonnellate di zucchero bianco , in appresso denominati « quantitativi convenuti » , che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , sono i seguenti :

Barbados * 49 300 *

Figi * 163 600 *

Giamaica * 118 300 *

Guyana * 157 700 *

Kenya * 5 000 *

Madagascar * 10 000 *

Malawi * 20 000 *

Maurizio * 487 200 *

Repubblica Popolare del Congo * 10 000 *

Swaziland * 116 400 *

Tanzania * 10 000 *

Trinidad e Tobago * 69 000 *

Uganda * 5 000 *

2 . Fermo restando l ' articolo 7 , tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati .

3 . Nondimeno , fino al 30 giugno 1975 , i quantitativi convenuti , espressi in tonnellate di zucchero bianco , sono i seguenti :

Barbados * 29 600 *

Figi * 25 600 *

Giamaica * 83 800 *

Guyana * 29 600 *

Madagascar * 2 000 *

Maurizio * 65 300 *

Swaziland * 19 700 *

Trinidad e Tobago * 54 200 *

Articolo 4

1 . Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare , in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell ' anno successivo , denominato in appresso « periodo di consegna » , i quantitativi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , salvo modifiche derivanti dall ' applicazione dell ' articolo 7 . Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un « periodo di consegna » .

2 . I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975 , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , comprendono le forniture che , abbandonato il porto di spedizione , siano in viaggio o che , in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare , abbiano superato la frontiera .

3 . Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dai 1° luglio 1975 . Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi .

Articolo 5

1 . Lo zucchero di canna , bianco o greggio , è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori .

2 . La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizzata entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d ' entrata comunitario .

3 . La Comunità si impegna ad acquisitare al prezzo garantito , entro limiti di volume convenuti , quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito .

4 . Il prezzo garantito , espresso in unità di conto , è fissato per zucchero della qualità tipo , non confezionato , fornito cif nei porti europei della Comunità . Lo si negozia ogni anno , all ' interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità , tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo , e lo si fissa al più tardi il 1° maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato .

Articolo 6

L ' acquisto al prezzo garantito di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 , è assicurato o da organismi d ' intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità .

Articolo 7

1 . Se , per cause di forza maggiore , uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l ' intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto , la Commissione accorda , a richiesta dello Stato interessato , il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna .

2 . Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l ' intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1 , la Commissione ridistribuisce la quantità mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi . La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati .

3 . Se per ragioni diverse , non di forza maggiore , uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l ' intero quantitativo convenuto , in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante .

4 . La Commissione può decidere , che , nei periodi di consegna successivi , la quantità mancante venga ridistribuit fra gli altri Stati di cui all ' articolo 3 . Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati .

Articolo 8

1 . A richiesta della Comunità o di uno o più Stati forniti di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all ' applicazione del medesimo , in un ' opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti . A tal fine , durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima .

2 . Se la convenzione cessa di avere effetto , gli Stati forniti di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo .

3 . Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta .

Articolo 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono comprese nei quantitativi di cui all ' articolo 3 e soggette allo stesso regime .

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all ' articolo 91 della convenzione . Dopo tale data , il protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni .

ALLEGATO

I prezzi garantiti di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 , del protocollo n . 3 sono fissati , per il periodo 1° febbraio 1975 - 30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel protocollo , a

a ) 25,53 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio ;

b ) 31,72 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco .

Questi prezzi valgono per merce non confezionata , allo stadio cif nei porti europei della Comunità e per zucchero della qualità tipo , quale è definita dalla regolamentazione comunitaria .

PROTOCOLLO N . 4

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni

LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione :

Articolo 1

Gli Stati membri e la Comunità , da un lato , gli Stati ACP , dall ' altro , assumono l ' onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono , per quanto riguarda sia le spese di personale , di viaggio e di soggiorn sia la spese postali e di telecomunicazioni .

Le spese per il servizio d ' interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l ' organizzazione materiale delle riunioni ( locali , forniture , uscieri , ecc . ) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP .

Articolo 2

La Comunità e gli Stati ACP assumono l ' onere , ciascuno per quanto lo riguarda , delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell ' assemblea consultiva .

Alle stesse condizioni , assumono l ' onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni , nonchù delle spese postali e di telecomunicazioni .

Le spese per il servizio d ' interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l ' organizzazione materiale delle riunioni ( locali , forniture , uscieri , ecc . ) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP .

Articolo 3

Gli arbitri designati a norma dell ' articolo 81 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno . Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri .

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP .

Le spese di cancelleria per l ' istruzione delle controversie e per l ' organizzazione materiale delle udienze ( locali , personale , interpretariato , ecc . ) sono sostenute dalla Comunità .

Le spese per misure straordinarie d ' istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri .

PROTOCOLLO N . 5

sui privilegi e sulle immunità

LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

sollecite di favorire , con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità , il buon funzionamento della convenzione nonchù la preparazione dei suoi lavori e l ' esecuzione dei provvedimenti presi la sua applicazione ,

considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all ' applicazione della convenzione , nonchù il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori , senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l ' 8 aprile 1965 ;

considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni , fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale ;

considerando che il protocollo relativo alle misure che gli Stati ACP devono adottare per l ' applicazione dell ' articolo 73 della convenzione , firmata in data odierna , ha organi di coordinamento degli Stati ACP un Consiglio dei ministri ACP , composto dai membri degli Stati ACP del Consiglio dei ministri istituito dalla convenzione , assistito da un comitato degli ambasciatori ACP composto dai membri degli Stati ACP del comitato degli ambasciatori istituito dalla stessa convenzione , e che detto Consiglio e detto comitato sono assistiti da un segretariato degli Stati ACP ; che detto protocollo interno riconosce al Consiglio dei ministri ACP la personalità giuridica ,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , allegate alla convenzione .

CAPITOLO 1

Persone che partecipano ai lavori relativi alla convenzione

Articolo 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonchù i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento , oppure a lavori relativi all ' applicazione della convenzione , vi godono , durante l ' esercizio delle loro funzioni e nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo , dei privilegi , delle immunità o delle agevolazioni d ' uso .

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai membri dell ' assemblea consultiva della convenzione agli arbitri che possono essere designati in virtù della presente convenzione , ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi , ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti , al personale di quest ' ultima e al personale del centro per lo sviluppo industriale .

CAPITOLO 2

Beni , fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP

Articolo 2

I locali e gli edifici utilizzati ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili . Essi sono esenti da perquisizioni , requisizioni , confisca o espropriazione .

Salvo nella misura necessaria alla richieste alla quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest ' ultimo può dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo , i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l ' autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla convenzione .

Articolo 3

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili .

Articolo 4

Il Consiglio dei ministri ACP , i suoi averi , le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta .

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all ' esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita , lo Stato ospitante adotta , ogniqualvolta ciò sia possibile , le opportune disposizioni per l ' abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse .

Nessuna esenzione è concessa per imposte , tasse , diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati .

Articolo 5

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale , divieto o restrizione all ' importazione e all ' esportazione , in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale ; gli oggetti così importati non possono essere venduti nù ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati , salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese .

CAPITOLO 3

Comunicazioni ufficiali

Articolo 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti , la Comunità economica europea , le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso ale organizzazioni internazionali .

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità , delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate .

CAPITOLO 4

Personale del segretariato degli Stati ACP

Articolo 7

Il ( I ) segretariato ( segretari ) e il ( i ) segretario ( segretari ) aggiunto ( i ) del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP , sotto la responsabilità del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP , dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche . Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano , alle stesse condizioni , dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico .

Articolo 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato diversi da quelli indicati all ' articolo 7 l ' immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzione . Sono esclusi dall ' immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato .

Articolo 9

I nomi , le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP , del ( dei ) segretario ( segretari ) e del ( dei ) segretario ( segretari ) aggiunto ( aggiunti ) del Consiglio dei ministri ACP , nonchù degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente , a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP , al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP .

CAPITOLO 5

Disposizioni generali

Articolo 10

I privilegi , le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell ' interesse delle loro funzioni ufficiali .

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l ' obbligo di rinunciare all ' immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi

Articolo 11

L ' articolo 81 della convenzione è applicabile alle vertenze relative al presente protocollo .

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d ' arbitrato .

PROTOCOLLO N . 6

relativo alla banane

La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi qui indicati e adottano le misure necessarie al loro conseguimento :

1 . In merito alle esportazioni di banane nella Comunità nessuno Stato ACP sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l ' accesso ai mercati e i vantaggi di cui fruisce nei medesimi ;

2 . uno sforzo comune sarà intrapreso dagli Stati ACP e dalla Comunità per elaborare e attuare azioni appropriate , in particolare per quanto concerne gli investimenti nelle varie fasi , da quella della produzione al consumo , onde permettere agli Stati ACP , ed in particolare alla Somalia , di aumentare le loro esportazioni di banane sui loro mercati comunitari tradizionali ;

3 . sforzi analoghi saranno intrapresi per consentire agli Stati ACP di stabilirsi in nuovi mercati all ' interno della Comunità e di estendervi le loro esportazioni di banane .

Allo scopo ci contribuire al conseguimento di questi obiettivi , viene istituito , immediatamente dopo la firma della convenzione e senza attendere la creazione delle istituzioni della medesima , un gruppo misto permanente incaricato di esaminare costantemente i progressi fatti e di formulare le raccomandazioni che i ritenga opportune .

PROTOCOLLO N . 7

relativo al rum

1 . Fino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune del mercato degli alcoli , i prodotti della voce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali , a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambio tra gli Stati ACP e la Comunità , da un lato , e tra altri Stati membri , dall ' altro .

1 . a ) Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , la Comunità fissa ogni anno , in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della convenzione , i quantitativi che possono essere importatori in esenzione da dazi doganali , basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche , maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 % , per quanto concerne il mercato del Regno Unito , e del 13 % , per gli altri mercati della Comunità .

b ) Qualora l ' applicazione del precedente comma ostacoli lo sviluppo d ' una corrente tradizionale di scambio tra gli Stati ACP ed uno Stato membro , la Comunità adotta misure che consentano di ovviare a tale situazione .

c ) La Comunità si impegna a procedere a un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato nel presente protocollo ove il consumo del rum negli Stati membri aumentasse notevolmente .

d ) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare la misure previste alla lettera b ) .

e ) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali .

ALLEGATO

Dichiarazione comune in merito all ' esercizio della pesca

1 . La Comunità si dichiara disposta a promuovere , nel quadro delle azioni di cooperazione industriale , finanziaria e tecnica , lo sviluppo della pesca e delle industrie relative negli Stati ACP che si mostrino a ciò interessati .

2 . Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con ogni Stato membro accordi bilaterali che assicurino condizioni soddisfacenti per l ' esercizio della pesca nelle acque marittime rientranti nella loro giurisdizione . Nel concludere tali accordi gli Stati ACP non operano , a parità di condizioni , nessuna discriminazione nei confronti degli Stati membri della Comunità o tra di essi .

ATTO FINALE

I plenipotenziari

si Sua Maestà il re dei Belgi ,

di Sua Maestà la regina di Danimarca ,

del presidente della Repubblica federale di Germania ,

del presidente della Repubblica francese ,

del presidente dell ' Irlanda ,

del presidente della Repubblica italiana ,

di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo ,

di Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi ,

di Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ,

e del Consiglio delle Comunità europee ,

da una parte , e

i plenipotenziari

del capo di Stato delle Bahamas ,

del capo di Stato delle Barbados ,

del presidente della Repubblica del Borswana ,

del presidente della Repubblica del Burundi ,

del presidente della Repubblica unita del Camerun ,

del presidente della Repubblica Centrafricana ,

del presidente della Repubblica popolare del Congo ,

del presidente della Repubblica della Costa d ' Avorio ,

del presidente della Repubblica del Dahomey ,

del presidente del consiglio militare amministrativo provvisorio ,

presidente del governo d ' Etiopia ,

di Sua Maestà la regina delle Figi ,

del presidente della Repubblica del Gabon ,

del presidente della Repubblica della Gambia ,

del presidente del consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana ,

del capo di Stato di Grenada ,

del presidente della Repubblica di Guinea ,

del presidente del Consiglio di Stato Guinea Bissau ,

del presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale ,

del presidente della Repubblica cooperativa di Guyana ,

del presidente della Repubblica dell ' Alto Volta ,

del capo di Stato della Giamaica ,

del presidente della Repubblica del Kenya ,

del re del Regno di Lesotho ,

del presidente della Repubblica di Liberia ,

del presidente della Repubblica del Malawi ,

del capo di Stato e di governo della Repubblica malgascia ,

del presidente del comitato militare di liberazione nazionale del Mali , capo di Stato , presidente del governo ,

di Sua Maestà la regina di Maurizio ,

del presidente della Repubblica islamitica di Mauritania ,

del presidente della Repubblica del Niger ,

del capo del governo militare federale della Nigeria ,

del presidente della Repubblica del Ruanda ,

del presidente della Repubblica del Senegal ,

del presidente della Repubblica della Sierra Leone ,

del presidente della Repubblica democratica somala , presidente del Consiglio rivoluzionario supremo ,

del presidente della Repubblica democratica del Sudan ,

del re del Regno dello Swaziland ,

del presidente della Repubblica unita di Tanzania ,

del presidente della Repubblica del Ciad ,

del presidente della Repubblica del Togo ,

del capo di Stato di Tonga ,

del capo di Stato di Trinidad e Tobago ,

del presidente della Repubblica dell ' Uganda ,

del capo di Stato della Samoa Occidentale ,

del presidente della Repubblica dello Zaire ,

del presidente della Repubblica dello Zambia ,

dall ' altra parte ,

riuniti a Lomù , il ventotto febbraio millenovecentoset2 tantacinque , per la firma della convenzione ACP-CEE di Lomù , hanno adottato i testi seguenti :

la convenzione ACP-CEE di Lomù ,

nonchù i protocolli e la dichiarazione sotto elencati :

protocollo n . 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

protocollo n . 2 relativo all ' applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica

protocollo n . 3 relativo allo zucchero ACP

protocollo n . 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni

protocollo n . 5 sui privilegi e sulle immunità

protocollo n . 6 relativo alle banane

protocollo n . 7 relativo al rum

Dichiarazione comune in merito all ' esercizio della pesca .

I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell ' accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciao .

I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate , allegate al presente atto finale :

1 . Dichiarazione comune circa la presentazione della convenzione al GATT ' Allegato I )

2 . Dichiarazione comune ad articolo 11 , paragrafo 4 della convenzione ( Allegato II )

3 . Dichiarazione comune ad articolo 59 , paragrafo 6 della convenzione ( Allegato III )

4 . Dichiarazione comune ad articolo 60 della convenzione ( Allegato IV )

5 . Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali ( Allegato V )

6 . Dichiarazione comune ad articolo 89 della convenzione ( Allegato VI )

7 . Dichiarazione comune ad articolo 4 , paragrafo 1 del protocollo n . 2 ( Allegato VII )

8 . Dichiarazione comune ad articolo 20 , lettera c ) del protocollo n . 2 ( Allegato VIII )

9 . Dichiarazione comune ad articolo 22 del protocollo n . 2 ( Allegato IX )

10 . Dichiarazione comune ad articolo 23 del protocollo n . 2 ( Allegato X )

11 . Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n . 2 ( Allegato XI )

12 . Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana , il Lesotho e lo Swaziland ( Allegato XII )

13 . Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n . 3 ( Allegato XIII )

I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate , allegate al presente atto finale :

1 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 2 della convenzione ( Allegato XIV )

2 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 della convenzione ( Allegato XV )

3 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 , paragrafo 2 della convenzione ( Allegato XVI )

4 . Dichiarazione della Comunità sull ' unità di conto prevista dall ' articolo 42 della convenzione ( Allegato XVII )

5 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 del protocollo n . 2 ( Allegato XVIII )

6 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 4 , paragrafo 3 del protocollo n . 2 ( Allegato XIX )

7 . Dichiarazione della Comunità in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d ' esecuzione della convenzione ( Allegato XX )

8 . Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario di Belize , di St . Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam ( Allegato XXI )

9 . Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del protocollo n . 3 ( Allegato XXII )

10 . Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi ( Allegato XXIII )

11 . Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa all ' applicazione a Berlino della convenzione ACP-CEE di Lomù ( Allegato XXIV )

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale .

Fatto a Lomù , addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque .

ALLEGATO I

Dichiarazione comune circa la presentazione della convenzione al GATT

Le parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell ' esame , nell ' ambito del GATT , delle disposizioni commerciali della convenzione .

ALLEGATO II

Dichiarazione comune ad articolo 11 , paragrfo 4 della convenzione

Per l ' applicazione comune ad articolo 11 , paragrafo 4 della convenzione la Comunità , allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all ' articolo 1 , è disposta ad avviare l ' esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiaire di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all ' articolo 2 , paragrfo 2 , lettera a ) della convenzione .

Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effetive possibilità di esportazione nella Comunità o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto , nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazione di uno o più Stati ACP .

ALLEGATO III

Dichiarazione comune ad articolo 59 , paragrafo 6 della convenzione

Possono invece rientrare nel campo d ' applicazione dell ' articolo 59 , paragrafo 6 della convenzione gli altri effetti nefasti delle calamità naturali o analoghe circostanze straordinarie , in particolare le gravi difficoltà economiche risultanti da un decremento della produzione destinata al mercato nazionale e la ricostituzione del potenziale produttivo , compreso quello destinato all ' esportazione .

ALLEGATO IV

Dichiarazione comune ad articolo 60 della convenzione

Finchù non si applicherà la decisione di cui all ' articolo 60 della convenzione continuerà ad essere appliato il regime vigente al 31 gennaio 1975 negli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundù il 29 luglio 1969 , e fli altri Stati ACP applicheranno alla Comunità le disposizioni più favorevoli da essi applicati alle organizzazioni internazionali .

ALLEGATO V

Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali

Il Consiglio dei ministri adotta le misure che permettano alla Comun,ità dell ' Africa orientale e alla Comunità dei Caraibi di essere rappresentare in senso al Consiglio dei ministri e al comitatodegli ambasciatori in qualità di osservatori . Esso esamina caso per caso le rochieste di simili misure per altri ragruppamenti regionali di Stati ACP .

ALLEGATO IV

Dichiarazione comune ad articolo 89 della convenzione

La Comunità e gli Stati ACP sono dispositi a consentire ai paesi territori di cui alla parte IV del trattato , divenuti indipendenti , di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in tale forma .

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune ad articolo 4 , paragrafo 1 del protocollo n . 2

Per progetti industriali si intendono anche progetti di trasformazione di prodotrti agricoli e progetti forestali di caratytere industriale ; escludendo però piantagioni e rimboschimenti .

ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune ad articolo 20 , lettera c ) del protocollo n . 2

Per valutare il margine sufficiente di valore aggiunto conferito ai prodotti le autorità competenti , quando si pronunciano sulle gare d ' appalto , si riferiscono alle norme per l ' origine adottate nella convenzione .

ALLEGATO IX

Dichiarazione comune ad articolo 22 del protocollo n . 2

Fino all ' applicazione della decisione di cui all ' articolo 22 del protocollo n . 2 , la stipulazione e l ' esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinate :

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundù il 29 luglio 1969 , dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975 ;

- per gli altri Stati ACP , dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali .

ALLEGATO X

Dichiarazione comune ad articolo 23 del protocollo n . 2

A titolo transitorio e in attesa dell ' applicazione della decisione di cui all ' articolo 23 del protocollo n . 2 tutte le controversie sono definitivamente composte secondo le norme di conciliazione e d ' arbitrato della camera di commercio internazionale .

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n . 2

a ) Sino all ' applicazione della decisione prevista dall ' articolo 22 del protocollo n . 2 l ' esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo è disciplinata :

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundù il 29 luglio 1969 , dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo ;

- per gli altri Stati ACP , ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole ggenerali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo , dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali .

b ) La Comunità e gli Stati ACP convengono cher la Commissione stabilisca e sottoponga all ' accordo degli Stati ACP , nel più brave tempo dopo l ' entrata in vigore della convenzione , le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti .

ALLEGATO XII

Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana , il Lesotho e lo Swaziland

Considerando la parte I , paragrafo del protocollo n . 22 dell ' atto relativo alle condizioni d ' adesione e agli adattamenti dei trattati , la Comunità riconosce e i governi del Botswana , del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che :

- i tre governi s ' impegno ad applicare alle importazioni originarie della Comunità , a decorrere dall ' entrata in vigore della convenzione , lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell ' altro paese membro dell ' unione doganale cui essi aderiscono ;

questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tra governi , ove esista un nesso tra questo finanziamento o le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell ' altro paese membro dell ' unione doganale cui essi aderiscono ;

- i tre governi si impegnano ad assicurare , grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l ' applicazione delle norme per l ' origine stabilite dalla convenzione , che la partecipazione dell ' altro paese all ' unione doganale cui aderiscono non produrrà alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità .

ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n . 3

Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n . 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo , la sua domanda viene presa in esame .

ALLEGATO XIV

Dichiarazione delle Comunità ad articolo 2 della convenzione

I dati che possono essere temporaneamente ai sensi dell ' articolo 38 dell ' atto relativo alle condizioni d ' adezione e agli adattamenti dei trattasi continuano ad essere d ' applicazione generale senza che l ' articolo 2 , paragrafo 1 della convenzione possa fare eccezione .

ALLEGATO XV

Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 della convenzione

L ' articolo 3 , paragrafo 1 della convenzione lascia impregiudicati le restrizioni quantitative e lo speciale regime applicano all ' importazione di autoveicoli e all ' industria del montaggio in Irlanda , di cui ai protocolli nn . 6 e 7 dell ' atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati .

ALLEGATO XVI

Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 , paragrafo 2 della convenzione

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo , essa avrebbe cura di ricercare quelle che , per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati , recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP .

ALLEGATO XVII

Dichiarazione della Comunità sull ' unità di conto prevista dall ' articolo 42 della convenzione

L ' importo degli aiuti della Comunità sarà equivalente , in una unità di conto europea da definire , a 3 390 milioni di diritti speciali di prelievo al valore del 28 giugno 1974 . La disposizione di cui sopra lascia impregiudicata la decisione che il Consiglio delle Comunità europee dovrà adottare circa l ' opportunità di utilizzare i diritti speciali di prelievo o un « paniere » di monete degli Stati membri per determinare la composizione dell ' unità di conto europea applicabile nel quadro della convenzione .

Tale decisione del Consiglio dovrà essere presa al più presto e in ogni prima dell ' entrata in vigore della convenzione .

Non appena il Consiglio avrà deciso la definizione di tale unità di conto , ne informerà gli Stati ACP .

ALLEGATO XVIII

Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 del protocollo n . 2

Le condizioni finanziarie indicate in detto articolo sono le condizioni più favorevole alle quali si possono concedere prestiti speciali . Esse si applicano in maniera generale ai paesi meno sviluppati di cui all ' articolo 48 della convenzione .

ALLEGATO XIX

Dichiarazione della Comunità ad articolo 4 , paragrafo 3 del protocollo n . 2

I contributi in quasi-capitale possono essere concessi a complemento di un prestito bancario o da soli , qualora tale prestito non sia possibile in base ai criteri di cui all ' articolo 43 della convenzione .

ALLEGATO XX

Dichiarazione della Comunità in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d ' esecuzione della convenzione

L ' importo massino degli interventi che la Banca europea per gli investimenti può fare attingendo dalle risorse proprie è fissato dall ' articolo 42 , punto 2 della convenzione .

Tuttavia , nel periodo d' esecuzione della convenzione , eventuali interventi addizionali da parte della Banca , con fondi attinti dalle sue risorse , potrebbero essere presi in considerazione nell ' ambito delle disposizioni dell ' articolo 18 dello statuto della Banca stessa e alla luce delle sue risorse , dell ' importo dei prestiti già effettivamente concessi , dell ' interesse dei progetti da finanziare e delle garanzie cui questi prestiti addizionali potrebbero essere associati .

ALLEGATO XXI

Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario di Belize , di St . Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam

1 . La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n . 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna , bianca o greggio , originario dei paese :

Belize * 39 400 tonnellate *

St . Kitts-Nevis-Anguilla * 14 800 tonnellate *

Surinam * 4 000 tonnellate *

2 . Tuttavia , sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti :

Belize * 14 800 tonnellate *

St . Kitts-Nevis-Anguilla * 7 900 tonnellate *

ALLEGATO XXII

Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del protocollo n . 3

La Comunità dichiara che le disposizioni dell ' articolo 10 del protocollo n . 3 , le quali prevedono la possibilità di denunciare , a determinare condizioni ivi stabilite , il protocollo stesso , hanno lo scopo di assicurare le certezza giuridica e non costituiscono , per la Comunità , nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all ' articolo 1 di detto protocollo .

ALLEGATO XXIII

Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania .

ALLEGATO XXIV

Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa all ' applicazione a Berlino della convenzione ACP-CEE di Lomù

La convenzione ACP-CEE di Lomù si applica ugualmente al Land di Berlino , salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti , entro tre mesi dall ' entrata in vigore della convenzione , una dichiarazione contraria .

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